Sentenza 23 febbraio 2010
Massime • 2
In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, lo stato di tossicodipendenza, ove sia allegato dall'interessato ovvero emerga dagli atti, deve essere valutato, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, sia dal giudice dell'esecuzione che, ancor prima, dal giudice della cognizione.
In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2010, n. 10797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10797 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 23/02/2010
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 483
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 35811/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FO AU, N. IL 30/09/1973;
avverso la sentenza n. 87/2006 CORTE APPELLO di ROMA, del 05/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Baglione Tindari, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Bassoli Carlo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
FO AU è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia con il rito abbreviato nei due gradi di merito - sentenze emesse dal Tribunale di Latina il 26 novembre 2004 e dalla Corte di Appello di Roma il 5 febbraio 2009 - per il delitto di furto aggravato di una auto Y10 in danno di D'OT SE.
La Corte di merito non riconosceva il vincolo della continuazione tra il predetto furto e quello, sempre di una Y10, commesso cinque ore dopo quello oggetto del presente processo e per il quale il FO veniva arrestato in flagranza e patteggiava la pena - sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Latina divenuta irrevocabile-. Con il ricorso per Cassazione FO AU, dopo avere illustrato le fasi del procedimento ed avere spiegato che gli episodi in discussione erano da ricondurre ad uno stato di tossicodipendenza, dal quale, comunque, era uscito, deduceva la violazione ed erronea applicazione dell'art. 81 cpv. c.p. in relazione alla ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso tra i due episodi segnalati ed il vizio della motivazione sul punto.
Chiariva il ricorrente che entrambi gli episodi dovevano essere collegati allo stato di tossicodipendenza ed alla necessità di reperire mezzi finanziari per soddisfare il bisogno. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da FO AU sono fondati.
La giurisprudenza tradizionale della Suprema Corte esclude che lo stato di tossicodipendenza di per sè solo ed il correlativo bisogno di procurarsi droga costituiscano prova della originaria ideazione e della successiva permanenza del progetto criminoso (vedi Cass., Sez. 6, 15 giungo - 30 luglio 1998, n. 8858; Cass., Sez. 1, 13 novembre 1997-19 febbraio 1998, n. 6368; Cass., Sez. 1, 21 settembre 1993-16 ottobre 1993, n. 3476; Cass., Sez. 1, 30 gennaio 1995 - 27 marzo 1995 n. 524). Senonché a seguito della modifica apportata all'art. 671 c.p.p., comma 1, dal D.L. n. 272 del 2005, art. 4 vicies, convertito con la
L. n. 49 del 2006, vi sono stati numerosi annullamenti con rinvio alle competenti Corti di merito sul punto (vedi Cass. Sez. 1, 16 maggio 2006 - 13 giugno 2006, n. 20044, CED 233784; Cass., Sez. 1, 21 marzo 2006 - 6 aprile 2006, n. 12358, CED 233542; Cass. Saz. 1, 8 novembre 2006 - 14 novembre 2006, n. 37536, CEd 235028 e anche Cass. Sez. 5, 11 luglio 2006 - 14 dicembre 2006, n. 40724, CED 235480). Il Collegio ritiene fondato quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale. In effetti la citata Legge Conversione 21 febbraio 2006, n. 49 ha integrato l'art. 671 c.p.p., comma 1, che detta disposizioni per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva, precisando che tra gli elementi che incidono sulla applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
Tale disposizione, che ha attribuito rilievo, ai fini della applicazione della disciplina della continuazione, allo stato di tossicodipendenza del soggetto attivo del reato, è certamente norma di carattere generale e di natura sostanziale, pur essendo collocata nell'ambito della disciplina della continuazione in fase esecutiva (così Cass., Sez. 1, 6 novembre 2007 - 8 novembre 2007, n. 41214, CED 238762).
Da ciò consegue che anche il giudice del giudizio di cognizione deve tenere conto della disposizione in discussione.
Naturalmente lo stato di tossicodipendenza non comporta automaticamente il riconoscimento della unicità del disegno criminoso tra più reati, dovendo la disposizione in oggetto essere interpretata nel senso che il giudice della cognizione e/o della esecuzione non può omettere di valutarlo ove esso sia allegato dall'interessato o emerga dagli atti (così Cass., 7-30 novembre 2006, n. 39704, CED 235045). Il giudice, nell'applicare l'ultima parte dell'art. 671 c.p.p., comma 1, dovrà tenere conto che l'innovazione legislativa ha messo in evidenza che il legislatore ha inteso attenuare le conseguenze penali delle condotte sanzionate nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale status può essere preso in considerazione per giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione ( vedi Cass., Sez. 1, 14-21 febbraio 2007, n. 7190, CED 235686). L'omessa valutazione da parte della Corte di merito dello status di tossicodipendente del FO impone l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, che costituisce l'unico motivo di ricorso, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, che si atterrà ai principi di diritto enunciati, per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010