Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2016, n. 24798
CASS
Sentenza 20 aprile 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure cautelari personali, in caso di perdita di efficacia dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 309, comma decimo cod. proc. pen., qualora il Gip nel rinnovare la misura abbia omesso di motivare specificamente in ordine alla ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari, il vizio motivazionale del provvedimento impugnato non può essere sanato dal Tribunale del riesame i cui poteri integrativi, previsti dal nono comma del predetto art. 309, possono operare esclusivamente allorquando la motivazione non sia totalmente mancante.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2016, n. 24798
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24798
    Data del deposito : 20 aprile 2016

    Testo completo