Sentenza 20 aprile 2016
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, in caso di perdita di efficacia dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 309, comma decimo cod. proc. pen., qualora il Gip nel rinnovare la misura abbia omesso di motivare specificamente in ordine alla ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari, il vizio motivazionale del provvedimento impugnato non può essere sanato dal Tribunale del riesame i cui poteri integrativi, previsti dal nono comma del predetto art. 309, possono operare esclusivamente allorquando la motivazione non sia totalmente mancante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2016, n. 24798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24798 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2016 |
Testo completo
247 9 8/ 1 6 ९४ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda Sezione penale composta da: Sentenza n. 739 dott. Piercamillo Davigo Presidente dott. Geppino Rago C.C. 20/4/2016 dott. Luigi Agostinacchio R.G.N. 7330/16 dott. Lucia Aielli Consigliere relatore dott. Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Spoleto avverso l'ordinanza n. 368/15 del Tribunale di Perugia del 22/12/2015, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. nel procedimento nei confronti di LU ON;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Massimo Galli che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/12/2015 il Tribunale del Riesame di Perugia annullava l'ordinanza coercitiva emessa dal GIP del Tribunale di Spoleto nei confronti di LU ON indagato di plurimi reati di rapina e furto ravvisando il vizio di omessa motivazione in ordine al profilo delle eccezionali esigenze cautelari che il 1 Gip avrebbe dovuto autonomamente valorizzare in esito all'annullamento del primo titolo cautelare, dovuto alla declaratoria di inefficacia della misura stessa ex art. 309 c. 9 c.p.p.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto che eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 309 c. 10 c.p.p., avendo il Tribunale del Riesame erroneamente assimilato le ipotesi di caducazione della misura cautelare per mancata trasmissione degli atti ovvero per mancata celebrazione dell'udienza camerale ovvero per mancato deposito dell'ordinanza nel termine prescritto di giorni dieci, a quello, ricorrente nel caso in esame, in cui vi era stato differimento dell'udienza camerale a causa dell'omessa notifica dell' avviso della stessa, all'interessato, ma vi era stata comunque una decisione da parte del Tribunale del riesame che aveva dunque rispettato il termine perentorio di dieci giorni entro i quali decidere e di trenta giorni entro i quali depositare la motivazione. Pertanto, ad avviso del ricorrente, non vi sarebbe stata la necessità di una rinnovata motivazione in ordine alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 309 c. 10 c.p.p., non vertendosi in casi del genere.
3. Con il secondo motivo il P.M. ricorrente deduce l' omessa motivazione dell'ordinanza impugnata atteso che il Tribunale in forza dell'art. 309 c. 9 c.p.p., aveva il potere - dovere di procedere, nel caso la ritenesse carente, ad una integrazione della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto è infondato .
2. Nel caso in esame il Tribunale del riesame di Perugia ha annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Spoleto per l'omessa motivazione in ordine alle eccezionali esigenze cautelari ex art. 309 c. 10 c.p.p., a seguito della dichiarazione di inefficacia della originaria misura cautelare. Trattasi di una delle specifiche ipotesi di cui all'art. 309 c. 10 c.p.p. ovvero la mancata decisione, in ordine alla primitiva impugnazione cautelare proposta dall'indagato, avverso l'ordinanza applicativa del GIP, dovuta alla necessità di rinnovare la notifica dell'udienza camerale all'interessato ed alla impossibilità di fissare l'udienza nel rispetto dei tre giorni liberi prima della sua celebrazione, senza violare il termine perentorio di cui all'art. 309 c. 10 c.p.p. 2 Il Tribunale si è limitato a dichiarare l'inefficacia differita della misura cautelare quale conseguenza automatica dello spirare del termine perentorio di giorni dieci entro i quali adottare la decisione, senza entrare nel merito, con la conseguenza, per il Gip, di dover riemettere la misura cautelare secondo parametri di valutazione delle esigenze cautelari, di maggiore consistenza, la cui previsione è correlata, come osservato dalla Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, alla necessità di sanzionare il "cattivo funzionamento" della macchina giudiziaria nelle tre ipotesi di cui all'art. 309 c.p.p. ( mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria procedente entro cinque giorni, mancata decisione del Tribunale del Riesame entro dieci giorni, mancato deposito della provvedimento entro 30 giorni). Né può ritenersi che la decisione di natura processuale, dichiarativa della intervenuta inefficacia del provvedimento cautelare, possa essere assimilata ad una decisione di merito, utile ad evitare l'effetto caducatorio, trattandosi di pronunce correlate parametri di giudizio diversi, non sovrapponibili tra loro. Sul punto questa stessa Sezione, con argomentazioni del tutto condivisibili, ha affermato che in tema di misure cautelari personali, l'impossibilità per il Tribunale, di addivenire per ragioni formali ad una decisione nel merito sulla richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della misura determina la perdita di efficacia della stessa, che potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 309, c. 10 c.p.p., solo in caso di ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate: Sez. 2, n. 8110 del 10/02/2016, Rv. 266200). A tale specifico onere motivazionale si è tuttavia sottratto il Gip che nel riproporre la misura ha erroneamente ritenuto che il vizio potesse essere sanato per effetto dell'intervento del giudice del riesame che, come noto, ha poteri integrativi solo allorquando la motivazione non sia totalmente mancante. Deve infatti ricordarsi che in tema di misure cautelari, anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame ha un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, ma non può mai completare quella ordinanza cautelare, la cui motivazione non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante (Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, Rv. 265349; Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Rv. 265212).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. 3 Così deciso, il 20 aprile 2016 Il Consigliere estensore Lucia Aielli Sucior feelli 4 Il Presidente Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 15 GIU. 2016 CANCELLIERE Claudia Pianelli E T R O O C N