Sentenza 6 dicembre 2005
Massime • 1
Nell'ipotesi di occultamento di un oggetto costituente provento di reato la distinzione tra delitto di favoreggiamento e delitto di ricettazione, è individuabile nel dolo specifico richiesto per il secondo e non per il primo reato.
Commentario • 1
- 1. cos'è, quando si configura ai sensi dell'art. 648 c.p. e chi lo commetteVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 23 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2005, n. 47171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47171 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 06/12/2005
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1330
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 12206/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MP IN e RO FE;
avverso la sentenza, in data 18/12/2002, della Corte d'Appello de L'Aquila;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Fausto Cardella;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen., Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. ISIDORI Gaetano, del foro de L'Aquila, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
MP IN e RO FE, tramite i difensori, ricorrono avverso la sentenza, in data 18/12/2002, della Corte d'Appello de L'Aquila, confermativa della condanna per il reato di ricettazione. Deduce il MP:
1) la violazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) perché la sentenza omette di motivare sull'elemento psicologico del reato.
Il motivo è manifestamente infondato perché la sentenza contiene un'esplicita ed esaustiva motivazione proprio sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ancorché esposta nel capitoletto intestato "appello proposto dal RO" anziché "MP", per mero lapsus calami. La Corte del merito, infatti, osserva: "Ove...non si forniscano elementi per pervenire all'individuazione della fonte di provenienza, l'accusa attraverso il dimostrato possesso - degli assegni provento di furto - avrà certamente adempiuto all'onere della prova su di lei incombente per dimostrare la sussistenza del fatto materiale e dell'elemento psicologico del reato, relativamente al quale può osservarsi, con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, alla quale si intende aderire, che il mancato chiarimento circa la provenienza degli oggetti provento di furto, rinvenuti in possesso dell'imputato, costituisce prova idonea e sufficiente per l'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di ricettazione ed, in particolare, circa la consapevolezza dell'illecita provenienza". La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche al versamento della somma di Euro seicento alla Cassa delle Ammende.
Deduce il RO:
1) violazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e). L'appellante aveva segnalato la necessità di rivalutare la testimonianza di AN RO che avrebbe potuto escludere la sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo all'imputato. La Corte, invece, ha omesso di pronunciarsi sul punto. La motivazione, peraltro, è manifestamente illogica. Il motivo è infondato.
La Corte di merito ha mostrato di aver ben presente la richiesta di rivalutazione della testimonianza del figlio del RO, tanto che l'ha espressamente citata. All'evidenza, tuttavia, non l'ha ritenuta conducente, sul rilievo che non v'era certezza che il pacco fosse stato recapitato proprio la sera prima della perquisizione, atteso che alcuni assegni erano già stati ceduti.
2) violazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b). Non vi è alcuna prova che il RO abbia tratto benefici dall'aver ricevuto il pacco contenente gli assegni di illecita provenienza dal coimputato MP. Il fatto, dunque, integra gli estremi del reato di favoreggiamento reale e non quelli del concorso in ricettazione.
Il motivo è infondato.
"Nell'ipotesi di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, la distinzione tra delitto di favoreggiamento e delitto di ricettazione, è individuabile nel dolo specifico, richiesto per il secondo e non per il primo reato". (Cass. pen. sez. 6^, 21/02/1994, Corrias, 198264).
La sentenza impugnata è coerente con il principio enunciato dalla suddetta massima. Già, esaminando il precedente motivo di ricorso, si è notato che il ricorrente ha utilizzato alcuni degli assegni in questione. Si rileva, adesso, l'ulteriore particolare, sottolineato in sentenza, cioè che la asserita sigillatura del pacco contenente gli assegni non fu affatto constatata al momento del rinvenimento, segno che il ricorrente ne aveva verificato il contenuto. 3) violazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) perché la sentenza ha omesso di motivare sulla doglianza della sproporzione della pena inflitta al ricorrente dal primo Giudice. Il motivo è infondato.
La sentenza contiene una specifica, ancorché implicita, risposta alla richiesta di proporzionare la pena, mediante il richiamo agli elementi che ne escludono una riduzione, quali l'intensità del dolo, la personalità dell'imputato incline alla commissione di reati contro il patrimonio, la pericolosità ed il numero degli assegni. 4) violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Il reato è stato commesso nel 1991 sicché la norma applicabile è quella all'epoca vigente. Ora, al tempo del commesso reato, la giurisprudenza riteneva che non sussistesse il delitto di ricettazione quando il reato presupposto era procedibile a querela e questa non era stata proposta.
Il motivo è infondato. Peraltro, la Corte di merito ha trattato la questione che era stata sollevata in appello dal coimputato. Effettivamente, il testo originario dell'art. 648 cod. pen., non conteneva alcun riferimento alla necessità della presentazione della querela, ove richiesta per la procedibilità del reato presupposto della ricettazione. Con L. 9 agosto 1993, n. 328, si integrò l'ultimo comma dell'articolo citato, laddove sanciva l'applicabilità della norma anche quando l'autore del delitto presupposto non era imputabile o punibile, con l'inciso "ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto". Ciò non vuoi dire, però, come ritiene il ricorrente, che, prima della riforma, fosse esclusa la configurabilità della ricettazione tutte le volte che il reato presupposto fosse procedibile a querela e questa mancasse. Tant'è vero che se alcune decisioni (Cass. pen., sez. 2^, 24/04/1986, Genovese, 172887) opinavano in tal senso, altre (Cass. pen., sez. 6^, 31/05/1993, Cappellotto, 194912) erano di segno contrario.
Proprio per ovviare a tale incertezza interpretativa, opportunamente, giunse la modifica legislativa citata, che confermò il secondo orientamento.
Il ricorso deve, perciò, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di RO LF e dichiara inammissibile il ricorso di MP IN. Condanna entrambi i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali ed il MP anche al versamento della somma di Euro seicento a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2005