Sentenza 22 ottobre 2015
Massime • 1
L'esclusione della particolare tenuità del fatto è compatibile con l'irrogazione del minimo della pena, atteso che l'art.131-bis cod.pen. può trovare applicazione solo qualora, in virtù del principio di proporzionalità, la pena in concreto applicabile risulterebbe inferiore al minimo edittale, determinato tenendo conto delle eventuali circostanze attenuanti.
Commentari • 5
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Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis c.p., hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo. In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2015, n. 44417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44417 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2015 |
Testo completo
44 4 1 7 / 1 5 4.6.3 る 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta dai Magistrati: Udienza del 22/10/2015 PU Presidente Domenico Carcano Consigliere Angelo Costanzo relatore Sentenza n. 1336 Consigliere Angelo Capozzi Consigliere Ersilia Calvanese R.G. Consigliere Laura Scalia 27800/2015 SENTENZA sul ricorso proposto da: IK AI, nato a [...], l'[...] avverso la sentenza del n.2768 del 9/04/2015 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paolo Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n.5892 del 9/4/2015 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Monza il 14/7/2011 ha condannato IK AI, concesse le attenuanti generiche, alla pena di 4 mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione) per il reato previsto dall'art.337 cod.pen. e ha rigettato la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131 bis cod.pen.. La Corte d'appello ha escluso la particolare tenuità del fatto osservando che: a) "la condotta violenta si è protratta per un apprezzabile lasso di tempo, fino al sopraggiungere di una seconda pattuglia della Polizia;
b) solo grazie all'intervento del secondo gruppo di operanti l'imputato ha posto termine al proprio comportamento oppositivo;
c) quanto precede appare sintomatico di un livello di violenza certamente significativo;
d) la condotta dell'imputato ha comunque raggiunto il proprio obbiettivo, essendo stato precluso l'assolvimento del compito agli operanti, i quali non hanno potuto portare a compimento il controllo del detenuto" (il cognato dell'imputato), 2. Con ricorso per cassazione, la IF di IK AI chiede che la sentenza della Corte d'appello sia annullata per erronea applicazione della legge penale (art.606, comma 1, lett.b cod. proc.pen.) in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod.pen.. Il ricorrente assume: a) che l'argomento fondato sul prolungarsi della condotta violenta dell'imputato (vedasi sopra sub 1.a-b) farebbe leva su un parametro non solo nella fattispecie privo di riscontri specifici ma anche aleatorio, non essendo individuata la soglia di rilevanza della durata della condotta violenta oppositiva;
b) che l'argomento della Corte d'appello sopra richiamato sub 1.d condurrebbe a escludere l'applicazione della causa di non punibilità a ogni fattispecie di reato consumato. Aggiunge che la Corte d'appello ha escluso la particolare tenuità del fatto pur confermando la sentenza di primo grado che ha determinato la misura della pena nel minimo edittale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni. 1. 1. La condizione di particolare tenuità del fatto era già utilizzata dal codice penale (vedanosi, per esempio, gli articoli 311 cod.pen. e 648, comma 2, cod.pen) quale presupposto per la diminuzione della pena. Con la recente introduzione dell'art. 131-bis cod.pen., tramite l'art.1, comma 2, del d.lgs n.28 del 16/03/2015, il legislatore ha previsto un meccanismo valutativo strumentale alla attuazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità non estranei al nostro ordinamento giuridico, ma oggi del tutto esplicitamente promananti dal diritto comunitario. In questo ambito è evidente che nozione di particolare tenuità del fatto non si identifica con quella della inoffensività del fatto.
1.2. La Corte d'appello, dopo una articolata disamina (pagg.
2-3 della sentenza) del senso e della portata della causa di non punibilità in oggetto, ne ha escluso l'applicazione al caso al suo esame sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 131-bis cod.pen., che collega la "particolare tenuità del fatto" alle “modalità della condotta" e alla "esiguità del danno o del pericolo" "valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, cod.pen." (nonché all'assenza della condizioni ostative indicate nella disposizione e non rilevanti per il caso in esame). In particolare, la Corte ha specificamente connesso le sue considerazioni sopra richiamate sub 1.a.b.c.d. al criterio dettato dall'art. 133.1 n.3 c.p (intensità del dolo) desumendo dal protrarsi cronologico e operativo dell'azione un elemento psicologico caratterizzato da "intensità del dolo assai elevata". In questo quadro, anche l'argomento sopra richiamato sub 1.d. risulta connesso ai parametri di valutazione indicati dall'art.131-bis cod.pen., essendo ricollegabile oltre che all'intensità del dolo ("l'imputato ha comunque raggiunto il proprio obbiettivo"), alla gravità del danno ("precluso l'assolvimento del compito agli operanti, i quali non hanno potuto portare a compimento il controllo del detenuto") ex art.133, comma 1 n.2, cod.pen., condizione che presuppone la concreta offensività della condotta e che va oltre la mera integrazione della condotta delineata dalla fattispecie normativa incriminatrice.
1.3. Per quel che riguarda l'ultimo degli argomenti sviluppati dal ricorrente, deve osservarsi che non vi è incompatibilità fra la determinazione della pena nel minimo edittale e la esclusione della particolare tenuità del fatto perché si tratta di operazioni interpretative rette da rationes differenti. 3 La particolare tenuità del fatto non ha natura di causa di giustificazione (il fatto particolarmente tenue è ancora offensivo sicché permane l'antigiuridicità della condotta), ma costituisce mera condizione di non punibilità che esclude l'irrogazione della pena (perché l'applicazione di un criterio di proporzionalità - che è connesso al principio di uguaglianza condurrebbe la determinazione della pena sotto il limite del minimo edittale, limite peraltro nel caso in esame non raggiunto nella determinazione della pena poiché l'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche non esaurisce il novero delle circostanze attenuanti astrattamente riconoscibili ex art.62 cod.pen.).
2. Dalla inammissibilità del ricorso per sua manifesta infondatezza (art.606, comma 3 c.p.p.) deriva (art.616 c.p.p.) la condanna alle spese in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015. Il Consigliere estensore Angelo Costanzo Il Presidente Domenico Carcano Weite DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 NOV 2015, EM IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Piera Esposito N O I