Sentenza 21 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di misure cautelari, l'istanza dell'interessato formulata ai sensi dell'art. 299 cod.proc.pen. e fondata sui medesimi elementi di una precedente già rigettata, deve essere dichiarata inammissibile in base alla regola prevista dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., norma che pone un principio di carattere generale, applicabile anche al di fuori del procedimento di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2008, n. 14236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14236 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
14 236 / 08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
CANCELLERIA IL FUNZIONA UDIENZA CAMERA
(dott.D Cong DI CONSIGLIO
DEL 21/02/2008
SENTENZA
N. 00237 /2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. ALTIERI ENRICO
1. Dott.SQUASSONI CLAUDIA REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
N. 043259/2007 2.Dott. GENTILE MARIO 11
Π zel. le 3. Dott. MARMO MARGHERITA
4. Dott.SARNO GIULIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZ
sul ricorso proposto da :
N. IL (omissis) 1) V.G.
avverso ORDINANZA del 25/10/2007
TRIB. LIBERTA' di MESSINA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
Gisacchin's Это MARMO MARGHERITA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
che ha chiesto
!! l' annullamento can rinvio
:
O S C U RATA
difensor Avv. O S C U RAT A
FATTO E DIRITTO Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Messina, con ordinanza del 12 luglio 2007, respingeva l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere da lui
V.G. indagato in ordine disposta nei confronti di al reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. 110 e 609 quater c.p. per aver compiuto, con più azioni esecutive del medesimo atti sessuali disegno criminoso, ( in concorso con I.C.
con la minore convivente D.A.A. nata il (omissis)
nato il (omissis) anche concependo il neonato D.A.S.
(omissis) ( per fatti verificatisi in fino al (omissis)
(omissis) )).
Proposto appello dall'indagato, il Tribunale di Messina, con
ordinanza del 25 ottobre 2007, respingeva l'impugnazione
Ha proposto ricorso per cassazione il V.
'
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 lettere B) e C) del codice di procedura penale con riferimento all'art. 299 c.p.p., agli artt. 648 e 649 c.p.,
nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità
della motivazione. O S C U RATA
Deduce il ricorrente che il Tribunale di Messina aveva ritenuto erroneamente la sussistenza di un non meglio indicato giudicato cautelare.
L'istanza presentata al GIP di revoca sostituzione della misura cautelare era stata infatti proposta a seguito della notifica, ex art. 415 bis c.p.p., dell'avviso delle conclusioni delle indagini preliminari, depositato in data 13 giugno 2007,
che consentiva alla difesa dell'indagato di avere cognizione piena di tutti gli atti di indagine svolti dall'ufficio di procura nell'ambito del procedimento penale n. 4234/06 R.G.N.R. e, tra
questi, anche del verbale di sommarie informazioni rese dalla minore D.A.A. il 22 gennaio 2007, rimasto secretato alla difesa fino al momento della emissione е successiva notifica del suddetto avviso di conclusioni indagini.
Il contenuto del suddetto verbale faceva emergere nuovi scenari sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto- reato
contestato e del grado di responsabilità di esso indagato, facendo venire meno 0 comunque affievolendo le ragioni che giustificavano il mantenimento della misura cautelare.
Non si ravvisava quindi l'esistenza del cd. giudicato cautelare. O S C U RA T A
Con 11 secondo motivo 11 ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 comma primo lettera B del codice di procedura penale e l'inosservanza ° l'erronea applicazione dell'art. 273
commi 1 e 2 c.p.p. con riferimento all'art. 609 septies c.p.
previgente alla legge 6 febbraio 2006, n. 38.
Le dichiarazioni rese da D.A.A. erano infatti altamente rilevanti al fine della rivisitazione del quadro indiziario in favore di esso ricorrente ed erano decisive per escludere che egli avesse una relazione more uxorio con I.C.
madre della minore, elemento questo determinante per escludere la procedibilità d'ufficio secondo la previgente formulazione dell'art. 606 septies c.p., anteriore alla riforma della legge 6 febbraio 2006, n. 38. La convivenza tra l'indagato e la madre, infatti, oltre ad essere inconcepibile per la presenza in casa del marito della
I. T.G. doveva escludersi in base alle dichiarazioni della minore, coincidenti sul punto con le convergenti dichiarazioni dei due indagati.
Del resto neppure lo stesso T.G. deceduto il
22 dicembre 2006, le cui dichiarazioni il Tribunale aveva ritenuto utilizzabili, aveva indicato il V. come convivente della O S C U R A T A
propria moglie limitandosi ad indicarlo come un amico di lei e non come un amante.
Inoltre nell'abitazione dei coniugi T. I. hon erano
da parte degli stati rinvenuti effetti personali dell'indagato inquirenti.
5 V. I. Quindi l'ipotizzato rapporto di convivenza che aveva sorretto l'ordinanza del GIP, confermata dal Tribunale,
doveva considerarsi inesistente, con la conseguente esclusione della procedibilità d'ufficio del reato, atteso che, come emergeva dal racconto della minore D.A. il fatto contestato si collocava temporalmente nel mese di febbraio del 2006, coincidente con il primo mese di gravidanza della ragazza, allora quindicenne, quindi sussumibile sotto la vigenza della normativa antecedente l'entrata in vigore della legge n. 38 del 2006.
Doveva quindi ritenersi necessaria la querela di parte, la cui carenza integrava una causa di non punibilità ed era quindi ostativa, ex art. 273 comma 2 c.p.p., а qualsiasi misura cautelare personale.
Il racconto della D.A. faceva inoltre emergere altri aspetti degni di valutazione: l'assoluto consenso prestato dalla minore al rapporto sessuale con il V. l'assenza di alcuna
costrizione o violenza finalizzata ad estorcere il consenso della O S C U RA TA
vittima ed infine i difficili rapporti della minore con il marito della madre, T.G.
La minore aveva infatti smentito le dichiarazioni di quest'ultimo, secondo cui ella aveva un relazione assidua con il
V. da circa tre anni, asserendo che il T. l'aveva sempre odiata.
l'assoluta mancanza di Secondo il ricorrente, in conclusione,
delle sommarie motivazione sulla valenza del contenuto
D.A. il mancato riscontro delle informazioni della contrastanti con quelle della minore, affermazioni del T.
inficiavano la decisione di rigetto dell'istanza di riesame.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 comma primo lettera b del codice di procedura penale con riferimento agli artt.351,362.199 comma 2 c.p.p. e la
violazione di cui all'art. 606 comma primo lettera e del codice di procedura penale in ordine alla ritenuta sussistenza delle
esigenze cautelari di cui all'art. 274 lettera c.p.p.
Deduce il ricorrente che le dichiarazioni del T.
dovevano essere ritenute inutilizzabili, in quanto rese da
soggetto affetto da una forma tumorale al colon in stadio terminale, tale da farne ritenere prevedibile il decesso O S C U R A T A
Verificatosl 11 ZZ dicembre 2006, appena cinquanta giorni dopo il rilascio della dichiarazione del 2 novembre 2006. Il T. avrebbe quindi dovuto essere sentito nelle forme dell'incidente probatorio, in quanto emergeva dagli atti il suo
stato di malato terminale.
Inoltre le dichiarazioni di detto teste erano nulle per omesso avviso a quest'ultimo della facoltà di astenersi di cui all'art. 199 c.p.p., trattandosi di un procedimento in cui era indagata sua moglie. In proposito il Tribunale aveva respinto l'eccezione
rilevando che al momento in cui erano state rese le sommarie informazioni la I. non risultava iscritta nel registro degli indagati.
Peraltro, secondo il ricorrente, siccome l'iscrizione nel
costitutiva maregistro degli indagati non ha efficacia ricognitiva della qualifica di indagato, l'avviso andava comunque dato perché con le informazioni da lui fornite il T. finiva
con l'incolpare la propria moglie, già indagata in pectore,
stando alle relazioni dei servizi sociali.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 comma primo lettera B del codice di procedura penale per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 O S C U R A T A
comma 3 c.p.p., 274 comma primo lettera C del codice di procedura penale, dell'art. art. 303, comma primo lettera a del codice di procedura penale e degli art. 299 c.p.p. e 609 sexies c.p.
Il Tribunale non aveva considerato che la minore D.A.A.
nel corso delle sommarie informazioni, aveva dichiarato
: di aver mentito all'indagato in ordine alla sua età, sicchè i
:
fatti avrebbero dovuto ritenersi ridimensionati, con conseguente applicazione di una misura cautelare più adeguata e proporzionata all'entità del fatto e comunque, siccome il reato ipotizzabile sarebbe stato soltanto quello di cui all'art. 609 quater comma secondo c.p. sarebbe decorso il termine di fase della custodia cautelare.
L'indagato andava quindi rimesso in libertà perché nessuno
aveva presentato la querela, perché, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 608 quater secondo comma c.p., non vi erano i presupposti per mantenere alcuna misura cautelare e perché, comunque,
sarebbero spirati i termini di fase.
Rileva infine il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto,
quanto meno, concedergli il regime degli arresti domiciliari da attuarsi in un ambiente diverso rispetto a quello in cui si erano verificati i fatti per cui si procede, ovvero in (omissis) via O S C U R A T A
love viveva la propria figlia con il marito, il figlio e la moglie del V.
In tale contesto ambientale esso indagato non era mai stato coinvolto in episodi di carattere penale.
Tanto premesso preliminarmente il Collegio rileva che i motivi di ricorso, per la loro logica e giuridica connessione vanno esaminati congiuntamente.
In primo luogo si rileva che effettivamente è improprio il richiamo eseguito nell'ordinanza di riesame al cd. giudicato cautelare.
Come ha chiarito questa Corte ( v. Cass. pen. sez. 5 sent. 19
ottobre 2005, n. 40281) 11 in tema di revoca di misure cautelari giudicatopersonali la preclusione derivante dal cosiddetto cautelare attiene alle singole questioni e non al procedimento previsto dall'art. 299 cod. proc. pen. che può essere sempre attivato dall'interessato.
Conseguentemente il giudice adito con la richiesta di revoca 0
con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza, ma non può
dichiarare inammissibili, in forza del giudicato cautelare, né la O S C U R A TA
richiesta di revoca né le impugnazioni, essendo sempre tenuto ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da
quelle prospettate dall'interessato, indicative dell'insussistenza dei presupposti della misura".
Ne deriva che in caso di istanza dell'interessato è imposto al giudice il dovere di esaminare qualsiasi elemento e questione attinente alla legittimità del mantenimento della misura.
Rimane peraltro la preclusione derivante dalla circostanza che il controllo delle condizioni di applicabilità sia stato già in concreto effettuato: la precedente decisione, infatti, anche se
priva dell'effetto del giudicato, non può che produrre nei
confronti delle parti interessate un'efficacia analoga a quella prevista dall'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., ( secondo cui è
inammissibile la proposta di incidente di esecuzione consistente nella mera riproposizione di una richiesta già rigettata basata sui medesimi elementi).
Tale norma pone infatti un principio di carattere generale,
applicabile anche al di fuori del procedimento di esecuzione per cui è dettato e preclusivo, allo stato degli atti, di una nuova
pronuncia giurisdizionale in ordine alle questioni trattate. Nel caso in esame 1'appello si fondava principalmente sulla desecretazione di alcune dichiarazioni della minore, ma le O S C U R A T A
CHICOstalize LI erano verificati i fatti, nella loro materialità erano già stati compiutamente esaminati e valutati dal Giudice per le indagini preliminari anche sotto i profili prospettati dal ricorrente, sicchè, secondo il Collegio, le doglianze in ordine alla ricostruzione dei fatti, per quel che
attiene alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine ai fatti contestati, non presentano un
carattere di novità.
Più specificamente, per quel che attiene alla inutilizzabilità
trova applicazione il principio delle dichiarazioni del T.
per tutte Cass. pen. sez. I sent. affermato da questa Corte ( v.
"1 nel corso delle indagini n. 24222 del 2002 ) secondo cui della facoltà dipreliminari non dovuto l'avvertimento astenersi dal deporre, a pena di nullità ex art. 199 n. 2 c.p.p.
nei confronti dei prossimi congiunti di una persona che non abbia ancora assunto la qualità dell'indagato”.
In ordine alla dedotta prevedibilità dell'evento morte del
T. la questione è inammissibile in questa sede in quanto, come ha correttamente rilevato il Tribunale del riesame, dovrà
essere esaminata in sede dibattimentale ai sensi dell'art. 512
c.p.p. O S C U R A T A
Le dichiarazioni del T. rimangono quindi pienamente utilizzabili nell'ambito del procedimento cautelare, sicchè rimane fermo il quadro indiziario a carico dell'indagato, che, secondo la prospettazione accusatoria, ha compiuto atti sessuali con la
minore D.A.A. -con la quale ha anche procreato un
figlio, - sin da quando la stessa aveva dodici anni, con
conseguente procedibilità d'ufficio per i reati contestati e non
prospettabilità, allo stato, dell'ipotesi di minor gravità di cui all'art. 609 quater secondo c.p.
J Le deduzioni del ricorrente non comportano infatti il superamento delle argomentazioni di cui all'ordinanza cautelare
del GIP, richiamata dal Tribunale del riesame in ordine all'inverosimiglianza della deduzione dell'indagato, che aveva una relazione con la madre della minore, circa l'età di quest'ultima.
Il ricorso è quindi infondato anche con riferimento ai termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi dell'art. 303
c.p.p.
Per quel che attiene alla necessità della custodia cautelare in carcere il Tribunale del riesame ha rilevato, con congrua ed esaustiva motivazione, che i fatti per cui il V. è stato sottoposto a misura si è in gran parte estrinsecato in un contesto domestico, sicchè doveva escludersi che le esigenze cautelari O S C U RATA
potessero essere soddisfatte con la misura meno affittiva degli arresti domiciliari. In proposito non era priva di rischi la diversa collocazione richiesta dall'indagato, in considerazione del genere di condotte per cui questi è gravemente indiziato, di soggetti minori considerata, peraltro, la presenza
nell'abitazione di (omissis) nella quale il V. intenderebbe trascorrere gli arresti domiciliari.
Considerato che una volta accertata la coerenza logica argomentazioni seguite dal giudice del procedimento delle prendere in cautelare non è consentito alla Corte di legittimità
considerazione, sub specie di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dal ricorrente, va respinto il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve altresì disporsi che copia del presente provvedimento vada trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94 disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente O S C U RÀ TÀ
Così deciso in Roma ILPRESIDENTE
to dall'art. 94 comma 1 bis norme il 21 febbraio 2008
IL CONSIGLIERE EST.
DEPOSITATA EMA
- 4 APR. 2009
CASS
IL FUNZIONARI
-fdott:-D ELLERIA
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