Sentenza 13 maggio 2014
Massime • 1
Non è necessaria, ai fini della formazione del titolo esecutivo e della legittima emissione dell'ordine di carcerazione, l'attestazione del cancelliere in calce alla sentenza circa l'avvenuto passaggio in giudicato di essa, allorché tale fatto non sia controverso, poiché l'efficacia esecutiva è una caratteristica intrinseca della sentenza divenuta irrevocabile e l'attestazione di cancelleria un mero adempimento amministrativo di carattere interno, previsto a tutt'altri fini dall'art. 27 del Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, approvato con D.M. 30 settembre 1989 n. 334.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2014, n. 44236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44236 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 13/05/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1469
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - N. 42175/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT AR N. IL 03/03/1980;
avverso l'ordinanza n. 1101/2013 TRIBUNALE di FIRENZE, del 21/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASA FILIPPO;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21.5.2013, il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata ex art. 671 c.p.p., da AT MA in relazione a fatti giudicati con le sentenze contraddistinte dalle lett. da A) a D), osservando, quanto alle decisioni indicate con le lett. B), D) ed E), che non risultavano passate in giudicato e, quanto alle due residue pronunce sub A) e C), che ostava al riconoscimento della continuazione la circostanza che i relativi reati fossero stati commessi in luoghi e tempi diversi.
2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione AT MA.
2.1. Con il primo motivo, deduce erronea applicazione della legge penale in ordine alla disciplina della irrevocabilità per mancato riconoscimento del passaggio in giudicato delle sentenze (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Lamenta, in particolare, il ricorrente che, essendo per tutte già scaduti i termini per impugnare, l'irrevocabilità per le sentenze indicate in istanza con lett. B), D) ed E) era già intervenuta, rispettivamente: in data 13.6.2012 per la sentenza sub B) di condanna per evasione, emessa con motivazione contestuale dal Giudice monocratico di Firenze il 7.6.2011 (il termine di quindici giorni decorreva per l'imputato contumace dalla notifica dell'estratto della sentenza in data 29.5.2012); in data 14.3.2013 (un mese prima della presentazione dell'istanza rigettata) per la sentenza sub D) di condanna per violenza privata, emessa il 30.10.2012 dalla Corte distrettuale toscana, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Firenze in data 14.12.2010, tenuto conto dell'indicazione del termine per il deposito della motivazione in novanta giorni e della presenza dell'imputato al processo;
in data 15.1.2013 per la sentenza sub E) di condanna per cessione di stupefacenti emessa il 30.10.2012 dal Giudice monocratico di Firenze, tenuto conto dell'indicazione del termine per il deposito della motivazione in trenta giorni e della presenza dell'imputato al processo.
Evidenzia, infine, il ricorrente, richiamando a supporto alcune decisioni di questa Corte, che la condizione del passaggio in giudicato non dipende dall'apposizione o meno dalla relativa attestazione da parte della cancelleria.
2.2. Con il secondo motivo, il condannato contesta incompletezza e contraddittorietà della motivazione rispetto al thema decidendum, essenzialmente con riferimento alla omessa valutazione dello stato di tossicodipendenza documentato sia con attestazioni del SERT competente per territorio, sia con relazioni della Comunità di recupero frequentata.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, a prescindere dalla questione della irrevocabilità, per omessa considerazione della documentata condizione di tossicodipendente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sono fondati entrambi i motivi di ricorso.
1.1. Questa Corte regolatrice ha costantemente affermato che non è necessaria, ai fini della formazione del titolo esecutivo e della legittima emissione dell'ordine di carcerazione, l'attestazione del cancelliere in calce alla sentenza circa l'avvenuto passaggio in giudicato di essa, allorché esso non sia controverso, poiché l'efficacia esecutiva è una caratteristica intrinseca della sentenza divenuta irrevocabile e l'attestazione di cancelleria un mero adempimento amministrativo di carattere interno, previsto a tutt'altri fini dall'art. 27 reg. esec. c.p.p., approvato con D.M. 30 settembre 1989, n. 334 (Sez. 1^, Sentenza n. 1230 del 9/2/1999, P.M.
in proc. Di NO e altro, Rv. 212970; Sez. 6^, Sentenza n. 21925 del 5/3/2002, dep. 17/5/2003, Formisano, Rv. 225415; Sez. 5, Sentenza n. 32301 del 3.7.2003, Musei, Rv. 225119). Ciò premesso, deve rilevarsi come nell'ordinanza impugnata il Giudice abbia escluso in modo lapidario l'irrevocabilità delle sentenze indicate nell'istanza sub B), D) ed E) senza neppure giustificare la propria affermazione con l'inesistenza dell'attestazione di esecutività di cancelleria e senza misurarsi con le argomentazioni svolte dal difensore sul punto. La lacunosità della motivazione in parte qua ne comporta, quindi, l'annullamento per le ragioni dedotte con il primo motivo di ricorso. 1.2. È fondato anche il secondo motivo.
Come noto, a seguito dell'integrazione apportata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art.
4-vicies, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, dell'art. 671 c.p.p., comma 1, - che detta disposizioni per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva - tra gli elementi che incidono sulla applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
Con tale innesto normativo, il legislatore ha inteso attenuare le sanzioni irrogate per le condotte delittuose realizzate da tossicodipendenti, imponendo al giudice di tener conto, nell'applicare l'art. 671 c.p.p., di tale particolare stato per giustificare, eventualmente, l'unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che ad esso siano collegati e da esso siano dipendenti.
Questa Corte ha riconosciuto carattere generale e natura sostanziale alla nuova disposizione, sicché, pur essendo la stessa collocata nell'ambito della continuazione in fase esecutiva, deve ritenersi vincolante, anche e in primo luogo, per il giudice della cognizione (Sez. 1^, 6.11.07 n. 41214, rv. 238762). Nel caso in cui lo stato di tossicodipendenza venga allegato dall'interessato ovvero emerga dagli atti, deve essere, quindi, valutato, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, sia dal Giudice dell'esecuzione che dal Giudice della cognizione (cfr. Sez. 5^, sent. n. 10797 del 23/02/2010, Riolfo, Rv. 246372; Sez. 2^, sent. n. 19308 del 20/1/2010, Uccello, Rv. 247364).
Naturalmente, lo stato di tossicodipendenza non comporta automaticamente il riconoscimento della unicità del disegno criminoso tra vari reati, dovendo il Giudice valutare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, verificando se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo (Sez. 1^, sent. n. 8513 del 9/1/2013, Cardinale, Rv. 254809Sez. 2^, sent. n. 49844 del 3/10/2012, Gallo, Rv. 253846). In definitiva e in sintesi, anche a seguito della integrazione dell'art. 671 c.p.p., la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è condizione sufficiente ai fini del riconoscimento dell'unico disegno criminoso, in mancanza delle altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (v. sul tema anche Sez. 1^, sent. n. 39287 del 13/10/2010, Presta, Rv. 248841). In ogni caso, la corretta interpretazione dell'art. 671, comma 1, ultima parte, impone al Giudice di valutare necessariamente quello stato, ove allegato e documentato.
Viceversa, nella fattispecie in esame, il Tribunale monocratico di Firenze, nonostante l'allegazione e la certificazione dello stato di tossicodipendenza dell'AT (v. certificazione in data 6.9.2012 del SERT di Firenze AQ1, via Borgo Pinti, in cui si legge che il ricorrente è conosciuto dal 12.3.2009 per dipendenza da alcool e sostanze d'abuso e patologie correlate;
v. nota del 19.9.2012, con la quale si da atto che dal 14.9.2012 l'AT sta seguendo un programma residenziale presso il "Centro crisi Tebano" in Faenza con la prospettiva di trasferirsi presso la Comunità "Comes" di Marradi, prov. FI, per un percorso residenziale di lunga durata), ha del tutto omesso ogni valutazione sul punto, pervenendo al rigetto dell'istanza essenzialmente in base alla considerazione della diversità dei tempi e dei luoghi per i reati oggetto delle sole due sentenze prese in considerazione.
Così operando, il Tribunale fiorentino ha palesemente disatteso il portato della nuova formulazione dell'art. 671 c.p.p. ed è incorso in carenza di motivazione del provvedimento.
2. Per le esposte considerazioni, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione (v. sentenza C. Cost. n. 183 del 19.6.2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1 e art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 c.p.p.), per nuovo esame che avrà ad oggetto, da un lato, la verifica dell'effettivo passaggio in giudicato delle sentenze indicate nell'istanza rigettata con le lett. B), D) ed E) e, dall'altro, la valutazione dello stato di tossicodipendenza del ricorrente in funzione dell'eventuale riconoscimento della continuazione tra reati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014