Sentenza 24 aprile 2012
Massime • 1
Il reato di illecito uso di carta di credito non tutela il bene del patrimonio, ma garantisce, in modo più o meno diretto, i valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica, sicché, ai fini della sua configurabilità, non assume rilievo alcuno la circostanza dell'eventuale contitolarità del conto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 29821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29821 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/04/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 689
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 42270/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza dell'11 giugno 2010 emessa dalla Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lettieri Nicola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Alvazzi Del Frate Alberto, in sostituzione dell'avvocato Di Benedetto Alfonso, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 25 maggio 2009, ha confermato la responsabilità di IA AN per i reati di cui agli artt. 81 e 624 c.p. e L. n. 143 del 1991, art. 12, riducendo la pena a mesi otto, giorni venti di reclusione ed Euro 250,00 di multa.
Secondo la contestazione l'imputato si sarebbe impossessato della carta bancomat della sua fidanzata, De SI LV, sottraendola dalla sua borsa, e l'avrebbe utilizzata indebitamente effettuando un prelievo di Euro 600,00.
L'avvocato Alfonso Di Benedetto, nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
- 1. violazione dell'art. 530 c.p.p. e insufficiente motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato, in quanto la fonte delle accuse è la parte civile che ha motivi di risentimento nei confronti del suo ex fidanzato;
in ogni caso, non è stato dimostrato che ad effettuare il prelievo sia stato l'imputato;
- 2. erronea applicazione dell'art. 624 c.p., in quanto la condotta dell'imputato avrebbe semmai integrato il diverso reato di furto di cose comuni, di cui all'art. 627 c.p., in quanto i fondi giacenti sul conto corrente cui si riferiva il bancomat erano in comproprietà tra la De SI e il IA, all'epoca conviventi;
- 3. erronea applicazione della L. n. 143 del 1991, art. 12, in quanto non vi sarebbe stato alcun indebito utilizzo della carta bancomat, dal momento che il conto corrente era in comune con la De SI e che l'imputato ha comunque ritenuto di operare con il consenso dell'altro titolare;
- 4. contraddittorietà della motivazione, in quanto la sentenza si fonda sulle dichiarazioni accusatorie della parte civile, che tra l'altro non ha saputo spiegare perché l'imputato fosse a conoscenza del suo pin;
- 5. violazione degli artt. 89 e 90 c.p., in quanto i giudici, pur riconoscendo il grave perturbamento psichico dell'imputato a seguito dell'abbandono della sua fidanzata, non hanno ritenuto di verificare se tale situazione psicologica abbia influito sulla sua capacità di intendere e volere;
- 6. lamenta, infine, la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p. n.
4. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo il ricorrente ripropone questioni di fatto non deducibili in sede di legittimità e censura la motivazione che invece appare logica, coerente e fondata su un attento esame egli elementi di prova a carico, rappresentati soprattutto dalle dichiarazioni della De SI, riscontrate dalle verifiche circa l'effettivo utilizzo del bancomat da parte dell'imputato. Il secondo motivo è generico, in quanto non risulta in sentenza alcun accenno alla contitolarità del conto corrente tra l'imputato e la De SI.
Le stesse osservazioni valgono per il terzo motivo, con la precisazione che il reato di illecito uso di una carta di credito non tutela il bene patrimonio, ma si estende, in modo più o meno diretto, a garantire i valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica (Sez. 2, 3 aprile 2011, n. 15834, Bonassi), sicché ai fini della sua configurabilità non assume alcun rilievo la circostanza - peraltro non dimostrata - della contitolarità del conto corrente.
Non sussiste la contraddittorietà della motivazione dedotta nel quarto motivo, in quanto la sentenza ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto credibile la persona offesa, LV De SI, e il ricorrente si è limitato a criticare la motivazione, senza indicare alcun elemento di manifesta illogicità o di effettiva contraddittorietà intrinseca alla sentenza.
Privo di ogni fondamento giuridico e fattuale è il motivo con cui viene invocata, per la prima volta in cassazione, la sussistenza di un grave perturbamento psichico dell'imputato con conseguente riduzione della sua capacità di intendere e volere.
Infine, non può essere preso in considerazione il motivo con cui si lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, trattandosi di doglianza riguardante una violazione di legge non dedotta nei motivi di appello (art. 606 c.p.p., comma 3). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa della ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012