Sentenza 5 febbraio 2001
Massime • 1
L'individuazione, a norma dell'art. 54-quater cod. proc. pen., di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento - con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28 cod. proc. pen. - un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi da una parte, sia pure non privata (trasmissione degli atti da uno ad altro ufficio del pubblico ministero, decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti cod. proc. pen., altro g.i.p. possa essere investito in seguito del procedimento.
Commentario • 1
- 1. Art. 54 quater Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico Ministerohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2001, n. 14787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14787 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VINCENZO VALENTE - Presidente - del 05/02/2001
1. Dott. GIORGIO DI IORIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LIONELLO MARINI - Consigliere - N. 668
3. Dott. DONATO DANZA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VINCENZO TARDINI - Consigliere - 34589/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE FR
avverso l'ordinanza del GIP presso Tribunale di Monza in data 22/8/2000 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Antonio Albano Che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto
Il P.M. presso il Tribunale di Monza, su decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Milano, emesso ai sensi dell'art. 54 - quater;
cm 3, c.p.p., disponeva la trasmissione degli atti del procedimento penale a carico di FR IN e IO RO, all'ufficio del P.M. presso altro giudice ritenuto competente. A seguito di ciò gli indagati avanzavano istanze di scarcerazione per essere venuta meno la competenza del GIP presso detto Tribunale;
ma quest'ultimo su conforme parere del P.M., le rigettava sul rilievo che nessuna pronuncia di incompetenza fosse intervenuta, e che quindi non provasse applicazione il disposto dell'art. 27 c.p.p., il quale impone la rinnovazione dell'ordinanza cautelare, da parte del giudice competente - a pena di caducazione della sua efficacia solo in caso di incompetenza dichiarata dal giudice cioè di provvedimento giurisdizionale di incompetenza, al quale non può ammissibile il decreto di cui sopra pronunciato da organo privo di poteri giurisdizionali.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di FR IN denunciando violazione degli artt. 27 e 291, cm 2, c.p.p. sul rilievo che, avuto riguardo alla "ratio" dell'introduzione dell'art. 54 quater c.p.p. e segnatamente della pronunzia demandata al P.G. dal comma 4, risolutiva di un vero e proprio conflitto di competenza, non potrebbe non ritenersi cessata la efficacia delle misure cautelari disposte dal GIP incompetente se non rinnovata entro 20 giorni. Diversamente, opina il ricorrente che - tenuto conto della funzione correttiva del processo penale introdotta dall'art. 54 - quater c.p.p. (accordando all'indagato la facoltà di contestare la competenza territoriale prima dell'udienza preliminare) si porrebbe il problema di legittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.p., per contrasto con gli artt. 9, 24, 25 e 111 cost. nella parte in cui non prevede l'applicabilità della relativa disciplina anche al caso di trasmissione degli atti al giudice competente a seguito di decreto motivato del P.G. emesso ai sensi dell'art. 54 - quater c.p.p., nonché di questa stessa norma, per violazione della considerazione di parità fra accusa e difesa, in quanto demanda ad un organo gerarchicamente superiore ad una delle parti, anziché ad un giudice, la decisione del conflitto di competenza.
Diritto
Il ricorso è infondato
L'art. 54 - quater c.p.p. è stato introdotto dalla legge n. 479/1999 (art. 12) per attribuire alle parti private ed ai rispettivi difensori la facoltà di sollecitare il P.M. procedente alla trasmissione degli atti a un diverso P.M. presso altro giudice ritenuto competente;
in tal modo si è inteso sostanzialmente parificare la posizione di dette parti a quella dello organo dell'accusa, cui soltanto l'art. 54 c.p.p. attribuiva il potere di individuare il giudice competente e di dare l'avvio alla procedura di risoluzione dell'eventuale contrasto tra diversi pubblici ministeri, investendo l'organo gerarchicamente superiore (cm. 2). Questo stesso organo, a seguito della introduzione dell'art. 54 - quater secondo le modalità prescritte dal comma terzo, ora può essere sollecitato dalle parti private o dai rispettivi difensori a determinare quale ufficio del P.M. deve procedere ed è tenuto a provvedere sulla richiesta con decreto motivazionale, individuando quindi l'ufficio che deve procedere, analogamente a quanto prevede l'art. 54 in caso di contrasti negativi tra diversi uffici del P.M.. Dunque, l'art. 54 - quater c.p.p. ha calmato la lacuna del sistema introdotto dall'art. 54 per la risoluzione dei contrasti negativi per pubblici ministeri, alla quale avevano ovviato in parte gli art. 54 - bis e 54 - ter, introdotti dal D.L. n. 367/91, per i casi di contrasti positivi tra diversi uffici e di contrasti tra essi in materia di criminalità organizzata.
In questa ottica deve dirsi che, contrariamente a quanto si assume in ricorso, l'art. 54 - quater non spiega alcuna incidenza sul disposto dell'art. 27 c.p.p., secondo cui le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa, cessano di avere effetto se entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321. Infatti, tale norma presuppone un provvedimento giurisdizionale che può dar luogo a conflitto ai sensi dell'art. 28 e che non è minimamente equiparabile, nella sentenza e negli effetti, al decreto del P.G. risolutivo del contrasto tra organi dell'accusa, ne' tampoco alla semplice trasmissione degli atti ad un diverso P.M. presso il giudice ritenuto competente, disposta da altro P.M.. I provvedimenti adottati in tali casi dai pubblici ministeri non hanno, ne' possano avere, natura giurisdizionale, in quanto provenienti da una parte, sia pure non privata, del processo, ed investano unicamente l'ambito territoriale delle funzioni dell'organo dell'accusa, restando, dunque, per loro natura, privi di attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale dal GIP in materia cautelare, a nulla rilevando che, a seguito del meccanismo procedurale di cui ai menzionati artt. 54, 54 - bis, 54 - ter e 54 - quater c.p.p. altro GIP possa essere investito delle indagini relative al procedimento in cui tale atto è stato pronunziato. Questo ha dato luogo ad una situazione giuridica che rimane sostanzialmente immutata, non incidendo su di essa la determinazione del P.M. - posta la quale si risolve in una distribuzione degli affari tra vari organi dell'accusa secondo il rispetto territoriale della competenza del giudice, per la cui osservanza i soggetti interessati possano avvalersi dei vari istituti processuali all'uopo previsti dal codice di rito, salvo i limiti fissati dall'art. 491 c.p.p.. Sulla base delle svolte considerazioni deve ritenersi, peraltro, manifestamente infondata l'eccepita questione di legittimità costituzionale, poiché la situazione disciplinata dall'art. 27 c.p.p. - si è visto - non appare minimamente assimilabile a quella disciplinata dall'art. 54 - quater e non si profila, quindi, alcuna disparità di trattamento, ne', in qualche modo, la prospettata violazione del diritto di difesa o del principio del giudice naturale (essendo "sub indice" ogni questione sulla eventuale incompetenza del GIP che ha emesso la misura cautelare), o ancora delle regole costituzionali del giusto processo, per nulla coinvolte in modo lesivo del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Si provveda a norma dell'art. 94, cm 1 - ter, disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001