Sentenza 2 luglio 1999
Massime • 1
In tema di procedimento di appello "de libertate", in ragione della natura pienamente devolutiva del giudizio la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dalla parte impugnante, ma anche dal "decisum" del provvedimento gravato, dimodoché il "thema decidendum" proposto nell'atto di impugnazione deve coincidere con quello sottoposto al giudice "a quo"; non possono pertanto con l'appello proporsi motivi del tutto nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, ne' al giudice "ad quem" è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni neppure prese in esame dal giudice " a quo".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/1999, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. QU LA CAVA Presidente del 2.7.1999
1. Dott. Michele BESSON Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio ESPOSITO Consigliere N. 3418
3. Dott. Lionello MARINO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Maria Rosaria CULTRERA Cons. relatore N. 11257/1999
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da MO QU
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Cagliari del 9.2.99 Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso, Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dott. rel. dott. Cultrera
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Sentito il difensore del MO che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Osserva
Il difensore di MO QU ricorre nell'interesse di quest'ultimo avverso il provvedimento con cui il tribunale di Cagliari ha respinto il suo appello contro l'ordinanza del G.I.P. presso lo stesso ufficio che ha rigettato la sua istanza di revoca e/o sostituzione della misura cautelare in carcere. Denunzia la violazione degli art. 267-268-271-274-310-191. 1^e 3^ co. c.p.p., osservando che il fumus indiziario della misura cautelare disposta a suo carico è tratto dalle risultanze delle intercettazioni che il G.I.P. ha autorizzato a mezzo un primo decreto contenente una motivazione solo apparente, in quanto fondato su mere apodissi che non danno conto degli elementi postulati dall'art. 267 c.p.p., e che rinviano alla richiesta di autorizzazione della P.G..
Parimenti, prosegue il ricorrente, i successivi decreti di proroga sono motivati "per relationem", con rinvio recettizio al primo decreto, e non danno conto del requisito dell'indispensabilità del prosieguo delle operazioni. Siffatto vizio determina l'inutilizzabilità delle acquisizioni probatorie scaturite dalle intercettazioni in tal guisa effettuate, da cui, a sua volta, scaturisce la nullità dell'ordinanza cautelare che su di esse si fonda.
Il ricorrente osserva, inoltre, che il tribunale, pur definendo per un verso la questione inammissibile, l'ha esaminata senza apparentemente respingerla. Nella contraria ipotesi che la decisione dovesse intendersi come reiettiva, estende anche ad essa il ricorso. Il ricorso è inammissibile.
Come emerge dagli atti, l'istanza di revoca proposta al G.I.P. è stata fondata sulla sola necessità di valutare la permanenza delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) art. 274 c.p.p., e solo nell'atto d'appello, dunque per la prima volta, è stata introdotta l'indagine sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e del vizio relativo ai decreti autorizzativi delle intercettazioni. Come lo stesso giudice d'appello sembra enunciare in premessa, salvo poi smentirsi laddove sostiene il suo dovere di verificare, sempre e comunque, la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, l'appello devesi dichiarare inammissibile. Per la natura pienamente devolutiva del giudizio d'appello, la cognizione del giudice di tale gravame è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dalla parte impugnane ma anche dal decisum del provvedimento gravato, dimodoché il thema decidendum proposto nell'atto d'impugnazione deve coincidere con quello sottoposto al giudice a quo. Non possono, perciò, dedursi nell'atto d'appello motivi del tutto nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di 1^ grado, ne' al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni neppure prese in esame dal giudice a quo, neanche in materia di libertà personale, poiché, come più volte affermato da questa Corte, la stessa facoltà devolutiva è delimitata dalla natura e dal contenuto del provvedimento impugnato, non essendo ammissibile dedurre questioni non prospettate con l'istanza decisa col provvedimento appellato, e dovendosi osservare la duplice cognizione del giudice di merito (cass. sez. 6 n. 335 del 8.5.98 c.c. 29.1.98) rv 210494, Russo;
cass. sez. I n. 1596 del 20.4.96 (c.c. 12.3.96, rv 204409, Piserchia).
Per logico corollario di tale premessa, le doglianze in esame devono considerarsi proposte per la prima volta col ricorso innanzi a questo giudice di legittimità che, tuttavia, va pur esso dichiarato inammissibile.
Come da orientamento consolidato di questa Corte, infatti, l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche o ambientali, se risulti dedotto non già che esse sono state eseguite fuori dei casi di legge bensì che il decreto che le ha autorizzate è viziato per essere la sua motivazione insufficiente, non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione (cass. sez. I n. 5062 del 23.12.98, c.c. 15.10.98, rv 212071, Cordì; cass. sez. I n. 5581 del 15.1.99, c.c. 12.11.98, rv 212127, Azzolina) atteso che la categoria dell'inutilizzabilità in senso stretto va riferita alla sola violazione degli art. 267 e 268 c.p.p., laddove le altre violazioni, tra esse compreso il vizio di motivazione del decreto, determina semmai l'invalidità, rectius la nullità, rilevabile nel solo procedimento di riesame e non d'ufficio (cass. S.U. n.11 del 2.6.98, c.c. 25.3.98, rv 210610, Manno, cass. sez. I n. 6242 del 12.4.99, c.c. 11.12.98, rv 212957, Tomasello).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Si provveda ai sensi dell'art. 94. 1 ter c.p.p.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999