Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2003, n. 32301
CASS
Sentenza 3 luglio 2003

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Ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione, la legge attribuisce valore solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati dall'art. 585, comma secondo, lett. a), b) e c), per cui nessun rilievo può attribuirsi all'eventuale, erronea apposizione, sull'originale del provvedimento soggetto ad impugnazione, dell'attestazione di passaggio in giudicato, costituendo tale attestazione soltanto un adempimento amministrativo di carattere interno, previsto a tutt'altri fini dall'art. 27 del Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, approvato con D.M. 30 settembre 1989 n. 334.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2003, n. 32301
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32301
    Data del deposito : 3 luglio 2003

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