Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2010, n. 10797
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Sentenza 23 febbraio 2010

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In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, lo stato di tossicodipendenza, ove sia allegato dall'interessato ovvero emerga dagli atti, deve essere valutato, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, sia dal giudice dell'esecuzione che, ancor prima, dal giudice della cognizione.

In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2010, n. 10797
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10797
    Data del deposito : 23 febbraio 2010

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