Sentenza 23 aprile 2008
Massime • 3
Sussiste continuità normativa tra la fattispecie criminosa di cui all'art. 88 del R.D. n. 1127 del 1939 e quella di cui all'art. 127, comma primo, del D.Lgs. n. 30 del 2005 in ragione della sostanziale omogeneità delle previsioni, dell'identica finalità delle due norme, entrambe dirette alla tutela, tra l'altro, di invenzioni industriali regolarmente registrate rispetto all'abusiva utilizzazione di terzi, e della sostanziale identità del contenuto sanzionatorio.
Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo nel reato di cui all'art. 88 R.D. n. 1127 del 1939 (frode brevettuale) è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza dell'esistenza di un valido brevetto in frode al quale si pone il comportamento tenuto, sicché ben può il dolo assumere anche la forma del dolo eventuale. (Fattispecie relativa alla condotta di persona particolarmente esperta nel settore e pertanto in grado di rappresentarsi la concreta probabilità dell'esistenza di un valido brevetto altrui).
La consulenza tecnica d'ufficio disposta in un giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, non può essere acquisita nel processo penale in ragione di quanto disposto dall'art. 238, comma secondo, cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Maltrattamenti in famiglia: producibili in giudizio relazioni degli assistenti socialiAccesso limitatoNicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 9 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2008, n. 22265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22265 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 23/04/2008
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1075
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 31845/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna;
avverso la sentenza in data 26.4.2007 della Corte di Appello di Bologna, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Modena, sezione distaccata di Carpi, in data 10.1.2003, RI MI, n. a Brackenheim (Germania) il 24.5.1963, venne assolto dall'imputazione di cui al R.D. n. 1127 del 1939, art. 88, perché il fatto non costituisce reato.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. BUA Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha assolto AG MI dalla imputazione di cui al R.D. n. 1127 del 1939, art. 88, perché il fatto non costituisce reato.
Il AG era stato tratto a giudizio per rispondere della predetta imputazione, ascrittagli per avere, quale legale rappresentante della Opticalwave S.r.l. e SIB S.r.l., senza commettere falsità di autenticazione, certificazione o riconoscimento, fabbricato ed adoperato industrialmente dispositivi per la eliminazione di peli e/o per l'atrofizzazione di follicoli piliferi denominati "OW 20" e "OW 30" in frode ad un valido brevetto di invenzione n. 01295196 concesso il 4.5.1999 alle società Etoile di Lazari RO & C. S.n.c. e ELEN S.p.A..
La Corte territoriale ha escluso l'esistenza dell'elemento psicologico del reato, osservando che il AG si era rivolto ad un esperto del settore, al fine di accertare l'eventuale esistenza di un valido brevetto precedente, e che l'affidamento ad un tecnico qualificato in materia sottratta per le sue peculiari e complicate caratteristiche tecniche alla possibilità di apprezzamento da parte di profani, così come risulta dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio depositata nella causa civile, fa venir meno l'elemento psicologico del reato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte territoriale che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente deduce, in sintesi, che la sentenza impugnata ha escluso l'esistenza dell'elemento psicologico del reato in considerazione dell'affidamento del AG ad un esperto del settore in materia "sottratta, per le sue peculiari e complicate caratteristiche tecniche, alla possibilità di apprezzamento da parte del profano";
che detta valutazione è stata, però, desunta dalle risultanze della consulenza espletata nella causa civile tuttora in corso, in violazione del divieto di cui all'art. 238 c.p.p., comma 2. Si osserva sul punto che la predetta relazione di consulenza tecnica è stata acquisita agli atti, malgrado l'opposizione del P.G. in dibattimento, in base all'assunto della sua rilevanza esclusivamente come fatto storico, mentre in effetti la Corte territoriale ha desunto da detta relazione tecnica elementi di valutazione in ordine al giudizio espresso a proposito dell'elemento psicologico del reato. Con lo stesso motivo di gravame si denuncia, altresì, l'esistenza di vizi della motivazione della sentenza sul punto oggetto di contestazione in base al rilievo che, ai fini della configurabilità del reato di cui si tratta, è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza dell'esistenza di un valido brevetto in frode al quale è stato posto in essere il comportamento tenuto;
che, peraltro, l'elemento psicologico del reato può assumere anche la forma del dolo eventuale, da ravvisarsi allorché l'autore del fatto si sia potuto rappresentare la concreta probabilità della esistenza di un valido brevetto altrui ed abbia accettato il rischio insito nella propria condotta;
che in proposito il giudice di primo grado aveva evidenziato che l'imputato è da anni amministratore di società che si occupano di apparecchiature utilizzate in campo medico ed estetico;
che, pertanto, doveva essere ritenuto persona esperta in tale settore e, quindi, ben aveva la possibilità di accertare l'esistenza di un valido brevetto altrui;
circostanze di cui i giudici della Corte territoriale non hanno tenuto affatto conto.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente la Corte rileva che del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 88, è stato abrogato dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art.246; che, però, vi è continuità normativa tra la fattispecie criminosa di cui alla disposizione abrogata e quella di cui del citato D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 127, comma 1, stante la sostanziale omogeneità della previsione normativa, configurandosi peraltro di maggiore ampiezza quella attualmente vigente, e l'identica finalità delle due norme dirette alla tutela, tra l'altro, di invenzioni industriali che siano state regolarmente registrate dalla abusiva utilizzazione da parte di terzi, nonché la sostanziale identità del contenuto sanzionatorio delle due disposizioni.
In proposito deve essere, peraltro, precisato che, secondo quanto già affermato sul punto da questa Suprema Corte, deve escludersi che vi sia stata depenalizzazione del reato previsto dall'abrogato del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 88, ad opera della L. 21 febbraio 1989, n. 70, art. 20, riferendosi la depenalizzazione prevista dall'ultima disposizione citata ai soli fatti di contraffazione relativi a topografie dei prodotti che impiegano semiconduttori (cfr. sez. 3^, 10.10.2007 46859, P.C. e P.G. in proc. Marton, RV 238682). Tanto premesso in ordine alla configurabilità della fattispecie criminosa, la Corte rileva che sussistono sia la violazione della norma processuale che il vizio di motivazione denunciati dalla pubblica accusa ricorrente.
Invero i giudici della Corte territoriale hanno desunto sostanzialmente elementi di valutazione in ordine all'esistenza dell'elemento psicologico del reato dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, nella quale era stata evidenziata la complessità tecnica della materia, tale da essere sottratta alla possibilità di apprezzamento da parte di profani, nonché la idoneità dell'affidamento dell'imputato, nel caso in esame, al parere di un esperto qualificato.
Orbene detto elemento di prova non poteva essere acquisito agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238 c.p.p., comma 2, essendo stato assunto in un giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato.
Peraltro, a proposito dell'elemento psicologico del reato di cui al R.D. n. 1127 del 1939, art. 88, la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che, ai fini della configurabilità dello stesso, è sufficiente il dolo generico ovvero la consapevolezza dell'assistenza di un valido brevetto in frode al quale si pone il comportamento tenuto.
Inoltre è stato precisato che "il dolo può presentarsi anche nella forma del dolo eventuale specialmente con riguardo all'elemento della validità del brevetto, per cui quando si deve valutare la condotta di un agente di commercio, persona particolarmente esperta nel settore, si dovrà considerare se questi si sia potuto rappresentare la concreta probabilità dell'esistenza di un valido brevetto altrui ed abbia accettato tale rischio insito nella propria condotta. Ed è dunque anche possibile affermare che, quando si tratti di persona munita di uno specifico bagaglio professionale, il dolo del reato de quo sussista anche qualora l'agente abbia omesso i dovuti accertamenti in ordine all'esistenza di un valido brevetto." (sez. 5^, 25.1.1999 n. 925, P.M. in proc. Cimino ed altri, RV 212205). Orbene, la sentenza impugnata, nell'escludere l'elemento psicologico reato, non ha tenuto conto degli enunciati principi di diritto, già evidenziati dal giudice di primo grado, unitamente alla circostanza di fatto che l'imputato è da anni amministratore di società che si occupano di apparecchiature utilizzate in campo medico ed estetico;
che, pertanto, doveva essere ritenuto persona esperta in tale settore;
elementi di fatto anche essi sostanzialmente ignorati dai giudici del gravame.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio che tenga conto degli enunciati principi di diritto e rilievi in punto di motivazione.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 23 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2008