Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2025, n. 36942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36942 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
in caso di diffusione del presente provvedimento omettere lo goncralità e gli altri dati identification a norma dall' art. 53 d.lgs. 196/03 dispoctou
quanto:
Da richiesta di parte imposto dalla legge
36942-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
STEFANO MOGINI FILIPPO CASA MICAELA SERENA CURAMI ANGELO VALERIO LANNA EVA TOSCANI
ha pronunciato la seguente
- Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI DU MA IB nato il [...]
Sent. n. sez. 3206 CC - 12/11/2025 R.G.N. 35093/2025
avverso l'ordinanza del 23/10/2025 del GIUDICE DI PACE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
sentite le conclusioni del PG, Raffaele Piccirillo, che si riporta alla memoria depositata e chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con decreto del 23 ottobre 2025, il Giudice di pace di NI ha convalidato il decreto con cui il Questore di Varese, il 21 ottobre 2025, ha disposto il trattenimento presso il locale Centro di permanenza temporanea ed assistenza (C.P.R.) di DU MA IB Khairy, nonché, preso atto della formulazione, da parte della persona trattenuta, di domanda di protezione internazionale, ha disposto la trasmissione di copia del verbale di udienza e dell'emananda ordinanza alla Questura di Varese per gli incombenti procedurali ex art. 6 T.U.I.
2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione DU MA IB Khairy, per mezzo del proprio difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione degli art. 24 Cost., 6 CEDU, eccependo la nullità assoluta del provvedimento impugnato per lesione del diritto di difesa, a causa della mancata partecipazione del difensore di fiducia all'udienza di convalida, a cagione del mancato avviso al medesimo difensore del decreto di fissazione della medesima udienza. Si duole in particolare la difesa ricorrente che il trattenuto presso il C.P.R. di NI MI non sia stato posto in condizione di nominare il proprio difensore di fiducia, Avv. Claudia Nicotra, nonostante l'accesso al centro da parte dello straniero fosse avvenuto la sera del 21/10/2022 e nonostante i solleciti inoltrati;
l'interessato è riuscito a formalizzare la nomina fiduciaria solo in data 24/10/2025, quindi solo dopo la celebrazione dell'udienza di convalida del trattenimento, tenutasi il 23/10/2025, alla quale il trattenuto è stato assistito da un difensore di ufficio. La mancata tempestiva nomina del difensore di fiducia è stata, secondo la difesa del ricorrente, determinante ai fini della convalida, dal momento che il difensore di fiducia nominato avrebbe certamente proposto le eccezioni del caso e rilevato immediatamente il mancato adempimento all'onere di informativa legale chiedendo pertanto la disapplicazione del decreto di espulsione prodromico. Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, da quella costituzionale e da quella sovranazionale, la limitazione del contatto tra il trattenuto e il proprio difensore, derivante dall'applicazione di disposizioni regolamentari, ha reso meramente formale la garanzia difensiva, precludendo l'esercizio effettivo del diritto di scelta e di consultazione. Alla luce di quanto sopra, si configura una nullità assoluta e insanabile del procedimento (artt. 178 lett. c), 179 cod. proc. pen.), per violazione del diritto di difesa costituzionalmente e convenzionalmente garantito.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell'art. 10-ter, secondo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998 per difetto dell'informativa sulla protezione internazionale, resa all'esito della scarcerazione.
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La difesa ritiene che il provvedimento espulsivo prodromico al convalidato trattenimento sia viziato poiché l'amministrazione non ha reso alcuna informativa in aperta violazione dell'art. 10-ter, secondo comma d.lgs. n. 286 del 1998. Ad avviso del ricorrente, risulterebbe dal provvedimento espulsivo prodromico al convalidato trattenimento che l'amministrazione non abbia reso alcuna informativa, in violazione dell'art. 10-ter, comma 2, d.lgs. cit. e neppure risulterebbe allegata l'informativa asseritamente resa all'atto dello sbarco in data 15 ottobre 2024. Tale ineludibile adempimento rilevabile ex officio dal Giudice di pace avrebbe comportato l'invalidità del provvedimento di convalida, atteso che il dovere di informativa deve essere assicurata a tutte le persone soccorse in mare, rintracciate nell'atto di attraversare illegalmente la frontiera o comunque in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.
3. Il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Olga Pirone, ha depositato memoria con la quale ha chiesto che sia il ricorso sia rigettato.
4. All'esito dell'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
2. Infondato è il primo motivo, con il quale si deduce la nullità provvedimento di convalida del trattenimento per lesione del diritto di difesa a causa della mancata partecipazione e del previo avviso al difensore di fiducia Avv. Claudia Nicotra. Va osservato come il difensore di fiducia, a sostegno dei propri assunti, abbia prodotto una mail, datata 22/10/2025, indirizzata tra gli altri alla Polizia di stato, ed al Giudice di pace di NI, in cui si rappresentava di essere stata contattata dal C.P.R. in relazione alla posizione del trattenuto che aveva manifestato l'intenzione di nominare l'avv. Nicotra di fiducia;
il difensore rappresentava anche di essere stata contattata dai famigliari del trattenuto. Ebbene, dall'esame degli atti risulta che, nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento tenutasi il 23/10/2025, lo straniero, assistito da difensore di ufficio, ed alla presenza di un interprete, nulla abbia dedotto in merito alla mancata nomina dell'avv. Nicotra;
nomina che risulta essere stata formalizzata solo in data 24/10/2025.
della
Del tutto correttamente pertanto all'avv. Nicotra non è stato dato avviso celebrazione dell'udienza stessa, dal momento che essa risulta essere stata celebrata in
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be
epoca antecedente rispetto alla formalizzazione della nomina fiduciaria;
né la semplice mail prodotta dall'avv. Nicotra, del 22/10/2025 poteva fondare una legittima aspettativa, in capo all'avvocato, inerente l'avviso di fissazione dell'udienza e la sua eventuale partecipazione, dal momento che in detta mail è l'avv. Nicotra ad affermare una mera intenzione in relazione alla nomina fiduciaria in capo allo straniero, i cui famigliari peraltro, nel contattare il medesimo difensore, ben avrebbero potuto formalizzare il mandato fiduciario (come affermato da Sez. 1, n. 15751 del 22/04/2025, [...], Rv. 287812 -01). Il dato incontestabile emergente dagli atti è che la nomina fiduciaria da parte dello straniero intervenne solo il 24/10/2025; conseguentemente nessuna nullità si è verificata ed il motivo di ricorso è da disattendere.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. A margine della considerazione che nel corso dell'udienza di convalida il ricorrente, assistito da difensore e da interprete, non ha avanzato alcuna doglianza in merito alla violazione dell'art. 10-ter, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, è dirimente osservare come, a fronte della comunicazione sulla possibilità di chiedere la protezione internazionale nel decreto di trattenimento questorile, lo straniero ha richiesto la protezione internazionale, in corso di udienza di convalida, sottoscrivendo apposito modulo e, conseguentemente, il Giudice di pace, richiamato l'art. 6 co. 5 del d.l.vo n. 142 del 2015, ha disposto la trasmissione di copia del verbale di udienza e dell'emananda ordinanza alla Questura di Varese per gli incombenti procedurali ex art. 6 T.U.I..
Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, 12 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Micaela Serena Curami
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CORTE SUPHEM Faikaa Semon Depolata Cancelaria
Il Presidente Stefano Mogini Soloper
Roma,