Sentenza 5 luglio 2016
Massime • 1
In tema di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, la circostanza aggravante prevista dall'art. 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973, è configurabile nel caso in cui vengano creati all'interno dell'automezzo dei vani di carico, nei quali occultare il prodotto, che alterano le caratteristiche che ne hanno consentito l'omologazione, e ostacolano l'intervento degli organi di polizia che devono adottare particolari accorgimenti tecnico-accertativi per individuarli. (In motivazione la Corte ha escluso che l'applicabilità della circostanza aggravante sia circoscritta alle sole modificazioni che consentano al mezzo di frapporsi con violenza o con forza all'intervento delle forze di polizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2016, n. 42726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42726 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2016 |
Testo completo
42 7 2 6 / 1 6 26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez..2245 Composta da U.P. -05/07/2016 Silvio Amoresano Presidente - Elisabetta Rosi R.G.N. 52035/2015 Gastone Andreazza - Relatore - Aldo Aceto Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : OD GI, n. a Livigno il 15/09/1961; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 09/06/2015; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A. Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità; udito il Difensore di fiducia, Avv. D. Lucini, che ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. OD GI ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Sondrio di condanna per il reato di cui all'art. 291 ter, comma 2 lett. d), in relazione all'art. 291 bis, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1973 per avere, utilizzando un mezzo di trasporto che presentava alterazioni o modifiche rispetto alle caratteristiche omologate, introdotto e trasportato nel territorio doganale dell'Unione europea un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando non superiore a 10 kg. per un peso complessivo pari a 9.600 grammi convenzionali.
2. Con un unico motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 291 ter, comma 2 lett. d), cit.; in particolare deduce che l'aggravante in questione, relativa alle alterazioni o modifiche del mezzo rispetto alle caratteristiche omologate idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia non può trovare applicazione soltanto perché, come nella specie, sono stati posti in essere degli accorgimenti nell'abitacolo idonei a rendere difficoltoso il rinvenimento della merce da parte degli operanti, occorrendo invece un qualcosa in più. Segnatamente, l'espressione "ostacolare l'intervento" richiesta dalla norma sarebbe ben diversa da quella di eludere il controllo o rendere difficoltoso il rinvenimento delle merci;
sicché le modifiche atte a ostacolare l'intervento potrebbero essere solo quelle aventi attitudine a frapporre una forza o una violenza tra il veicolo del contrabbandiere e gli operanti per sfuggire ai controlli di questi. In merito lamenta che la sentenza della Corte d'appello si è limitata ad affermare che le sigarette erano nascoste nelle intercapedini della carrozzeria sfruttando gli spazi chiusi normalmente con pannelli all'altezza dei sedili posteriori che erano stati adibiti a vani di carico previa installazione di due paratie grigliate e di due barre saldate, occultate con i pannelli esistenti che ne nascondevano la presenza. Né la sentenza ha motivato in relazione ai rilievi mossi con l'atto di appello circa il fatto che le modifiche poste in essere non avrebbero comunque inciso sugli elementi soggetti ad omologazione giacché l'art. 227 del regolamento del codice della strada, che richiama l'art. 71 del codice stesso, precisa che le caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo sono solo quelle indicate nell'appendice V dello stesso titolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. L'art. 291 ter, comma 2, lett. d) cit. prevede, quale circostanza aggravante del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, l'utilizzo di mezzi di trasporto "che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche 仔 2 idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità". Questa Corte ha già in precedenti occasioni affermato che detta aggravante è integrata anche allorché vengano creati, come pacificamente accaduto nella specie, all'interno dell'automezzo usato, vani di carico non previsti nel progetto realizzativo dell'automezzo (Sez. 3, n. 21600 del 26/03/2015, Rigamonti, non massimata;
Sez.7, n. 31853 del 10/05/2013, OD, non massimata); si è in particolare sottolineato che la creazione di detti vani di carico, da un lato altera le caratteristiche dell'automezzo che ne hanno consentito la sua omologazione, poiché aumenta indebitamente le capacità di carico dello stesso e, dall'altro, è circostanza idonea ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia che devono procedere, per individuarli, a particolari interventi tecnico - accertativi. Tale conclusione va allora qui ribadita, in particolare dovendosi rilevare che, a fronte della lettura che il ricorrente fa della norma allorché ne circoscrive il significato alle sole condotte modificative idonee a far sì che il veicolo possa frapporsi con forza o con violenza alle forze di polizia onde sfuggire ai controlli delle stesse, la ampia dizione utilizzata dal legislatore, la cui portata consente, evidentemente, di prescindere dalla eventualmente diversa intenzione dei proponenti della norma, è invece tale da essere comprensiva non solo di tale evenienza, ma anche di quella che, attraverso la modificazione delle intercapedini della carrozzeria, attraverso appunto la creazione di vani nei quali occultare il prodotto detenuto, rende in ogni caso più difficoltoso l'accertamento del fatto da parte delle forze di polizia, il cui intervento viene appunto, in tal modo, ostacolato. Allo stesso tempo, tale modificazione è indubbiamente tale da alterare le caratteristiche dell'automezzo considerate all'atto dell'omologazione. Ciò posto, la motivazione della Corte d'Appello, nel prendere atto del fatto che, nella specie, le sigarette di contrabbando erano state nascoste nelle intercapedini della carrozzeria sfruttando gli spazi chiusi normalmente con pannelli all'altezza dei sedili posteriori, adibiti a vani di carico previa installazione di due paratie grigliate e di due sbarre saldate occultate con pannelli, ha correttamente fatto applicazione della lettura della norma come sopra ribadita ritenendo così integrata la circostanza aggravante contestata.
4. Il ricorso va dunque rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. AA 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone zza Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 OTT 2016 300 IL CANCEADERE Lu takiani