Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2008, n. 22265
CASS
Sentenza 23 aprile 2008

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Sussiste continuità normativa tra la fattispecie criminosa di cui all'art. 88 del R.D. n. 1127 del 1939 e quella di cui all'art. 127, comma primo, del D.Lgs. n. 30 del 2005 in ragione della sostanziale omogeneità delle previsioni, dell'identica finalità delle due norme, entrambe dirette alla tutela, tra l'altro, di invenzioni industriali regolarmente registrate rispetto all'abusiva utilizzazione di terzi, e della sostanziale identità del contenuto sanzionatorio.

Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo nel reato di cui all'art. 88 R.D. n. 1127 del 1939 (frode brevettuale) è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza dell'esistenza di un valido brevetto in frode al quale si pone il comportamento tenuto, sicché ben può il dolo assumere anche la forma del dolo eventuale. (Fattispecie relativa alla condotta di persona particolarmente esperta nel settore e pertanto in grado di rappresentarsi la concreta probabilità dell'esistenza di un valido brevetto altrui).

La consulenza tecnica d'ufficio disposta in un giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, non può essere acquisita nel processo penale in ragione di quanto disposto dall'art. 238, comma secondo, cod. proc. pen..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2008, n. 22265
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22265
Data del deposito : 23 aprile 2008

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