Sentenza 6 novembre 2007
Massime • 1
L'art. 671, comma primo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4-vicies D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49 (che ha attribuito rilievo, ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione, allo stato di tossicodipendenza del soggetto attivo del reato), è norma di carattere generale, pur essendo collocata nell'ambito della disciplina della continuazione in fase esecutiva.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 26067 del 09https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26067 Anno 2013 Presidente: GIORDANO UMBERTO Relatore: CAPOZZI RAFFAELE SENTENZA sul ricorso proposto da: CLEMENSE FRANCESCO N. IL 06/03/1980 avverso Pordinan7a n. 19/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MAZARA DEL VALLO, del 20/08/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI; lette/scatite le conclusioni del PG Dott. .S7 fht l GE c-Le [-Perdeliffisr-Ay-7(.;/, k aA2. Data Udienza: 09/05/2013 N.38944/12-RUOLO N.9 C.C.N.P.(2187) RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 20 agosto 2012 il Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di CLEMENSE Francesco, intesa ad ottenere in fase …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2007, n. 41214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41214 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 06/11/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 1042
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 18305/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BO AR, nato a [...] il giorno 2.1.1957;
PO LE, nato a [...] il giorno 25.11.1957;
US ZO, nato a [...] il giorno 8.7.1959;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, Sezione 1 penale, in data 18.12.2006. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giuseppe Febbraro, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di RB AR e rigettarsi gli altri ricorsi. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 31.5.2006, il G.U.P. del Tribunale di Novara dichiarò RB NO, IP LE e SO ZO responsabili dei reati di rapina ed altro, unificati sotto il vincolo della continuazione e - con la diminuente per il rito - condannò:
IP alla pena di anni 7 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici;
RB e SO ciascuno alla pena di anni 4 mesi 4 di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa, interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 18.12.2006, in parziale riforma della decisione di primo grado ridusse la pena per IP ad anni 5 mesi 4 di reclusione ed Euro 2.200,00 di multa, sostituendo all'interdizione perpetua dai pubblici uffici quella temporanea, per RB e SO ad anni 3 mesi 8 di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa ciascuno.
Ricorrono per cassazione il difensore dell'imputato SO ZO e personalmente gli imputati IP LE e RB AR. Il difensore di SO ZO lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'utilizzo da parte del predetto imputato di un taglierino durante la rapina di cui al capo A ed il porto dello stesso di cui al capo A1, posto che la presenza di un taglierino fu riferita solo dal cliente NN a sommarie informazioni testimoniali, mentre la motivazione richiamerebbe solo la circostanza dell'abitudinarietà dell'imputato IP, che avrebbe usato un'arma simile in occasione di un'altra rapina;
richiede pertanto l'esame da parte di questa Corte dei verbali di sommarie informazioni rese dalle persone presenti alla rapina, del verbale di sequestro dell'arma 25.8.2005 e delle dichiarazioni rese da IP e SO in sede di convalida dell'arresto.
IP LE lamenta:
1. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A1 con un taglierino, basandosi solo sulle dichiarazioni di NN, ritenuta attendibile in quanto dettagliata mentre avrebbe errato nell'indicare il tipo di auto su cui gli imputati fuggirono e la distanza dalla banca alla quale si trovava parcheggiata tale auto, mentre gli altri testi oculari non hanno riferito di aver visto armi e gli imputati hanno negato di aver commesso la rapina con un taglierino;
2. mancanza di motivazione in ordine all'esclusione del vincolo della continuazione fra i reati oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Torino in data 17.2.2006 fondata solo sull'arco temporale fra le due rapine, senza considerare la omogeneità dei reati e l'identico modus operandi, il perdurante stato di tossicodipendenza;
3. vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, nonostante la scelta collaborativa e le gravi condizioni di salute del ricorrente.
RB AR lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, in quanto non sarebbero state esaminate le doglianze difensive sul punto.
Il ricorso proposto nell'interesse di SO ZO ed il primo motivo di ricorso proposto da IP LE sono proposti al di fuori dei casi consentiti, perché, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione tentano di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce dei motivi nuovi presentati ai sensi della L. n. 46 del 2006, ed inoltre è manifestamente infondato.
Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutemi non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
Nel caso in esame i giudici di merito, non hanno affatto travisato il contenuto di un atto, che del resto non controverso, ma solo giudicato attendibile la dichiarazione di IO NN, contro il quale sarebbe stato puntato un taglierino. La contraria affermazione degli imputati è stata ritenuta inattendibile sia perché è stato ritenuto inverosimile che si possa rapina una banca solo impugnando una penna (come sostenuto da SO) sia perché anche in relazione ad altra rapina IP aveva negato l'uso di un taglierino ritenuto invece provato.
In tali affermazioni non si ravvisa alcuna manifesta illogicità. Il secondo motivo di ricorso proposto da IP LE è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone di nuovo censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con la considerazione che le due rapine oggetto del presente processo sono state commesse a distanza di un anno e quattro mesi dalla rapina oggetto della sentenza 9.4.2005 del G.U.P. di Torino e dopo un periodo di restrizione in carcere, mentre il perdurante stato di tossicodipendenza non poteva da solo contrastare tali circostanze.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). La valutazione del giudice di merito non appare inficiata da vizi valutabili in questa sede e neppure contraddetta dalla dedotta omogeneità dei reati e dell'identità del modus operandi, alla luce dell'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, secondo il quale "in tema di continuazione, richiedendosi, ai fini della riconoscibilità del medesimo disegno criminoso, la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali, deve escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva". (Cass. Sez. 1^, sent. 574 del 12/2/1993 dep. 14/4/1993 rv 193655. Nella specie, in applicazione di tali principi, è stata ritenuta legittima l'esclusione della continuazione in un caso in cui i vari reati, costituiti da tentati omicidi e violazioni delle norme in materia di armi, erano stati commessi nel quadro di un sanguinoso e atavico contrasto fra gruppi familiari diversi).
Quanto allo stato di tossicodipendenza, va ricordato che con il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 vicies, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49 è stato inserito nell'art. 671 c.p.p., comma 1, la frase "Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza".
Benché la norma sia stata collocata in sede di applicazione della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione, la stessa non può che essere considerata di carattere generale, altrimenti si determinerebbero ingiustificate disparità di trattamento a seconda del momento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato.
Peraltro, se con tale norma si è inserita anche "la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza" fra gli elementi da prendere a base della continuazione, ciò non può essere inteso nel senso che tale unico elemento imponga di ravvisare la continuazione, ma solo che tale elemento debba essere valutato rispetto agli altri.
In definitiva non si ravvisa alcuna illogicità nella motivazione della Corte territoriale.
Il terzo motivo di ricorso proposto da IP LE ed il ricorso proposto da RB NO sono manifestamente infondati. Si deve in proposito rammentare che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda". (Cass. Sez. 1^ sent. n. 11361 del 19.10.1992 dep. 25.11.1992 rv 192381). Ed ancora, "ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo" (Cass. Sez. 1^ sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994 rv 196880. Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto ed ai precedenti penali dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto corretta la relativa motivazione, enunciando il principio di cui in massima). Nel caso in esame le circostanze attenuanti sono state escluse in ragione dei gravi precedenti penali degli imputati ed in ciò non vi è alcuna illogicità.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2007