Sentenza 14 agosto 2013
Massime • 1
Il giudice dell'appello cautelare, chiamato a decidere dopo una sentenza di condanna appellabile relativa ai fatti per i quali era stata emessa la misura coercitiva, può valutare, in funzione di verificare la permanenza dei gravi indizi di colpevolezza, gli eventuali elementi sopravvenuti che siano idonei ad incidere sul quadro probatorio, ma non quelli che siano in grado di inficiare la legittimità delle prove su cui la condanna medesima è fondata, circostanze queste ultime che vanno proposte al giudice di appello nel giudizio di merito. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il tribunale ex art. 310 cod. proc. pen. potesse valutare elementi sopravvenuti riguardanti l'utilizzabilità di intercettazioni poste a fondamento della sentenza di condanna di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 14/08/2013, n. 41667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41667 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 14/08/2013
Dott. TADDEI M.B. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI A. - rel. Consigliere - N. 28
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - Consigliere - N. 28232/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA NC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 21 maggio 2013 del Tribunale del riesame di Milano nel proc. n. 660/2013.
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
sentito il pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, MAZZOTTA Gabriele, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con la custodia in carcere;
sentito il difensore del ricorrente, avvocato Bruno Naso, in sostituzione dell'avvocato Roberto Rallo, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per inesistenza delle esigenze cautelari, riportandosi nel resto ai motivi. RITENUTO IN FATTO
1. NA NC, avvocato, in custodia cautelare in carcere dal 30 novembre 2011 ad oggi senza soluzione di continuità, è stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza in data 27 settembre 2012 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, soggetta ad appello, alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione con la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, in relazione ai seguenti reati, unificati nella continuazione e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. per avere consapevolmente fornito, in concorso con
EL CO e il medico IG NC, un apporto esterno all'associazione mafiosa 'ndranghetista, denominata LL-PA dagli eponimi dei principali esponenti, intestandosi fittiziamente societa' facenti capo ai LL-PA, utilizzando il suo studio in Milano per incontri riservati tra i componenti del sodalizio per elaborare strategie tese a salvaguardare l'ingente patrimonio accumulato dai sodali ed evitare il loro coinvolgimento nelle indagini condotte dalle Direzioni distrettuali antimafia (DDA) di Milano e Reggio Calabria e nelle relative vicende giudiziarie, mettendo a disposizione anche documenti riservati;
in Milano, Roma, Reggio Calabria e altrove dal 2007 in permanenza (capo 2 dell'originaria rubrica); delitto previsto dagli artt. 110 e 81 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1 e art. 326 cod. pen. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito nella L. n. 203 del 1991, perché, in concorso con EL CO, il magistrato IG NC EP, PA UL e PA CO, sollecitavano, istigavano e rafforzavano il proposito criminoso di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, che rivelavano loro notizie coperte dal segreto inerenti al presente procedimento penale;
dopo aver acquisito tali notizie, NA e EL le comunicavano, unitamente a IG NC, a PA UL, PA CO, LL NA e agli altri sodali;
in Milano, Roma e Reggio Calabria quanto meno dal dicembre 2009 al marzo 2010 (capo 4 dell'originaria rubrica).
Successivamente alla sentenza di condanna il NA, con istanza presentata il 19 febbraio 2013, ha richiesto, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., la revoca della misura della custodia cautelare in carcere ovvero la sua sostituzione con la meno gravosa misura degli arresti domiciliari, deducendo la cessazione e, comunque, l'attenuazione delle esigenze cautelari sulla base dei seguenti elementi: a) motivazione delle riconosciutegli attenuanti generiche per il leale comportamento processuale tenuto, tale da far luce non solo sulla sua condotta ma anche su quella dei coimputati;
b) autosospensione dall'ordine degli avvocati;
c) notevole tempo già trascorso dai fatti e sua acquisita inaffidabilità per le cosche mafiose, a causa della propria condotta processuale collaborante con l'autorità giudiziaria.
Il Giudice dell'udienza preliminare di Milano, competente ai sensi dell'art. 91 disp. att. cod. proc. pen., con ordinanza in data 21 febbraio 2013 ha respinto la richiesta del NA. Tale ordinanza è stata appellata e il Tribunale di Milano, costituito ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello e confermato il provvedimento, giusta ordinanza del 30 aprile 2013. Quest'ultima ordinanza è stata impugnata con ricorso a questa Corte, rubricato al n. 28199/2013 di registro generale e separatamente trattato.
Nelle more del suddetto procedimento cautelare, in data 21 marzo 2013, il NA ha proposto nuova domanda di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, fondata, questa volta, sulla dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico, discendente dalla sopravvenuta conoscenza di atti provenienti da altri procedimenti collegati al presente, che rivelerebbero l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche fondanti l'affermazione, nella sentenza del 27 settembre 2012, della sua penale responsabilità. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con ordinanza del 25 marzo 2013, ha respinto anche questa seconda domanda del NA ex art. 299 cod. proc. pen., e il Tribunale meneghino, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. per decidere sull'appello proposto dall'imputato, ha confermato l'ordinanza di rigetto con proprio provvedimento del 21 maggio 2013, che ha formato oggetto dell'attuale ricorso per cassazione rubricato al n. 28232/2013 del registro generale.
A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, quanto alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed alla conseguente insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posti a base dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, che la questione era palesemente superata dall'appellabile sentenza di condanna in data 27 settembre 2012, la quale aveva invece ritenuto l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - denunciati come illegittimamente acquisiti dal ricorrente - quali prove di colpevolezza e non solo indizi di reità, ribadendo il rilievo del Giudice dell'udienza preliminare secondo cui la questione relativa alle intercettazioni avrebbe potuto e dovuto essere trattata in sede di impugnazione della sentenza di condanna.
Quanto agli altri rilievi attinenti al quadro cautelare, riproposti nella seconda istanza ex art. 299 cod. proc. pen., il Tribunale ha richiamato la propria precedente ordinanza del 30 aprile 2013, riportandone e confermandone interamente le motivazioni di rigetto della domanda del NA.
3. Anche avverso l'ultima ordinanza del Tribunale, emessa il 21 maggio 2013, il NA ha proposto l'attuale ricorso per cassazione tramite il difensore, avvocato Gianluca Maris, il quale deduce otto motivi di seguito enunciati.
3.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), i vizi di violazione di legge penale (sostanziale e processuale) e il difetto di motivazione in riferimento agli artt. 299, 191, 271 e 310 cod. proc. pen.. Il ricorrente confuta l'affermazione categorica del Tribunale di Milano circa l'impossibilità di "decidere questioni" (così testualmente il motivo) dopo la sentenza di condanna, richiamando a conforto la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte (n. 11 del 1994, Rv. 198213; n. 29952 del 2004, Rv. 228117) e delle sezioni semplici, secondo cui la richiesta di revoca di una misura cautelare può essere proposta in ogni fase del procedimento sulla base non solo di fatti sopravvenuti, ma anche in forza di fatti coevi alla originaria applicazione della misura suscettibili di essere diversamente valutati, sempre che non si tratti di questioni già dedotte implicitamente o esplicitamente a sostegno di precedenti impugnazioni oggetto di decisioni non più soggette a gravame (ciò che sarebbe da escludere nel caso di specie con riguardo alla denunciata inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni).
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 270 c.p.p., comma 2 e art. 191 cod. proc. pen., essendo l'ordinanza di custodia cautelare fondata su atti non utilizzabili;
violazione dell'art. 270 c.p.p., comma 2, per mancato deposito, nell'ambito del procedimento penale n.
46229/08 (progenitore dell'attuale n. 7029/12 r.g.n.r.), dei verbali delle registrazioni telefoniche ed ambientali eseguite nei diversi procedimenti penali in cui erano state autorizzate, portanti i nn. 8278/06, 8672/06 e 4508/06.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in riferimento agli artt. 266,
268 e 279 cod. proc. pen., la mancanza dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni, indicate coi rispettivi numeri di RIT, e, quindi, l'inutilizzabilità dei pertinenti risultati su cui sarebbero fondati i gravi indizi di colpevolezza a carico del NA, precisando di averli compiutamente rappresentati al giudice cautelare mediante deposito di un preciso schema sinottico delle varie intercettazioni contestate come illegali, dei corrispondenti risultati e della loro utilizzazione contra ius per comporre il quadro indiziario.
Il ricorrente sottolinea, in particolare, che la mancanza di convalida dell'intercettazione ambientale dei colloqui in carcere tra GA NI ed i suoi congiunti, disposta in via d'urgenza dal pubblico ministero in data 13/12/2006 e convalidata dal giudice per le indagini preliminari limitatamente alle sole intercettazioni telefoniche, determinerebbe la radicale nullità di tutte le disposte proroghe dell'originaria intercettazione ambientale non coperta da alcuna autorizzazione;
richiama la precedente decisione del Tribunale di Milano, ottava sezione penale, in data 27/12/2012, resa in altro procedimento con riguardo alla medesima questione, per confutare la soluzione ivi adottata che ha ritenuto implicitamente convalidata dal giudice anche l'intercettazione ambientale e non solo quella telefonica, pur essendo solo quest'ultima menzionata nel provvedimento di convalida;
adduce a sostegno della sua tesi giuridica la sentenza di questa Corte, a sezioni unite, n. 1153 del 2009.
3.4. Con il quarto motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla non rilevata inutilizzabilità delle intercettazioni RIT 2402/06 e 1195/07 per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, (ingiustificato impiego di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica e altre violazioni).
3.5. Con il quinto motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni (RIT 2389/09) effettuate senza autorizzazione in violazione degli artt. 266 e segg. cod. proc. pen.. 3.6. Con il sesto motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 274 c.p.p. e art. 275 c.p.p., comma 4 e art. 286 cod. proc. pen., in punto di mancata concessione degli arresti domiciliari e assoluto difetto di motivazione sulle memorie e documenti difensivi, prodotti a sostegno dell'istanza. In particolare, sarebbe stata omessa la valutazione della più recente relazione medica, depositata dalla difesa, sulle gravi condizioni di salute del NA, già colpito da due infarti, operato di aneurisma cerebrale, e con segni di notevole sofferenza fisica manifestati durante la detenzione.
3.7. Con il settimo motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. per inattualità delle esigenze cautelari.
La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, operante anche nei riguardi del concorrente esterno in associazione di tipo mafioso, postula per il suo superamento elementi diversi rispetto a quelli richiesti per il partecipe del sodalizio, da valutarsi secondo una prognosi di ripetibilità o meno della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria.
La condotta del NA successiva al reato deporrebbe a favore della irripetibilità del suo contributo alle cosche mafiose, per il leale comportamento tenuto con le autorità di polizia e giudiziaria ed il conseguente discredito procuratosi presso le associazioni criminali.
La sospensione dall'attività forense, inoltre, avrebbe vanificato le opportunità operative a favore di membri eminenti delle cosche mafiose, attribuite al NA.
Tutti i suddetti elementi sarebbero stati ignorati nell'ordinanza impugnata, che avrebbe disatteso anche la più recente giurisprudenza costituzionale in materia di illegittimità della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere per le persone gravemente indiziate di delitti aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolazione delle attività dell'associazione mafiosa, non apprezzandone l'applicabilità anche al concorrente esterno in sodalizio mafioso.
La motivazione sarebbe carente anche con riguardo alla negazione degli arresti domiciliari.
3.8. Con l'ottavo motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in riferimento all'art. 274 cod. proc. pen. e all'art. 275 c.p.p., comma 3 e art. 299 cod. proc. pen., è prospettata questione di incostituzionalità della disciplina in materia di misure cautelari personali applicabile al concorrente esterno in associazione di tipo mafioso, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost.. 4. Il 30/07/2013 il ricorrente, tramite l'altro difensore, avvocato Roberto Rallo, ha depositato motivi aggiunti in numero di cinque, enunciati nei termini che seguono.
4.1. Il primo motivo lamenta la mancata applicazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità di cui agli artt. 275 e 299 cod. proc. pen. nella decisione di conferma della misura coercitiva personale più rigorosa.
4.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dei principi di cui all'art. 274 cod. proc. pen. in riferimento alla figura del concorrente esterno in associazione, alla luce dei principi di cui alla recentissima sentenza della Corte cost. n. 57 del 2013 in tema di operatività delle presunzioni.
4.3. Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 274 c.p.p., comma 4, poiché l'ordinanza impugnata sarebbe assolutamente carente di motivazione con riguardo alla situazione clinica del ricorrente.
4.4. Il quarto motivo lamenta che la conferma delle esigenze cautelari sarebbe fondata su atti inutilizzabili ossia sulle intercettazioni di cui al RIT n.964/10.
4.5. Il quinto motivo prospetta testualmente: "eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 275 c.p.p., comma 3 e art. 299 c.p.p., comma 2, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della
Costituzione nelle parti in cui i suddetti articoli non prevedono, rispettivamente: l'art. 275, comma 3 che è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, senza salvare l'ipotesi in cui, per il delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen. anche nella forma del concorso ex art. 110 cod. pen., in presenza di elementi nuovi o dimostrati, quali la cessazione della condotta incriminata, non consenta al giudice di pervenire all'applicabilità di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere;
quanto all'art. 299 c.p.p., comma 2, non fa salva la possibilità, in caso di dimostrata interruzione del vincolo, in ipotesi di contestazione ex art. 416bis cod. pen. nella forma del concorso ex art. 110 cod. pen., l'applicabilità di misure alternative alla custodia cautelare".
Il ricorrente ha rinunciato alla sospensione dei termini processuali, chiedendo la decisione del ricorso nel corrente periodo feriale.
5. Il pubblico ministero presso questa Corte, rilevata la mancanza di motivazione con riguardo alla dedotta incompatibilità delle condizioni di salute del NA con la detenzione in carcere, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al tema suddetto;
mentre ha ritenuto infondate le altre censure di cui ha chiesto il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
I numerosi motivi, molti dei quali ripetitivi, possono essere raggruppati in tre aree tematiche: a) vizi di legittimità per violazione di legge e difetto di motivazione, pertinenti alla non apprezzata sopravvenienza di elementi idonei ad invalidare il quadro indiziario, minandone le basi costituite dai risultati di intercettazioni telefoniche ed ambientali, i quali si sarebbero rivelati inutilizzabili, in parte perché le operazioni captative non sarebbero state autorizzate o convalidate, in altra parte perché le medesime operazioni sarebbero state compiute con impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica e, in altra parte, ancora, perché sarebbero stati illegittimamente importati in questo procedimento i risultati di intercettazioni disposte in procedimenti diversi, in violazione di quanto disposto dall'art. 270 cod. proc. pen.; b) vizi di legittimità per violazione di legge e difetto di motivazione, attinenti all'omesso esame del tema dell'incompatibilità tra le condizioni di salute del NA e la sua custodia cautelare in carcere;
c) vizi di legittimità per violazione di legge e difetto di motivazione, in punto di esigenze cautelari di cui si assume la cessazione, con prospettate questioni di illegittimità costituzionale della rigorosa disciplina in materia di misure coercitive prevista nei confronti delle persone indiziate di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, illegittimamente equiparate ai partecipanti alla medesima associazione.
1.1. La pretesa scoperta sopravvenuta di cause determinanti l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, sui quali è fondata la sentenza di condanna del 27 settembre 2012 nei confronti del NA, è deducibile, come correttamente rilevato dai giudici della misura cautelare, solo con l'impugnazione avverso la medesima sentenza.
Una volta pronunciata condanna appellabile nei confronti di imputato in custodia cautelare, vanno tenuti distinti gli elementi sopravvenuti che siano idonei ad incidere sul quadro probatorio, dei quali il giudice della misura cautelare deve tener conto, dall'acquisizione postuma di elementi inficianti la legittimità delle prove su cui la medesima condanna è stata fondata. Si tratta, con ogni evidenza, di nozioni giuridiche diverse di cui solo i nuovi elementi di prova impegnano la competenza del giudice cautelare, giacché investono una delle condizioni che legittimano l'adozione e il mantenimento della misura coercitiva ovvero i gravi indizi di colpevolezza, mentre la successiva scoperta di cause di inutilizzabilità di prove già acquisite e poste a fondamento della pronunciata condanna apre una questione prettamente processuale, della quale non può essere incidentalmente investito il giudice della misura cautelare, ma che va proposta e dibattuta nell'ambito del processo di impugnazione davanti al giudice cui spetta la piena cognizione della causa.
Il ricorrente, pretendendo dal giudice della misura coercitiva una risposta alle questioni, che assume sopravvenute, di inutilizzabilità delle intercettazioni assunte dal giudice della cognizione a fondamento della pronunciata condanna dell'imputato, incorre nella confusione tra il giudizio sulla permanenza della gravità indiziaria ammissibile, dopo la sentenza non definitiva di condanna, solo in caso di nuovi e diversi elementi probatori (Sez. 1, n. 38036 del 13/07/2004, dep. 27/09/2004, Porcelli, Rv. 230049; Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, dep. 04/11/2008, Scozia, Rv. 241483; Sez. 1, n. 2350 del 22/12/2009, dep. 19/01/2010, Siclari, Rv. 246037), e la decisione sulle questioni di legittima acquisizione delle prove a carico, rientrante nella piena cognizione del giudice del processo di appello.
Segue l'inammissibilità di tutte le censure (motivi nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del ricorso dell'avvocato Maris e motivo aggiunto n. 4 proposto dall'avvocato Rallo) che postulano, sulla base di acquisizioni successive alla condanna del NA, l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, di cui i giudici della misura cautelare avrebbero illegittimamente omesso l'esame.
1.2. Parimenti inammissibili sono le censure (motivo n. 6 del ricorso dell'avvocato Maris e n. 3 dei motivi aggiunti dall'avvocato Rallo) che denunciano l'omessa motivazione sulla dedotta incompatibilità tra la misura della custodia cautelare in carcere e le condizioni di salute del NA, per due ragioni: a) il tema del conflitto tra il regime carcerario di vita e la salute dell'imputato non è stato dedotto nella domanda presentata il 21 marzo 2013 dal NA al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, a norma dell'art. 299 cod. proc. pen., volta ad ottenere la revoca della custodia in carcere ovvero la sua sostituzione con una misura meno afflittiva per tutt'altra ragione, come emerge dalla lettura dell'istanza e del corrispondente provvedimento decisorio del 25 marzo 2013, oggetto di appello deciso con l'ordinanza del Tribunale di Milano, in data 21 maggio 2013, qui impugnata;
b) la pretesa incompatibilità tra le condizioni di salute del NA e la sua detenzione in carcere aveva già formato oggetto di precedente istanza di revoca o modifica della misura cautelare più rigorosa, ex art. 299 cod. proc. pen., la quale era stata decisa dal Giudice dell'udienza preliminare con provvedimento di rigetto del 22 maggio 2012, confermato dal Tribunale distrettuale di Milano, ex art. 310 cod. proc. pen., all'esito di accertamenti medici, giusta ordinanza del 20 dicembre 2012, avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione respinto da questa Corte con recentissima sentenza n. 9360 del 2013. Discende l'estraneità delle condizioni di salute dell'imputato al tema dallo stesso devoluto alla cognizione del giudice cautelare nell'attuale procedimento, costituito, come si legge nella prima ordinanza del 25 marzo 2013, dalla pretesa "inutilizzabilità delle intercettazioni relative al RIT originario n. 2402/06", secondo l'istanza dell'interessato depositata il 21 marzo 2013 con allegato CD;
e, a fortiorì, la mancata allegazione di elementi ulteriori e nuovi sulle condizioni di salute dell'imputato rispetto a quelli già dedotti e valutati nel diverso procedimento, come sopra definito con le citate ordinanze di prima e seconda istanza, rispettivamente, in data 22 maggio 2012 e 20 dicembre 2012, quest'ultima precedente di soli tre mesi la richiesta del 21 marzo 2013, all'origine dell'attuale procedimento, di revoca o sostituzione della misura cautelare.
Giova, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, ne' al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice a quo" (Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, dep. 13/11/2012, Xu, Rv. 253786; conformi: n. 1596 del 1996 Rv. 204409, n. 3418 del 1999 Rv. 214261); e, comunque, "in tema di misure cautelari, l'istanza dell'interessato formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. e fondata sui medesimi elementi di una precedente già rigettata, deve essere dichiarata inammissibile in base alla regola prevista dall'art. 666 c.p.p., comma 2, norma che pone un principio di carattere generale,
applicabile anche al di fuori del procedimento di esecuzione" (Sez. 3, n. 14236 del 21/02/2008, dep. 04/04/2008, Vinciullo, Rv. 239661;
conforme: n. 4042 del 1999 Rv. 214578).
Nè vale a superare i limiti del devoluto, da rispettare anche nel giudizio di appello cautelare, l'avvenuta produzione della relazione medica recante la data del 19 aprile 2013, a firma del dott. Martinelli Luigi, intitolata "valutazione integrativa ed aggiornata dei pareri del luglio 2012 e settembre 2012 circa la situazione clinica dell'avvocato NA", trattandosi di documento, prodotto solo in appello, del tutto estraneo al tema dedotto con la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, che, come si è detto, non comprendeva alcun riferimento alle condizioni di salute dell'imputato, sulle quali peraltro lo stesso Tribunale si era appena pronunciato nel diverso procedimento definito con la ricordata ordinanza del 20 dicembre 2012. La censura del ricorrente per omessa motivazione sulla pretesa incompatibilità tra le condizioni di salute dell'imputato e la custodia cautelare in carcere si pone, dunque, in contrasto con i principi di diritto sopra enunciati ed è, perciò, inammissibile.
1.3. Il secondo gruppo di motivi denuncia i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di ritenuta permanenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere a soddisfarle, pur dopo la sentenza di condanna dell'imputato in data 27 settembre 2012.
Tali motivi (n. 7 del ricorso dell'avvocato Maris e n. 1 dei motivi aggiunti dall'avvocato Rallo), da esaminare congiuntamente, sono infondati.
L'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle norme giuridiche e delle regole della logica, ha dato ragione della ritenuta permanenza delle esigenze di prevenzione speciale assicurabili solo col mantenimento della custodia in carcere dell'imputato.
Sulla base di un'analisi accurata, seppure sintetica, della corposa motivazione della sentenza di condanna del 27 settembre 2012 (depositata il successivo 17 dicembre), il giudice cautelare ha rilevato la pregnanza e la continuità nel tempo del ruolo svolto dall'avvocato NA a sostegno dell'associazione di tipo mafioso LL-PA, inquadrata nella 'ndrangheta calabrese, estrinsecatosi in plurime condotte comprendenti: l'elaborazione di strategie giuridico-finanziarie per eludere eventuali ablazioni dei capitali illeciti accumulati dalla cosca;
l'intestazione fittizia, a nome dello stesso NA, di societa' appartenenti all'organizzazione criminale;
la messa a disposizione degli associati di documenti riservati;
la destinazione del proprio studio professionale a riunioni dei membri apicali del sodalizio;
il tutto secondo un modulo operativo non contingente ne' episodico, ma costante e specialistico per l'ampia disponibilità personale e professionale assicurata, nel tempo, dall'avvocato NA ai componenti della consorteria 'ndranghetista, presso i quali l'imputato godeva di massima fiducia e coi quali tratteneva assidui e confidenziali rapporti. Senza omettere di considerare i dati rappresentati dal ricorrente e senza incorrere in contraddizioni argomentative, il Tribunale ha, quindi, ritenuto che il tempo trascorso dai fatti accertati e dall'inizio della misura, e la circostanza che il NA, nel corso del processo, avesse spiegato il contenuto di alcune operazioni emerse dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite nelle indagini, ottenendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ma non anche dell'attenuante della collaborazione di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, non elidessero l'intensità del legame personale e professionale tra il NA e l'associazione 'ndranghetista, radicato e cresciuto nel tempo, e, quindi, lasciassero sussistere il concreto pericolo della ripresa di esso, nel caso di restituzione dell'imputato alla liberta'. Il Tribunale non ha, neppure, trascurato la valutazione in concreto dell'adeguatezza della misura coercitiva di massimo rigore al soddisfacimento delle confermate esigenze cautelari, rappresentando, con argomenti non manifestamente illogici ne' contraddittori, la inidoneità della custodia domiciliare ad impedire le illecite relazioni tra il NA e i componenti dell'associazione criminale, tuttora operativa, avendo l'imputato già dimostrato di saper ricorrere a strumenti di comunicazione protetti con gli associati e non essendo di impedimento alla sua attività di qualificata cura degli interessi economico-finanziari del sodalizio la costrizione domiciliare, ne' la sospensione dall'ordine degli avvocati inibente solo l'esercizio del ministero difensivo, ma non anche le altre attività di supporto della cosca.
Riguardo, poi, al giudizio di inaffidabilità che il NA avrebbe meritato da parte dei componenti l'organizzazione criminale, per avere spiegato all'autorità giudiziaria la dinamica delle operazioni da lui gestite nell'interesse del sodalizio 'ndranghetista, il Tribunale ha sottolineato, seguendo la motivazione del giudice della cognizione penale, che le dichiarazioni dell'imputato erano state meramente esplicative di quanto gia' emerso dalle indagini e non avevano apportato elementi ulteriori e diversi di conoscenza delle dinamiche criminali di interesse, donde il negato riconoscimento al NA dell'attenuante ad effetto speciale della prestata collaborazione, prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 8, e la coerente esclusione della rescissione dei suoi legami con i capi mafiosi.
Infine, del tutto ininfluente e, perciò, correttamente trascurato dai giudici del provvedimento impugnato, deve ritenersi il parere espresso dal pubblico ministero il 16 maggio 2012, contrario alla richiesta di revoca o attenuazione della misura coercitiva, nel diverso procedimento in tema di compatibilità delle condizioni di salute del NA con la permanenza in carcere, nel quale è solo incidentalmente prospettato l'affievolimento delle esigenze cautelari, rimandandone, tuttavia, il definitivo apprezzamento, anche ai fini dell'eventuale accertamento dell'attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, alla sede del giudizio abbreviato, all'epoca non ancora definito.
1.3. Resta da esaminare il preteso contrasto tra la ritenuta adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere a soddisfare le confermate esigenze cautelari e la giurisprudenza costituzionale che impone il minore sacrificio possibile della libertà del giudicabile, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost. e art. 27 Cost., comma 2, (v. sentenze n. 57 del 2013, n. 331 del 2011, n. 231
del 2011, n. 164 del 2011 e n. 265 del 2010), nonché l'eccepita incostituzionalità della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere nei confronti di persona gravemente indiziata di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, una volta riconosciuta l'esistenza delle esigenze cautelari (motivo n. 8 del ricorso dell'avvocato Maris e motivi aggiunti nn. 2 e 5 dall'avvocato Rallo).
Va subito osservato che il Tribunale, nel caso in esame, non ha applicato la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere, tuttora prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, per coloro che sono gravemente indiziati, anche come concorrenti esterni, del delitto di associazione di tipo mafioso, poiché il giudice dell'appello cautelare ha proceduto ad una valutazione in concreto del profilo dell'adeguatezza della misura più rigorosa, escludendo che gli arresti domiciliari garantissero l'elisione dei collegamenti del NA con l'associazione criminale, in considerazione delle loro profonde radici e consolidate estrinsecazioni nel tempo attraverso un articolato ventaglio di interventi dell'imputato a sostegno degli interessi della consorteria criminale. Ne consegue l'irrilevanza della prospettata questione di incostituzionalità rispetto alla ragione, adeguatamente e coerentemente motivata, che ha giustificato in fatto, e non sulla base della suddetta presunzione, la conferma della misura coercitiva più rigorosa.
2. In conclusione, alla luce delle osservazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto con la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui è ristretto il ricorrente, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 14 agosto 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013