Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2014, n. 44236
CASS
Sentenza 13 maggio 2014

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Non è necessaria, ai fini della formazione del titolo esecutivo e della legittima emissione dell'ordine di carcerazione, l'attestazione del cancelliere in calce alla sentenza circa l'avvenuto passaggio in giudicato di essa, allorché tale fatto non sia controverso, poiché l'efficacia esecutiva è una caratteristica intrinseca della sentenza divenuta irrevocabile e l'attestazione di cancelleria un mero adempimento amministrativo di carattere interno, previsto a tutt'altri fini dall'art. 27 del Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, approvato con D.M. 30 settembre 1989 n. 334.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2014, n. 44236
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44236
    Data del deposito : 13 maggio 2014

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