Sentenza 13 luglio 2004
Massime • 1
Una volta intervenuta la sentenza di condanna, anche non definitiva, la possibilità di valutare in sede cautelare i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'imputato è limitata soltanto alla prospettazione di nuovi e diversi elementi probatori, restando esclusa la rivalutabilità del profilo meramente indiziario del quadro di risultanze che è stato già apprezzato, con il rigore e l'estensione dell'assunzione delle prove, nella sede del dibattimento ed ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2004, n. 38036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38036 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 13/07/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 3342
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 012764/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PO NT N. IL 20/12/1933;
avverso ORDINANZA del 23/01/2004 TRIB. LIBERTÀ DI PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. A. Mura che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore prof. avv. G. Aricò, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi;
1. Con ordinanza in data 23.1.2004, il Tribunale di Palermo confermava ex art. 309 c.p.p. l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo il 7.1.2004 nei confronti di CE AN condannato anche in secondo grado alla pena dell'ergastolo per il duplice omicidio dei fratelli ON FI e ON RM, eliminati nell'aprile 1982 mediante strangolamento su mandato dello stesso CE. Già in precedenza per il duplice omicidio di cui si tratta e precisamente in data 06.06.1995 era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del CE, ma la misura era stata annullata dal Tribunale del riesame di Palermo con provvedimento del 12.7.1995 per mancanza di gravi indizi di colpevolezza.
In data 20.11.2003 la stessa Corte di Assise di Appello di Palermo aveva poi ripristinato nei confronti del CE la custodia cautelare in carcere avendo in pari data confermato la sentenza di condanna all'ergastolo emessa in primo grado, ma il Tribunale del riesame di Palermo con ordinanza del 30 dicembre 2003 aveva dichiarato la perdita di efficacia delle misura per decorrenza del termine di dieci giorni di all'art. 309, commi 9 e 10 c.p.p.. 2. Deduce il ricorrente violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p per la mancata trasmissione degli atti al Tribunale del riesame ne' poteva valere secondo il ricorrente, il rilievo contenuto nell'ordinanza impugnata secondo cui gli atti erano già in possesso del Tribunale del riesame che aveva annullato la precedente ordinanza custodiale e, dunque, non era necessaria una nuova trasmissione: come risultava dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale del riesame di Palermo, infatti, neppure in occasione del precedente annullamento dell'ordinanza custodiale ex art. 300 comma 10 c.p.p. erano stati trasmessi al Tribunale atti da cui desumere i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato. Deduce ancora il ricorrente violazione dell'art. 649 c.p.p. ovverosia del principio del "ne bis in idem" in materia di giudicato cautelare sul rilievo che per il medesimo fatto il CE con ordinanza del 12.7.1995 era già stato scarcerato dal Tribunale della libertà per mancanza di gravi indizi di colpevolezza ne' erano intervenuti nuovi elementi di valutazione nonostante la condanna dell'imputato anche nel processo di appello.
Con ulteriori motivi il ricorrente denunzia poi:
- violazione di legge e mancanza di motivazione anche con riferimento all'art. 275, comma 4 c.p.p che, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, vieta l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di persona che abbia superato l'età di 70 anni;
- ancora, omessa motivazione anche in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lett. b) e c) dell'art. 274 c.p.p., essendosi sostanzialmente limitati i giudici del riesame a ritenere sussistente il pericolo di reiterazione dei reati sulla base della gravità dei fatti ed il pericolo di fuga in considerazione della pena inflitta senza indicare alcun elemento sulla attualità e concretezza del pericolo;
- infine, omessa valutazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura applicata rispetto ad altre meno afflittive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, dunque, non può essere accolto. Non sussiste nel caso di specie, infatti, alcuna violazione del quinto comma dell'art. 309 c.p.p. poiché il provvedimento applicativo della misura cautelare è stato emesso dallo stesso giudice d'appello dopo che era intervenuta sentenza di condanna, anche in grado di appello e, dunque, gli elementi su cui si fondava l'emissione della misura erano costituiti in sostanza dagli stessi elementi probatori acquisiti dai giudici del dibattimento, specificatamente indicati nella sentenza di condanna. D'altra parte, contrariamente a quanto ritenuto per il decreto che dispone il giudizio, una volta intervenuta condanna, anche non definitiva, la possibilità di valutare in sede cautelare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è limitata soltanto alla prospettazione di nuovi e diversi elementi probatori, restando esclusa la rivalutabilità del profilo meramente indiziario di un quadro di risultanze già apprezzato nella sua più ampia e rigorosa estensione propria delle prove da parte del giudice che le ha acquisite nella sede massimamente garantita del dibattimento ai fini della affermazione di responsabilità dell'imputato (v. Cass. Sez. 1^ 20.11.2000, Cacciola). È infondata, di conseguenza - stante il mutamento della situazione processuale dell'imputato - anche il motivo di ricorso con il quale si deduce la preclusione determinata dalla precedente ordinanza 12.7.1995 dello stesso Tribunale del riesame che in ordine ai medesimi fatti aveva scarcerato il CE per mancanza di gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorso è infondato anche con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari da parte del Tribunale del riesame.
Pur trovando applicazione nella specie la presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p., trattandosi all'evidenza di omicidi commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c. p., nondimeno il Tribunale della libertà ha dato ampiamente conto,
sulla base degli stessi elementi contenuti nella sentenza di condanna, della sussistenza - in termini di eccezionale rilevanza e di attualità - delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. b) e c), c.p.p., evidenziando il concreto pericolo di fuga da parte dell'imputato non soltanto in considerazione della gravità della pena inflitta (l'ergastolo) e dell'imminente passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma altresì del contesto mafioso in cui il duplice omicidio dei fratelli ON era maturato ed aveva avuto esecuzione con il coinvolgimento di esponenti di elevato livello a dimostrazione del rapporto di contiguità del CE con l'associazione criminale di "Cosa nostra" e della possibilità del medesimo di avvalersi del sostegno dell'organizzazione per sfuggire all'esecuzione della pena.
D'altro canto, lo stesso contesto mafioso e le modalità di esecuzione del duplice omicidio mediante strangolamento delle vittime sono stati giustamente considerati dal Tribunale altamente indicativi delle capacità criminali del soggetto e delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza connesse alla sua pericolosità che hanno reso necessaria l'adozione della custodia in carcere quale unica misura adeguata nonostante l'età dell'imputato, che ha compiuto i 70 anni nel dicembre dello scorso anno, e la risalenza nel tempo dei commessi delitti, non essendo peraltro intervenuti segni indicativi delle cessazione della sua contiguità e del suo allontanamento dagli ambienti criminali in cui è detti delitti sono maturati. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, Disp. Att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2004