Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/1998, n. 1889
CASS
Sentenza 12 giugno 1998

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Solo la mancanza della motivazione nell'ordinanza applicativa di misura cautelare, cui va equiparata la mera apparenza della medesima, può rientrare nella nozione di violazione di legge, a sostegno del ricorso per saltum previsto dall'art. 311, comma secondo, cod.proc.pen. L'eventuale illogicità di essa implica l'esistenza di una motivazione, e quindi l'assenza della violazione di legge con riferimento all'art. 292, comma secondo lett. c), secondo cui l'ordinanza deve contenere, a pena di nullità, anche l'esposizione degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/1998, n. 1889
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1889
    Data del deposito : 12 giugno 1998

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