Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2002, n. 6501
CASS
Sentenza 26 settembre 2002

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In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria non può procedere all'arresto facoltativo fuori flagranza del conducente che non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi, in quanto la previsione dell'arresto, per il reato di cui all'art. 189 comma 6 cod. strad., deve ritenersi implicitamente abrogata a seguito dell'attribuzione di tale reato alla cognizione del giudice di pace, dal momento che l'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 esclude espressamente che nel procedimento davanti a questo giudice trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto e che, inoltre, l'art. 19 del cit. d.lgs. non menziona tra i poteri del giudice onorario quello di procedere alla convalida dell'arresto (la Corte, peraltro, ha anche escluso che alla convalida possa procedere il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale competente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2002, n. 6501
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6501
    Data del deposito : 26 settembre 2002

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