Sentenza 3 luglio 2003
Massime • 1
Ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione, la legge attribuisce valore solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati dall'art. 585, comma secondo, lett. a), b) e c), per cui nessun rilievo può attribuirsi all'eventuale, erronea apposizione, sull'originale del provvedimento soggetto ad impugnazione, dell'attestazione di passaggio in giudicato, costituendo tale attestazione soltanto un adempimento amministrativo di carattere interno, previsto a tutt'altri fini dall'art. 27 del Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, approvato con D.M. 30 settembre 1989 n. 334.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2003, n. 32301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32301 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 03/07/2003
1. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 3607
3. Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 046673/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MU RO N. IL 16/09/1980;
avverso ORDINANZA del 18/10/2002 TRIB. MINORENNI di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Galasso, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale per i minorenni di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, respinse la richiesta di Musei Roberto, vota ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza pronunciata dalla stesso tribunale nei confronti del Musei il 30 aprile 1997, ritenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non poteva attribuirsi rilievo alcuno al fatto che, per evidente errore materiale, fosse stata apposta, a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza anzidetta, l'attestazione di passaggio in giudicato alla data del 6 maggio anziché a quella del 16 maggio 1997;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Musei, sostenendo che non sarebbe stato possibile, nella specie, parlare di "errore materiale" (derivando l'errata indicazione della data di passaggio in giudicato della sentenza da un "errore nella valutazione del calcolo operato dalla cancelleria, che avrebbe apposto l'irrevocabilità anteriormente al decorso del termine legislativamente previsto"), e che nulla potrebbe rilevare, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, il fatto che la sentenza in questione non fosse stata oggetto di impugnazione dal momento che proprio l'erronea indicazione della data di passaggio in giudicato avrebbe impedito l'integrale decorso del termine stabilito dalla legge per l'eventuale impugnazione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'impugnazione, la legge attribuisce valore solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati dall'art. 585, comma 2, lett. a), b) e c), del codice di procedura penale, tra i quali non figura affatto (nè potrebbe figurare), l'apposizione, a cura della cancelleria, sull'origine del provvedimento soggetto ad impugnazione, dell'attestazione di passaggio in giudicato, costituendo tale attestazione unicamente un adempimento amministrativo di carattere interno, previsto a tutt'altri fini dall'art. 27 del D.M. 30 settembre 1989 n.334, recante "Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale";
- che, pertanto, appare manifestamente destituita di giuridico fondamento la tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente, secondo cui l'erronea indicazione della data di passaggio in giudicato della sentenza avrebbe determinato un indebito inizio di decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, con conseguente pregiudizio del ricorrente medesimo, nei confronti del quale dovrebbe quindi ora riconoscersi che la sentenza non ha assunto carattere di irrevocabilità;
- che il ricorso non può, conseguentemente, che essere dichiarato inammissibile, senza aggravio, tuttavia (trattandosi di soggetto minorenne all'epoca dei fatti cui si riferiva la sentenza da eseguire), di spese e sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2003