Sentenza 11 luglio 2000
Massime • 1
La trasmissione degli atti per ragioni di competenza (art. 54, comma 1, cod.proc.pen.)fra diversi uffici del pubblico ministero non infirma la validità della misura cautelare già disposta ne' le attribuisce un'efficacia solo interinale perché è assente la declaratoria giurisdizionale di incompetenza di cui all'art. 27 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2000, n. 4054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4054 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Presidente del 11/07/2000
1. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARZANO FRANCESCO " N. 4054
3. Dott. LICARI CARLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO " N. 21148/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RE MO AS n. il 03.03.1977
avverso ordinanza del 30.03.2000 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. LICARI CARLO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Iannelli, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 30/3/2000 il Tribunale della Libertà di Milano, decidendo sull'appello proposto da AR MO contro la decisione del Tribunale della stessa città, con la quale era stata respinta l'istanza difensiva diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del provvedimento restrittivo in carcere nel suoi confronti emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna in relazione al reati di acquisto di 7 Kg. di marijuana e di illecita detenzione a fine di spaccio di 20 Kg. della stessa sostanza stupefacente, ha deciso di rigettare il gravame.
Il Tribunale ha osservato in motivazione che a carico dell'appellante persistevano esigenze cautelari tali da richiedere per garantirle il mantenimento della misura cautelare in carcere, tenuto conto che l'indagato era considerato, per la facilità di reperire droga in quantità ingenti, un soggetto saldamente inserito nell'ambiente dei commercianti all'ingrosso delle sostanze stupefacenti, dal quale reperiva le sue fonti di illecito guadagno in modo esclusivo, non dedicandosi a stabile attività lavorativa lecita, e, al tempo stesso, persona capace di procurarsi un facile rifugio nello Stato di origine (Albania) per sottrarsi ai rigori della Legge Italiana. Sotto altro profilo, i giudici dell'appello hanno ritenuto infondata l'eccezione di inefficacia della misura restrittiva, per essere trascorso invano il termine di 20 giorni entro il quale, a pena di inefficacia, il G.I.P. di Milano territorialmente competente avrebbe dovuto riemettere la misura restrittiva provvisoriamente emessa dal G.I.P. di Bologna, rilevando che quest'ultimo giudice non si era spogliato del processo con una dichiarazione giudiziale di incompetenza a favore del G.I.P. di Milano.
Per ultimo, gli stessi giudici respingevano l'eccezione di scadenza dei termini di custodia cautelare riferiti alla fase delle indagini preliminari, constatando che non era decorso un anno dalla data dell'arresto avvenuto il 23/2/1999 a quella dell'emissione del decreto che ha disposto il giudizio, avvenuta in data 18/9/1999, tenuto conto che il reato contestato era di detenzione e acquisto di droga leggera, aggravato tuttavia dall'ingente quantità, e quindi tale da comportare la pena edittale della reclusione superiore nel massimo a sei anni secondo la previsione dell'ultimo alinea dell'art.303, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.p..
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, l'imputato, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al punto della decisione sulla non ricorrenza dell'ipotesi di inefficacia differita della misura coercitiva prevista dall'art. 27 c.p.p. nel caso di inutile decorso del termine previsto per la riemissione da parte del giudice competente del provvedimento restrittivo, nonché in relazione al punto sulla qualificazione giuridica del reato prescelta dai giudici dell'appello ai fini del computo dei termini di scadenza della custodia cautelare in carcere, a suo parere inutilmente decorsi prima dell'emissione del decreto che dispose il giudizio. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Sul primo punto censurato, il Collegio ritiene che la disposizione di cui all'art. 27 c.p.p., secondo la quale le misure cautelari disposte dal giudice, che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa, cessano di avere effetto se, entro 20 giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 371 e 321, presuppone una pronuncia giurisdizionale declinatoria della competenza e non trova, pertanto, applicazione nell'ipotesi di trasmissione di atti ad altro ufficio, disposta dal P.M. durante le indagini preliminari ai sensi dell'art. 54, comma 1^, c.p.p.. Applicando tale principio al caso in esame, devesi concordare con la corretta valutazione del giudice dell'appello secondo cui non ricorrevano i presupposti per l'invocata inefficacia del provvedimento restrittivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna, posto che non era intervenuta declaratoria giurisdizionale di incompetenza da parte di tale giudice, bensì una mera iniziativa nel corso delle indagini preliminari dell'organo dell'accusa di Bologna di trasmissione ex art. 54 c.p.p. degli atti al corrispondente organo presso il Tribunale di Milano, e che, pertanto, non derivava da tale trasmissione l'attivazione del meccanismo di efficacia differita della misura di cui al citato art. 27. Sul secondo punto, è agevole replicare in senso contrario alla censura mossa che l'individuazione del termine di custodia cautelare per le singole fasi processuali, così come del termine massimo, va effettuata con riferimento ai reati allo stato contestati, con la conseguenza che, dovendosi tenere conto della contestata aggravante speciale di cui all'art. 80, comma 2^, legge n. 309/1990 inerente al reato di acquisto e detenzione illecita di marijuana, contestato sin dalle origini all'imputato e mantenuto tale anche nel decreto che ha disposto il giudizio nel suoi confronti, correttamente è stato ritenuto non essere decorso il termine di un anno, previsto dall'art.303, comma 1^, lett. a), n. 3, c.p.p. per la fase processuale delle indagini, a far data dal giorno dell'arresto del AR. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, comma 1^ bis, Legge 8/8/1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 11 Luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2000