Sentenza 26 settembre 2002
Massime • 1
In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria non può procedere all'arresto facoltativo fuori flagranza del conducente che non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi, in quanto la previsione dell'arresto, per il reato di cui all'art. 189 comma 6 cod. strad., deve ritenersi implicitamente abrogata a seguito dell'attribuzione di tale reato alla cognizione del giudice di pace, dal momento che l'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 esclude espressamente che nel procedimento davanti a questo giudice trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto e che, inoltre, l'art. 19 del cit. d.lgs. non menziona tra i poteri del giudice onorario quello di procedere alla convalida dell'arresto (la Corte, peraltro, ha anche escluso che alla convalida possa procedere il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale competente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2002, n. 6501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6501 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FATTORI PAOLO PRESIDENTE
Dott. OLIVIERI RENATO CONSIGLIERE
Dott. MARZANO FRANCESCO "
Dott. PETITTI STEFANO "
Dott. PALMIERI ETTORE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
nei confronti di:
1) OP IV ND, nato il [...];
avverso ORDINANZA del 21/01/2002 GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere PETITTI STEFANO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. L. D'NDno che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Con provvedimento in data 21 gennaio 2002, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, in sede di convalida dell'arresto eseguito nei confronti di CO IV ND, in relazione al reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6, d.lgs. n.285 del 1992, dichiarava la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta del pubblico ministero e ordinava l'immediata trasmissione degli atti a quest'ultimo.
Il GIP rilevava che il reato in questione rientrava nella competenza del giudice di pace, ex art. 4, comma 2, n. 15, d.lgs. n. 274 del 2000, e riteneva che la conclusione de pubblico ministero secondo cui, non essendo prevista la possibilità che il giudice di pace proceda alla convalida dell'arresto, la competenza spetterebbe, ex art. 390 c.p.p., al giudice per le indagini preliminari, non poteva essere condivisa in quanto il procedimento davanti al giudice di pace trova la sua completa disciplina nel citato d.lgs. n. 274 del 2000. Pertanto, ad avviso del GIP, ritenere la competenza del proprio ufficio in ordine alla convalida dell'arresto, significherebbe introdurre nel procedimento dinanzi al giudice di pace interventi esclusi espressamente dall'art. 2 del citato d.lgs. n. 274 del 2000. La impossibilità di pervenire a tale conclusione imporrebbe dunque di ritenere che il d.lgs. n. 274 abbia tacitamente abrogato, per incompatibilità, l'art. 189 del codice della strada, nella parte in cui prevede l'arresto in flagranza.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, il quale deduce violazione di legge, rilevando che giammai dalla attribuzione al giudice di pace della competenza in ordine a taluni reati, e in particolare a quello di cui all'art. 189, comma 6, c.d.s., potrebbe derivare l'abrogazione della disposizione che prevede l'arresto in flagranza. A fronte della competenza generale del giudice delle indagini preliminari in ordine alla convalida dell'arresto, questa dovrebbe trovare applicazione anche per i reati di competenza del giudice di pace. L'art. 2 del d.lgs. n. 274 del 2000, del resto, fa riferimento, per determinare l'applicabilità o le eccezioni alla applicabilità delle norme processuali ordinarie, al procedimento davanti al giudice di pace e non anche ai reati di competenza di quest'ultimo.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Dal testo del provvedimento impugnato emerge che la convalida dell'arresto era stata richiesta. dal Pubblico ministero al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, per il reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e che, in relazione a tale richiesta, il Giudice ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero.
A sostegno della propria decisione, Giudice per le indagini preliminari ha osservato che la tesi del pubblico ministero, secondo cui alla luce dalle disposizioni di cui agli artt. 5 e 19 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 doveva escludersi la possibilità che il giudice di pace possa procedere alla convalida dell'arresto, con la conseguenza che a tanto dovrebbe provvedere, ai sensi dell'art. 390 c.p.p., il Giudice per le indagini preliminari competente per territorio, non poteva essere condivisa. Il procedimento dinanzi al giudice di pace, infatti, trova la propria disciplina autonoma nel citato decreto legislativo, il quale, all'art. 2, consente il richiamo alla norme contenute nel codice di procedura penale per tutto quanto non previsto dalla disciplina speciale, con espressa esclusione, però, delle disposizioni relative ad una serie di istituti ritenuti incompatibili con il processo davanti al giudice di pace, tra i quali, alla lettera b), l'arresto in flagranza e il fermo. Ipotizzare, come preteso dal pubblico ministero, osserva il GIP, porterebbe ad accettare la possibilità di introdurre nei procedimenti davanti al giudice di pace, tramite il ricorso in via surrogatoria a tale autorità giudiziaria, anche gli istituti espressamente esclusi dall'art. 2 (quali, ad esempio, l'incidente probatorio o i riti alternativi).
Tale impostazione non merita censura e, anzi, va condivisa. Nel caso di specie, come detto, la convalida dell'arresto è stata chiesta il 21 gennaio 2002 in relazione al reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6, d.lgs. n. 285 del 1992, per un arresto effettuato il 19 gennaio. Si tratta dunque di ipotesi di reato verificatasi dopo il 1 gennaio 2002, dopo cioè l'entrata in vigore del d.lgs. n.274 del 2000, che ha dettato disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. Il reato in questione rientra senz'altro tra quelli per i quali è competente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera q), del citato d.lgs. n. 274 del 2000, il giudice di pace.
L'art. 1 di tale decreto legislativo stabilisce che nel procedimento penale davanti al giudice di pace svolgono funzioni giudiziarie il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace. L'art. 2, a sua volta, sotto la rubrica principi generali del procedimento davanti al giudice di pace, dispone che, per tutto ciò che non è previsto nel medesimo decreto legislativo, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle disposizioni relative: "a)
all'incidente probatorio;
b) all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;
c) alle misure cautelari personali;
d) alla proroga del termine per le indagini;
e) all'udienza preliminare;
f) al giudizio abbreviato;
g) all'applicazione della pena su richiesta;
h) al giudizio direttissimo;
i) al giudizio immediato;
l) al decreto penale di condanna".
L'art. 19 inoltre, sotto la rubrica "Provvedimenti del giudice di pace nel corso delle indagini", prevede, al comma 1, che nel corso delle indagini e fino al deposito dell'atto di citazione a norma dell'art. 29, comma 1, competente a disporre il sequestro preventivo e conservativo è il giudice di pace indicato nell'art. 5, comma 2, e, al comma 2, che il giudice di cui al comma 1 decide anche sulla richiesta di archiviazione, sull'opposizione di cui all'art. 263, comma 5, c.p.p., sulla richiesta di sequestro di cui all'art. 368
del medesimo codice, nonché sulla richiesta di riapertura delle indagini. Lo stesso giudice è altresì competente a decidere sulla richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero di altre forme di telecomunicazione, nonché per i successivi provvedimenti riguardanti l'esecuzione delle operazioni e la conservazione della documentazione.
Risulta dunque evidente, come, alla luce della normativa richiamata, allorquando si proceda per reati di competenza del giudice di pace dinnanzi al giudice di pace, non vi sia alcuna possibilità che l'arresto, eventualmente disposto ai sensi dell'art. 189 d.lgs. n.285 del 1992, possa essere convalidato. Una simile eventualità
risulterebbe infatti incompatibile sia con la individuazione degli organi che svolgono funzioni giudiziarie nei procedimenti davanti al giudice di pace, sia con la tassatività delle funzioni che, nel corso delle indagini preliminari, possono essere svolte dallo stesso giudice di pace. Deve allora concludersi che la previsione dell'arresto per il reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs. n.285 del 1992, sia stata abrogata per incompatibilità dal d.lgs. n.274 del 2000, non potendosi ovviamente ipotizzare, in ossequio ai principi posti dall'art. 13, comma terzo, Cost., la possibilità di una limitazione della libertà personale disposta in via d'urgenza dall'autorità di pubblica sicurezza, senza che vi sia un giudice competente per la convalida nelle quarantotto ore successive. Nè, a tanto può provvedere il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale, in quanto, come detto, simile eventualità è tassativamente preclusa dall'art. 2 del d.lgs. n. 274 del 2000. D'altra parte, non potrebbe neanche ipotizzarsi che la soluzione ora individuata contrasti con alcun precetto costituzionale, e in particolare con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della razionalità della normativa applicabile in materia o del difetto di coordinamento legislativo, dal momento che, avendo il d.lgs. n. 274 del 2000 dettato una disciplina compiuta del procedimento davanti al giudice di pace ed avendo escluso che per i reati attribuiti alla competenza di tale organo giudiziario possano essere comminate la pena della reclusione e quella dell'arresto, appare del tutto ragionevole e sistematicamente coerente che non sia stata prevista la possibilità di procedere all'arresto per reati di competenza del giudice di pace. Se così non fosse, infatti, si dovrebbe ipotizzare che per reati per i quali non può intervenire condanna a pena detentiva, sia invece possibile procedere, nel corso delle indagini, ad una limitazione della libertà personale.
A soluzioni differenti potrebbe forse pervenirsi, come suggerito dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, allorquando il reato in questione sia connesso con altro reato di competenza di un diverso giudice, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 274 del 2000. Peraltro, ove si consideri che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e reati di competenza di altro giudice opera solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione, il problema, non rilevante nel caso di specie, nel quale pacificamente anche il diverso reato di lesioni colpose rientra nella competenza del giudice di pace, diverrebbe quello di verificare se, con la medesima condotta, l'imputato possa commettere il reato di cui all'art. 189, comma 6, e un altro reato di competenza di un diverso giudice.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 FEBBRAIO 2003.