CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 720/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente e Relatore MANCINI ADELMO, Giudice TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1842/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12878/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6016 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 496/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ricorre contro avviso di accertamento esecutivo in rettifica N. 6016 per Imposta Unica Comunale (IUC) - IMU, Anno 2018, emesso da Roma Capitale che accerta una maggiore imposta IMU (Imposta Municipale Propria) di Euro 19.875,60, comminando la sanzione (per omesso o insufficiente versamento) di Euro 5.775,03 ed applicando interessi nella misura di Euro 1.076,80, per un importo complessivo da versare di Euro 26.103,94 contestando la regolarità della notifica dello stesso ed esenzione dall'imposta degli immobili accertati trattandosi di bene merce destinato alla vendita, contestando inoltre le sanzioni irrogate per le quali chiede l'applicazione del principio del cumulo giuridico. La Corte di giustizia tributaria ha respinto il ricorso ritenendo corretta la notifica dell'avviso di accertamento ricevuto entro i termini di decadenza e ritualmente opposto dalla ricorrente e non obbligatorio nellas specie lo svolgimento dell'invocato contraddittorio preventivo nonché la non spettanza dell'esenzione in difetto di espressa dichiarazione in proposito Propone appello la Ricorrente_1 riproponendo le eccezioni già svolte in primo grado e disattese dai primi giudici e contestando la tardività della costituzione in giudizio del comune nel giudizio di prime cure. Si costituisce il Comune di Roma chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e allegando sentenze favorevoli rese su altre annualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto si appalesa infondato Innanzitutto si deve ritenere irrilevante l'eccezione relativa alla tardiva costituzione del Comune nel giudizio di primo grado in quanto essa comporta, ove rilevata, la sola decadenza dalla proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio circostanza questa che non si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado che si fonda su esegesi delle norme applicabili alla specie. Va inoltre confermato il capo di sentenza relativo alla mancata attivazione di contraddittorio preventivo non essendo nella specie prevista alcuna obbligatorietà della stesso. La Corte di cassazione ha negato che, comunque, anche dopo l'entrata in vigore della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nello stato attuale della legislazione, l'ordinamento tributario incorpori una garanzia generale del contraddittorio applicabile ad ogni procedimento di formazione della pretesa tributaria (Cass. Sent. 29 dicembre 2010, n. 26316). Nella più recente ordinanza n. 69579/2018 la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo il quale il contraddittorio preventivo non è obbligatorio nei tributi locali (sentenza Cassazione 2483/2015). Quindi l'assenza di una disposizione di carattere generale che imponga l'attivazione di un contraddittorio preventivo per ogni tipologia di controllo, impedisce a questo istituto di diritto amministrativo di trovare sempre collocazione in ambito tributario. Al contrario, il Fisco è obbligato al contraddittorio quando la pretesa impositiva nasce da incertezze fra i dati dichiarati e quelli in suo possesso. Pertanto, la convocazione del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima della emanazione di quest'ultimo, non costituisce un obbligo per l'Ente impositore, ma una facoltà. Quanto al merito dell'accertamento consistente nella sottopozione ad imposta di immobili qualificabili come beni merce di sede rilevare che il comma 5 bis dell'art. 2, D.L. n. 102 del 2013, prevede che “Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica …”. Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta, assunto precisato nell'Ordinanza di Cassazione n. 21465 del 06/10/2020. Osserva il Collegio che, per giurisprudenza consolidata della Cassazione (cfr. ex multis, Cass. 17 febbraio 2022, n. 5191), cui ha da tempo aderito questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado (cfr. C.G.T. II grado Lazio n. 4368 del 2023; Id., 1388 del 2022; Id. n. 4092 del 2022), "il D.L. n. 102 del 2013, art. 2, prevede l'esenzione dall'imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Peraltro, come già detto, ai sensi dello stesso art., comma 5-bis, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma. Va quindi ribadito che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 15407 del 2017, Cass. n. 4333 del 2016, Cass. n. 2925 del 2013, Cass. n. 5933 del 2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. Il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario, come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica". Alla luce delle suesposte granitiche coordinate giurisprudenziali, alle quali si intende in questa sede dare continuità, la dichiarazione, configurando un onere per il contribuente, è essenziale per il riconoscimento dell'esenzione e non ammette equipollenti. Di qui la piena condivisibilità delle conclusioni raggiunte dalla CTP nella sentenza appellata. Nessun pregio può essere riconosciuto alla doglianza di parte appellante, secondo la quale l'avvenuta abrogazione da decorrere dal 1° gennaio 2020 (l. n. 160 del 2019) della disposizione recante l'obbligo dichiarativo a pena di decadenza per il contribuente, imporrebbe all'Ente impositore, e al Giudice tributario in caso di contenzioso, di fare applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta più favorevole per il contribuente. L'errore in cui cade parte appellante nel formulare la doglianza è palese. Nella specie non si tratta di abrogazione di una norma di natura sanzionatoria, e pertanto non si può invocare il principio di retroattività del trattamento più favorevole previsto per le norme sanzionatorie. L'avere la disciplina sopravvenuta eliminato, per l'avvenire, l'obbligo dichiarativo previsto a pena di decadenza, non impone l'applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta, non essendo quest'ultima espressamente connotata da retroattività. La Società contesta l'illegittima irrogazione delle sanzioni in quanto sono stati precedentemente notificati ulteriori avvisi di accertamento. In proposito va rilevato che gli accertamenti operati dal Comune per le varie annualità sono del tutto indipendenti l'uno dall'altro e quindi non può ritenersi applicabile il cumulo giuridico alle violazioni relative a più periodi d'imposta, trattandosi di diverse violazioni sostanziali e non formali, come invece richiede l'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997. La Corte di cassazione con le sentenze nn. 1540/2017 e 27068/2017 ha riconosciuto l'inapplicabilità dell'istituto del cumulo giuridico alle sanzioni concernenti l'omesso o il ritardato versamento di un tributo, evidenziando che «le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento». Tale disposizione è stata successivamente confermata dalla Cassazione civile con l'ordinanza n. 5744/2021. Pertanto, poiché è principio che ogni obbligazione tributaria annuale e quindi anche gli omessi e tardivi versamenti ICI/IMU/TASI e le relative sanzioni, siano autonome rispetto alle precedenti annualità d'imposta. In altre parole, anche il ritardo dei pagamenti (o l'omissione) configura di per sé una violazione che ha ad oggetto un'imposta già in precedenza liquidata dal contribuente e per la quale è prevista nell'ordinamento un'apposita e chiara disciplina sanzionatoria. Va quindi integralmente confermata la sentenza impugnata e alla soccombenza segue la condanna alle spese dell'appellante liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in
€. 1.900,00
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente e Relatore MANCINI ADELMO, Giudice TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1842/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12878/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6016 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 496/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ricorre contro avviso di accertamento esecutivo in rettifica N. 6016 per Imposta Unica Comunale (IUC) - IMU, Anno 2018, emesso da Roma Capitale che accerta una maggiore imposta IMU (Imposta Municipale Propria) di Euro 19.875,60, comminando la sanzione (per omesso o insufficiente versamento) di Euro 5.775,03 ed applicando interessi nella misura di Euro 1.076,80, per un importo complessivo da versare di Euro 26.103,94 contestando la regolarità della notifica dello stesso ed esenzione dall'imposta degli immobili accertati trattandosi di bene merce destinato alla vendita, contestando inoltre le sanzioni irrogate per le quali chiede l'applicazione del principio del cumulo giuridico. La Corte di giustizia tributaria ha respinto il ricorso ritenendo corretta la notifica dell'avviso di accertamento ricevuto entro i termini di decadenza e ritualmente opposto dalla ricorrente e non obbligatorio nellas specie lo svolgimento dell'invocato contraddittorio preventivo nonché la non spettanza dell'esenzione in difetto di espressa dichiarazione in proposito Propone appello la Ricorrente_1 riproponendo le eccezioni già svolte in primo grado e disattese dai primi giudici e contestando la tardività della costituzione in giudizio del comune nel giudizio di prime cure. Si costituisce il Comune di Roma chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e allegando sentenze favorevoli rese su altre annualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto si appalesa infondato Innanzitutto si deve ritenere irrilevante l'eccezione relativa alla tardiva costituzione del Comune nel giudizio di primo grado in quanto essa comporta, ove rilevata, la sola decadenza dalla proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio circostanza questa che non si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado che si fonda su esegesi delle norme applicabili alla specie. Va inoltre confermato il capo di sentenza relativo alla mancata attivazione di contraddittorio preventivo non essendo nella specie prevista alcuna obbligatorietà della stesso. La Corte di cassazione ha negato che, comunque, anche dopo l'entrata in vigore della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nello stato attuale della legislazione, l'ordinamento tributario incorpori una garanzia generale del contraddittorio applicabile ad ogni procedimento di formazione della pretesa tributaria (Cass. Sent. 29 dicembre 2010, n. 26316). Nella più recente ordinanza n. 69579/2018 la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo il quale il contraddittorio preventivo non è obbligatorio nei tributi locali (sentenza Cassazione 2483/2015). Quindi l'assenza di una disposizione di carattere generale che imponga l'attivazione di un contraddittorio preventivo per ogni tipologia di controllo, impedisce a questo istituto di diritto amministrativo di trovare sempre collocazione in ambito tributario. Al contrario, il Fisco è obbligato al contraddittorio quando la pretesa impositiva nasce da incertezze fra i dati dichiarati e quelli in suo possesso. Pertanto, la convocazione del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima della emanazione di quest'ultimo, non costituisce un obbligo per l'Ente impositore, ma una facoltà. Quanto al merito dell'accertamento consistente nella sottopozione ad imposta di immobili qualificabili come beni merce di sede rilevare che il comma 5 bis dell'art. 2, D.L. n. 102 del 2013, prevede che “Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica …”. Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta, assunto precisato nell'Ordinanza di Cassazione n. 21465 del 06/10/2020. Osserva il Collegio che, per giurisprudenza consolidata della Cassazione (cfr. ex multis, Cass. 17 febbraio 2022, n. 5191), cui ha da tempo aderito questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado (cfr. C.G.T. II grado Lazio n. 4368 del 2023; Id., 1388 del 2022; Id. n. 4092 del 2022), "il D.L. n. 102 del 2013, art. 2, prevede l'esenzione dall'imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Peraltro, come già detto, ai sensi dello stesso art., comma 5-bis, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma. Va quindi ribadito che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 15407 del 2017, Cass. n. 4333 del 2016, Cass. n. 2925 del 2013, Cass. n. 5933 del 2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. Il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario, come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica". Alla luce delle suesposte granitiche coordinate giurisprudenziali, alle quali si intende in questa sede dare continuità, la dichiarazione, configurando un onere per il contribuente, è essenziale per il riconoscimento dell'esenzione e non ammette equipollenti. Di qui la piena condivisibilità delle conclusioni raggiunte dalla CTP nella sentenza appellata. Nessun pregio può essere riconosciuto alla doglianza di parte appellante, secondo la quale l'avvenuta abrogazione da decorrere dal 1° gennaio 2020 (l. n. 160 del 2019) della disposizione recante l'obbligo dichiarativo a pena di decadenza per il contribuente, imporrebbe all'Ente impositore, e al Giudice tributario in caso di contenzioso, di fare applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta più favorevole per il contribuente. L'errore in cui cade parte appellante nel formulare la doglianza è palese. Nella specie non si tratta di abrogazione di una norma di natura sanzionatoria, e pertanto non si può invocare il principio di retroattività del trattamento più favorevole previsto per le norme sanzionatorie. L'avere la disciplina sopravvenuta eliminato, per l'avvenire, l'obbligo dichiarativo previsto a pena di decadenza, non impone l'applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta, non essendo quest'ultima espressamente connotata da retroattività. La Società contesta l'illegittima irrogazione delle sanzioni in quanto sono stati precedentemente notificati ulteriori avvisi di accertamento. In proposito va rilevato che gli accertamenti operati dal Comune per le varie annualità sono del tutto indipendenti l'uno dall'altro e quindi non può ritenersi applicabile il cumulo giuridico alle violazioni relative a più periodi d'imposta, trattandosi di diverse violazioni sostanziali e non formali, come invece richiede l'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997. La Corte di cassazione con le sentenze nn. 1540/2017 e 27068/2017 ha riconosciuto l'inapplicabilità dell'istituto del cumulo giuridico alle sanzioni concernenti l'omesso o il ritardato versamento di un tributo, evidenziando che «le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento». Tale disposizione è stata successivamente confermata dalla Cassazione civile con l'ordinanza n. 5744/2021. Pertanto, poiché è principio che ogni obbligazione tributaria annuale e quindi anche gli omessi e tardivi versamenti ICI/IMU/TASI e le relative sanzioni, siano autonome rispetto alle precedenti annualità d'imposta. In altre parole, anche il ritardo dei pagamenti (o l'omissione) configura di per sé una violazione che ha ad oggetto un'imposta già in precedenza liquidata dal contribuente e per la quale è prevista nell'ordinamento un'apposita e chiara disciplina sanzionatoria. Va quindi integralmente confermata la sentenza impugnata e alla soccombenza segue la condanna alle spese dell'appellante liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in
€. 1.900,00