CASS
Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 11642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11642 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: EH RI OR nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE di APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. LIDIA GIORGI, per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale di Catanzaro e l'inammissibilità del ricorso dell'imputato; lette le conclusioni dell'avv. VINCENZO GALEOTA che, in difesa di EH RI OR, insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di CATANZARO, con sentenza del 26/1/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CASTROVILLARI il 28/2/2018 ha assolto EH RI OR per il reato di tentata estorsione di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., capo A), perché il fatto non costituisce reato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen. capo B). 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11642 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 13/12/2022 1. PH OR è stato rinviato a giudizio per il reato di tentata estorsione - che avrebbe commesso in due diverse occasioni in danno degli operatori di un centro di prima accoglienza in relazione alle condotte poste in essere per il ritiro di generi alimentari per lui e per la famiglia e per il rilascio del codice fiscale alla moglie- e per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso a seguito dell'intervento dei Carabinieri. All'esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale è stato acquisito il verbale di arresto e sono stati sentiti gli operanti, gli addetti del centro di accoglienza, altri ospiti e una religiosa, l'imputato è stato condannato per entrambi i reati. A seguito dell'impugnazione proposta dalla difesa, la Corte d'Appello, diversamente valutate le prove, analizzate le dichiarazioni rese dai testi della difesa, ritenute non credibili le testimonianze degli addetti al centro, persone offese, ha assolto l'imputato per la tentata estorsione di cui al capo B) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminato la pena e ha confermato nel resto la condanna per il reato di resistenza commesso nella caserma dei Carabinieri. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore Generale e, a mezzo del difensore, l'imputato che hanno rispettivamente dedotto i seguenti motivi. 3. Ricorso del Procuratore Generale. 3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 337 cod. proc. pen. 3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 192, 194 cod. proc. pen. e 56 e 629 cod. pen. 4. Ricorso dell'avv. Galeota nell'interesse di PH OR IB. 4.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. quanto alla "erronea percezione della prova rappresentativa del contegno assunto dal ricorrente in occasione dell'arresto". Nel primo motivo la difesa rileva che la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente non sarebbe tale da configurare il reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato, infatti, avrebbe nella sostanza tenuto esclusivamente una condotta passiva e non avrebbe posto in essere alcuna azione violenta, correttamente attribuita alla sola moglie. Sotto tale profilo la lettura e la valutazione degli atti processuali avrebbe dovuto condurre il giudice di merito ad addivenire a una diversa e opposta conclusione. 4.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. quanto al tema dell'attendibilità delle testimonianze con riferimento alla "contestazione delle condotte integranti la consumazione del reato di cui all'art. 337 cod. proc. pen." Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nel dovuto conto dei contrasti esistenti tra quanto dichiarato dai testimoni e il contento del verbale di 2 arresto nel quale emerge che il ricorrente aveva tenuto esclusivamente un comportamento ostruzionistico, a differenza di quello attivo della moglie. 4.3. Violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. proc. pen. Nel terzo motivo, sotto altro profilo, il ricorrente censura la conclusione del giudice d'appello in ordine alla riferibilità delle condotte poste in essere alla fattispecie di cui all'art. 337 cod. proc. pen. 4.4. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. "per avere omesso 11 giudicante di motivare in merito alla richiesta applicazione della causa di non punibilità codificata nell'art. 393 bis cod. pen.". Nel quarto motivo la difesa rileva la carenza anche grafica di qualsivoglia motivazione in ordine alla richiesta di applicare la scriminante specificamente prevista per il reato contestato. 4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Nei motivi quinto e sesto il ricorrente, considerata l'effettiva consistenza dei fatti e le circostanze nelle quali le condotte sono state poste in essere, censura la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. 5. In data 28 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. Lidia Giorgi, che chiede che il ricorso del Procuratore Generale di Catanzaro sia rigettato e quello della difesa sia dichiarato inammissibile. 6. In data 7 dicembre 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria di replica della difesa dell'imputato nella quale l'avv. Galeota, evidenziate e ulteriormente approfondite alcune delle ragioni a sostegno del ricorso proposto e per le quali le considerazioni del Procuratore Generale non sarebbero condivisibili, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Ricorso del Procuratore Generale. 1.1. Nel primo motivo l'organo dell'accusa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. rilevando che la Corte territoriale non avrebbe indicato le ragioni per le quali la pena base per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stata contenuta nei minimi edittali, ciò anche a fronte di quanto indicato in sentenza, ovvero la "pervicacia con la quale l'imputato per tutto il pomeriggio ha persistito nel commettere reiterate azioni di resistenza finalizzate ad impedire ai carabinieri di porre in essere doverosi atti d'ufficio". La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che afferisce la logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata. La motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non risulta contraddittoria. La considerazione circa la pervicacia del comportamento tenuto, infatti, si inserisce nella valutazione in ordine l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. ed è 3 pertanto inserita in un giudizio complessivo relativo a un istituto il cui parametro è la particolare tenuità e che non incide, quindi, direttamente sulla quantificazione della pena che deve essere determinata dal giudice di merito tenendo conto dei limiti edittali previsti dalla norma, della condotta tenuta e del contesto nel quale il reato è stato commesso. Sotto tale profilo, pertanto, deve escludersi che esista un qualsivoglia automatismo che leghi il diniego di pronunciare la sentenza di cui all'art. 131 bis cod. pen. e la quantificazione della pena nel minimo edittale ovvero di riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Nel caso di specie, d'altro canto, la motivazione della Corte territoriale, applicati correttamente i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. proc. pen., facendo riferimento al contesto di grande sofferenza e disagio in cui sono stati commessi i reati, all'ottima biografia penale dell'imputato e delle ragioni soggettive che ne hanno determinato le azioni, ha dato conto di avere correttamente esercitato il potere discrezionale a questa attribuito così, in assenza di vizi logici, la conclusione non è sindacabile in questa sede. 1.2. Nel secondo articolato motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 192, 194 cod. proc. pen. e 56 e 629 cod. pen. evidenziando la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, riconosciuta la sussistenza del reato di cui al capo B), perviene a diversa e opposta conclusione in ordine al reato di tentata estorsione oggetto del capo A). Correttamente considerato quanto anche indicato nel verbale di arresto, infatti, la condotta estorsiva dell'imputato dovrebbe ritenersi provata così come l'illiceità della pretesa vantata. La diversa conclusione cui è pervenuto il giudice d'appello, d'altro canto, non sarebbe neanche coerente con le prove complessivamente emerse e che il primo giudice, dato atto della scarsa attendibilità dei testi della difesa, aveva correttamente valutato valorizzando le dichiarazioni rese dalla responsabile del centro e dalle persone offese. La doglianza, formulata impropriamente nei termini della violazione di legge a che investe esclusivamente la logicità e completezza della motivazione (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04), è manifestamente infondata. La Corte territoriale, come anche evidenziato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni, ha proceduto a una valutazione completa, articolata e attenta delle prove acquisite nel corso del processo e ha reso così una motivazione rafforzata (cfr. Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 - 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01) che, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede. Alla Corte di cassazione, infatti, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. 4 Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alle carenze della sentenza di primo grado, fondata esclusivamente sulle prove a carico e senza tenere in alcuna considerazione le contraddizioni emerse e le dichiarazioni rese dai testimoni della difesa, le attuali critiche, che trovano peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risultano del tutto inconferenti ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell —iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che Io hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Nella sentenza impugnata, infatti, che pure prende le mosse dalle dichiarazioni della moglie dell'imputato senza sottolineare esplicitamente la cautela nell'apprezzamento delle stesse in considerazione del legame coniugale con l'imputato e, ancor prima, senza verificare la veste processuale secondo la quale raccoglierne le dichiarazioni, vi è un'analisi comunque approfondita dell'intero compendio probatorio, con doverosa collocazione nello stesso del racconto della moglie dell'imputato. Nella motivazione in specifico, come evidenziato anche dal Procuratore Generale, sono coerentemente valorizzate: a) le mancate verifiche della versione difensiva nell'immediatezza, a esempio mediante assunzione a s.i.t. (e poi, in ipotesi, in dibattimento) dell'operatrice del Centro di nome Immacolata, in grado di confermare quanto riferito dalla moglie dell'imputato; b) le chiare, convergenti tra di loro e con il racconto della religiosa, dichiarazioni degli altri ospiti del Centro, apparsi in effetti preoccupati di eventuali ritorsioni ad opera del personale della struttura, a fronte della deposizione di fatto favorevole per l'imputato; c) la deposizioni dei Carabinieri intervenuti nel Centro, i quali non hanno riferito di aver assistito a violenze o minacce. 5 Così operando, in conclusione, il giudice di appello, diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, ripercorrendo tutte le prove acquisite, ha valutato in termini coerenti la rilevanza probatoria del verbale di arresto (Sez. 5, n. 15800 del 19/03/2019, Thiam, Rv. 275630 - 01), ciò anche tenendo conto delle dichiarazioni rese dagli operanti in dibattimento, e facendo riferimento ai testi a discarico, ha illustrato in termini convincenti il ragionamento seguito e ha reso una motivazione conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riforma della sentenza di condanna (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01). 2. Ricorso nell'interesse di PH OR IB. 2.1. Nei primi tre motivi la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento all'erronea percezione delle prove quanto al contegno assunto dal ricorrente al momento dell'arresto, alla ritenuta attendibilità delle persone offese e riferibilità delle condotte al paradigma dell'art. 337 cod. pen. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito quanto all'imputazione di cui al capo B) congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Nella sentenza impugnata, infatti, i riferimenti alla specifica condotta tenuta dal ricorrente -che ha iniziato a strattonare gli operanti non appena arrivato in caserma, ha cercato di impedire il suo accompagnamento negli uffici, si è opposto al fotosegnalamento e ha infine dato una gomitata al torace sinistro di un Carabiniere- danno adeguato conto della sussistenza degli elementi costituivi del reato contestato e la pronuncia, in assenza di palesi illogicità, non è pertanto sindacabile in sede di legittimità. 2.2. Nel quarto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. rilevando la carenza anche grafica di qualsivoglia motivazione in ordine alla richiesta di applicare la scriminante specificamente prevista dall'art. 393 bis cod. pen per il reato contestato. La doglianza, anche considerato che la questione circa l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cod. pen. era stata oggetto nei motivi di appello di una mera "citazione", è manifestamente infondata. La Corte territoriale, a fronte della sola affermazione della difesa che nell'impugnazione ha chiesto l'assoluzione anche "per la ritenuta sussistenza di tutti i presupposti della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis c.p.", infatti, dando atto che l'unica condotta del ricorrente che aveva rilievo era quella tenuta in caserma e che l'attività dei militari era "doverosa", ha reso sul punto una motivazione adeguata. 6 2.3. Nei motivi quinto e sesto il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Le doglianze sono manifestamente infondate. In ordine all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., che peraltro non era stata oggetto di richiesta da parte della difesa, la Corte territoriale, con il riferimento alla condotta tenuta dal ricorrente e alla durata della stessa, ha dato atto di avere operato una valutazione congiunta degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità che risulta immune da rilievi di legittimità. Il giudice di merito chiamato a pronunziarsi sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. come anche di recente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen. -modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 18332 del 29/2/2022, Danila, n.m.; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Rv. 274647). Non essendo, d'altro canto, l'esclusione della particolare tenuità del fatto incompatibile con l'irrogazione del minimo della pena, atteso che l'art. 131 bis c.p., può trovare applicazione solo qualora, in virtù del principio di proporzionalità, la pena in concreto applicabile risulterebbe inferiore al minimo edittale, determinato tenendo conto delle eventuali circostanze attenuanti (cfr. Sez. 6, n. 44417 del 22/10/2015, Errfiki, Rv. 26506501). 3. Alla inammissibilità del ricorso di PH IB consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna IB PH OR al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. LIDIA GIORGI, per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale di Catanzaro e l'inammissibilità del ricorso dell'imputato; lette le conclusioni dell'avv. VINCENZO GALEOTA che, in difesa di EH RI OR, insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di CATANZARO, con sentenza del 26/1/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CASTROVILLARI il 28/2/2018 ha assolto EH RI OR per il reato di tentata estorsione di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., capo A), perché il fatto non costituisce reato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen. capo B). 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11642 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 13/12/2022 1. PH OR è stato rinviato a giudizio per il reato di tentata estorsione - che avrebbe commesso in due diverse occasioni in danno degli operatori di un centro di prima accoglienza in relazione alle condotte poste in essere per il ritiro di generi alimentari per lui e per la famiglia e per il rilascio del codice fiscale alla moglie- e per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso a seguito dell'intervento dei Carabinieri. All'esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale è stato acquisito il verbale di arresto e sono stati sentiti gli operanti, gli addetti del centro di accoglienza, altri ospiti e una religiosa, l'imputato è stato condannato per entrambi i reati. A seguito dell'impugnazione proposta dalla difesa, la Corte d'Appello, diversamente valutate le prove, analizzate le dichiarazioni rese dai testi della difesa, ritenute non credibili le testimonianze degli addetti al centro, persone offese, ha assolto l'imputato per la tentata estorsione di cui al capo B) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminato la pena e ha confermato nel resto la condanna per il reato di resistenza commesso nella caserma dei Carabinieri. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore Generale e, a mezzo del difensore, l'imputato che hanno rispettivamente dedotto i seguenti motivi. 3. Ricorso del Procuratore Generale. 3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 337 cod. proc. pen. 3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 192, 194 cod. proc. pen. e 56 e 629 cod. pen. 4. Ricorso dell'avv. Galeota nell'interesse di PH OR IB. 4.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. quanto alla "erronea percezione della prova rappresentativa del contegno assunto dal ricorrente in occasione dell'arresto". Nel primo motivo la difesa rileva che la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente non sarebbe tale da configurare il reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato, infatti, avrebbe nella sostanza tenuto esclusivamente una condotta passiva e non avrebbe posto in essere alcuna azione violenta, correttamente attribuita alla sola moglie. Sotto tale profilo la lettura e la valutazione degli atti processuali avrebbe dovuto condurre il giudice di merito ad addivenire a una diversa e opposta conclusione. 4.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. quanto al tema dell'attendibilità delle testimonianze con riferimento alla "contestazione delle condotte integranti la consumazione del reato di cui all'art. 337 cod. proc. pen." Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nel dovuto conto dei contrasti esistenti tra quanto dichiarato dai testimoni e il contento del verbale di 2 arresto nel quale emerge che il ricorrente aveva tenuto esclusivamente un comportamento ostruzionistico, a differenza di quello attivo della moglie. 4.3. Violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. proc. pen. Nel terzo motivo, sotto altro profilo, il ricorrente censura la conclusione del giudice d'appello in ordine alla riferibilità delle condotte poste in essere alla fattispecie di cui all'art. 337 cod. proc. pen. 4.4. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. "per avere omesso 11 giudicante di motivare in merito alla richiesta applicazione della causa di non punibilità codificata nell'art. 393 bis cod. pen.". Nel quarto motivo la difesa rileva la carenza anche grafica di qualsivoglia motivazione in ordine alla richiesta di applicare la scriminante specificamente prevista per il reato contestato. 4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Nei motivi quinto e sesto il ricorrente, considerata l'effettiva consistenza dei fatti e le circostanze nelle quali le condotte sono state poste in essere, censura la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. 5. In data 28 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. Lidia Giorgi, che chiede che il ricorso del Procuratore Generale di Catanzaro sia rigettato e quello della difesa sia dichiarato inammissibile. 6. In data 7 dicembre 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria di replica della difesa dell'imputato nella quale l'avv. Galeota, evidenziate e ulteriormente approfondite alcune delle ragioni a sostegno del ricorso proposto e per le quali le considerazioni del Procuratore Generale non sarebbero condivisibili, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Ricorso del Procuratore Generale. 1.1. Nel primo motivo l'organo dell'accusa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. rilevando che la Corte territoriale non avrebbe indicato le ragioni per le quali la pena base per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stata contenuta nei minimi edittali, ciò anche a fronte di quanto indicato in sentenza, ovvero la "pervicacia con la quale l'imputato per tutto il pomeriggio ha persistito nel commettere reiterate azioni di resistenza finalizzate ad impedire ai carabinieri di porre in essere doverosi atti d'ufficio". La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che afferisce la logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata. La motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non risulta contraddittoria. La considerazione circa la pervicacia del comportamento tenuto, infatti, si inserisce nella valutazione in ordine l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. ed è 3 pertanto inserita in un giudizio complessivo relativo a un istituto il cui parametro è la particolare tenuità e che non incide, quindi, direttamente sulla quantificazione della pena che deve essere determinata dal giudice di merito tenendo conto dei limiti edittali previsti dalla norma, della condotta tenuta e del contesto nel quale il reato è stato commesso. Sotto tale profilo, pertanto, deve escludersi che esista un qualsivoglia automatismo che leghi il diniego di pronunciare la sentenza di cui all'art. 131 bis cod. pen. e la quantificazione della pena nel minimo edittale ovvero di riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Nel caso di specie, d'altro canto, la motivazione della Corte territoriale, applicati correttamente i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. proc. pen., facendo riferimento al contesto di grande sofferenza e disagio in cui sono stati commessi i reati, all'ottima biografia penale dell'imputato e delle ragioni soggettive che ne hanno determinato le azioni, ha dato conto di avere correttamente esercitato il potere discrezionale a questa attribuito così, in assenza di vizi logici, la conclusione non è sindacabile in questa sede. 1.2. Nel secondo articolato motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 192, 194 cod. proc. pen. e 56 e 629 cod. pen. evidenziando la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, riconosciuta la sussistenza del reato di cui al capo B), perviene a diversa e opposta conclusione in ordine al reato di tentata estorsione oggetto del capo A). Correttamente considerato quanto anche indicato nel verbale di arresto, infatti, la condotta estorsiva dell'imputato dovrebbe ritenersi provata così come l'illiceità della pretesa vantata. La diversa conclusione cui è pervenuto il giudice d'appello, d'altro canto, non sarebbe neanche coerente con le prove complessivamente emerse e che il primo giudice, dato atto della scarsa attendibilità dei testi della difesa, aveva correttamente valutato valorizzando le dichiarazioni rese dalla responsabile del centro e dalle persone offese. La doglianza, formulata impropriamente nei termini della violazione di legge a che investe esclusivamente la logicità e completezza della motivazione (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04), è manifestamente infondata. La Corte territoriale, come anche evidenziato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni, ha proceduto a una valutazione completa, articolata e attenta delle prove acquisite nel corso del processo e ha reso così una motivazione rafforzata (cfr. Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 - 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01) che, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede. Alla Corte di cassazione, infatti, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. 4 Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alle carenze della sentenza di primo grado, fondata esclusivamente sulle prove a carico e senza tenere in alcuna considerazione le contraddizioni emerse e le dichiarazioni rese dai testimoni della difesa, le attuali critiche, che trovano peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risultano del tutto inconferenti ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell —iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che Io hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Nella sentenza impugnata, infatti, che pure prende le mosse dalle dichiarazioni della moglie dell'imputato senza sottolineare esplicitamente la cautela nell'apprezzamento delle stesse in considerazione del legame coniugale con l'imputato e, ancor prima, senza verificare la veste processuale secondo la quale raccoglierne le dichiarazioni, vi è un'analisi comunque approfondita dell'intero compendio probatorio, con doverosa collocazione nello stesso del racconto della moglie dell'imputato. Nella motivazione in specifico, come evidenziato anche dal Procuratore Generale, sono coerentemente valorizzate: a) le mancate verifiche della versione difensiva nell'immediatezza, a esempio mediante assunzione a s.i.t. (e poi, in ipotesi, in dibattimento) dell'operatrice del Centro di nome Immacolata, in grado di confermare quanto riferito dalla moglie dell'imputato; b) le chiare, convergenti tra di loro e con il racconto della religiosa, dichiarazioni degli altri ospiti del Centro, apparsi in effetti preoccupati di eventuali ritorsioni ad opera del personale della struttura, a fronte della deposizione di fatto favorevole per l'imputato; c) la deposizioni dei Carabinieri intervenuti nel Centro, i quali non hanno riferito di aver assistito a violenze o minacce. 5 Così operando, in conclusione, il giudice di appello, diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, ripercorrendo tutte le prove acquisite, ha valutato in termini coerenti la rilevanza probatoria del verbale di arresto (Sez. 5, n. 15800 del 19/03/2019, Thiam, Rv. 275630 - 01), ciò anche tenendo conto delle dichiarazioni rese dagli operanti in dibattimento, e facendo riferimento ai testi a discarico, ha illustrato in termini convincenti il ragionamento seguito e ha reso una motivazione conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riforma della sentenza di condanna (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01). 2. Ricorso nell'interesse di PH OR IB. 2.1. Nei primi tre motivi la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento all'erronea percezione delle prove quanto al contegno assunto dal ricorrente al momento dell'arresto, alla ritenuta attendibilità delle persone offese e riferibilità delle condotte al paradigma dell'art. 337 cod. pen. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito quanto all'imputazione di cui al capo B) congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Nella sentenza impugnata, infatti, i riferimenti alla specifica condotta tenuta dal ricorrente -che ha iniziato a strattonare gli operanti non appena arrivato in caserma, ha cercato di impedire il suo accompagnamento negli uffici, si è opposto al fotosegnalamento e ha infine dato una gomitata al torace sinistro di un Carabiniere- danno adeguato conto della sussistenza degli elementi costituivi del reato contestato e la pronuncia, in assenza di palesi illogicità, non è pertanto sindacabile in sede di legittimità. 2.2. Nel quarto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. rilevando la carenza anche grafica di qualsivoglia motivazione in ordine alla richiesta di applicare la scriminante specificamente prevista dall'art. 393 bis cod. pen per il reato contestato. La doglianza, anche considerato che la questione circa l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cod. pen. era stata oggetto nei motivi di appello di una mera "citazione", è manifestamente infondata. La Corte territoriale, a fronte della sola affermazione della difesa che nell'impugnazione ha chiesto l'assoluzione anche "per la ritenuta sussistenza di tutti i presupposti della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis c.p.", infatti, dando atto che l'unica condotta del ricorrente che aveva rilievo era quella tenuta in caserma e che l'attività dei militari era "doverosa", ha reso sul punto una motivazione adeguata. 6 2.3. Nei motivi quinto e sesto il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Le doglianze sono manifestamente infondate. In ordine all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., che peraltro non era stata oggetto di richiesta da parte della difesa, la Corte territoriale, con il riferimento alla condotta tenuta dal ricorrente e alla durata della stessa, ha dato atto di avere operato una valutazione congiunta degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità che risulta immune da rilievi di legittimità. Il giudice di merito chiamato a pronunziarsi sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. come anche di recente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen. -modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 18332 del 29/2/2022, Danila, n.m.; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Rv. 274647). Non essendo, d'altro canto, l'esclusione della particolare tenuità del fatto incompatibile con l'irrogazione del minimo della pena, atteso che l'art. 131 bis c.p., può trovare applicazione solo qualora, in virtù del principio di proporzionalità, la pena in concreto applicabile risulterebbe inferiore al minimo edittale, determinato tenendo conto delle eventuali circostanze attenuanti (cfr. Sez. 6, n. 44417 del 22/10/2015, Errfiki, Rv. 26506501). 3. Alla inammissibilità del ricorso di PH IB consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna IB PH OR al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2022