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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4694/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in CORSO CALATAFIMI 812 AL, presso lo studio dell'Avv. AIOSA ROSARIA ALBA LICIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA NUNZIO MORELLO 23 90100 AL, presso lo studio dell'Avv. ROMANO CONTORNO CHIARA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Palermo il 26/02/2008 alle condizioni indicate nel ricorso, così come parzialmente modificate con le note di trattazione scritta depositate in data 15/11/25.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 21/11/25, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 294/25 pubblicata il 6/3/2025, già passata in giudicato;
la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
La separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
In data 27/10/2025 le parti hanno depositato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e con note depositate il 6/11/25 hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo in Via Casteldaccia 10 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse delle figlie minori ivi conviventi. Parte_2
PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI
I. Confermare l'affidamento delle figlie e ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro
2 equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
II. Confermare la collocazione prevalente delle figlie e Per_1 Persona_2 presso la dimora materna.
III. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a. il martedì e giovedì pomeriggio, dall'uscita della scuola fino alle ore 22.00, cena inclusa;
e a settimane alterne, in aggiunta, dal sabato mattina fino alla domenica sera quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20,00, salvo diversa volontà;
b. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 1° giugno di ogni anno, salvo diversa volontà delle minori.
3. Confermare l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad
€ 600,00 mensili e così € 300,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre in due trance di € 300,00 ciascuna suddivise nell'arco del mese a distanza di circa giorni 10/15 l'una dall'altra. Tale assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
4. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a. Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastico e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b. Le spese per l'iscrizione all'università, per le visite specialistiche non coperte dal S.S.N, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge”.
Con note depositate il 15/11/2025, “a parziale modifica delle condizioni di
3 separazione afferenti all'assegno unico e al amntenimento” hanno stabilito quanto segue:
“ Entrambi i genitori, che dichiarano di essere autosufficienti economicamente, di comune accordo, pur confermando l'attribuzione del diritto ad incassare il 50 per cento dell'assegno unico universale e di spettanza del sig. relativo alle figlie minori, questi autorizza la sig.ra Parte_1
a richiedere e ad incassare il cento per cento dell'assegno Parte_2 unico universale presso l' compente. La somma afferente al detto 50°%, CP_1 poiché sarà percepita per intero dalla ricorrente questa sarà Pt_2 detratta dall'assegno che verrà versato sino alla concorrenza di € 600,00 a titolo di mantenimento per le figlie minori. Pertanto, sarà cura della sig.ra comunicare al sig. l'esatto ammontare dell'assegno unico Pt_2 Per_2 percepito e ciò al fine di determinare la differenza e il corretto importo da versare per il mantenimento. Il sig. si impegna a versare la differenza Per_2 residua fino al raggiungimento dell'importo sopra previsto pari, si ribadisce, a
€ 600,00, entro il giomo 10 di ogni mese.
I coniugi dichiarano altresi di rinunciare espressamente all'appello avverso la sentenza che verrà emessa per lo scioglimento del matrimonio, indi chiedono volersi pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Palermo, come in atti individuato”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
26/02/2008, da , nato a AL (PA) in [...] Parte_1
18/02/1972 e da nata a AL (PA) in [...] Parte_2
22/08/1984, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 5, parte I, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
4 Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4694/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in CORSO CALATAFIMI 812 AL, presso lo studio dell'Avv. AIOSA ROSARIA ALBA LICIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA NUNZIO MORELLO 23 90100 AL, presso lo studio dell'Avv. ROMANO CONTORNO CHIARA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Palermo il 26/02/2008 alle condizioni indicate nel ricorso, così come parzialmente modificate con le note di trattazione scritta depositate in data 15/11/25.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 21/11/25, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 294/25 pubblicata il 6/3/2025, già passata in giudicato;
la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
La separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
In data 27/10/2025 le parti hanno depositato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e con note depositate il 6/11/25 hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo in Via Casteldaccia 10 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse delle figlie minori ivi conviventi. Parte_2
PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI
I. Confermare l'affidamento delle figlie e ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro
2 equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
II. Confermare la collocazione prevalente delle figlie e Per_1 Persona_2 presso la dimora materna.
III. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a. il martedì e giovedì pomeriggio, dall'uscita della scuola fino alle ore 22.00, cena inclusa;
e a settimane alterne, in aggiunta, dal sabato mattina fino alla domenica sera quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20,00, salvo diversa volontà;
b. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 1° giugno di ogni anno, salvo diversa volontà delle minori.
3. Confermare l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad
€ 600,00 mensili e così € 300,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre in due trance di € 300,00 ciascuna suddivise nell'arco del mese a distanza di circa giorni 10/15 l'una dall'altra. Tale assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
4. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a. Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastico e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b. Le spese per l'iscrizione all'università, per le visite specialistiche non coperte dal S.S.N, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge”.
Con note depositate il 15/11/2025, “a parziale modifica delle condizioni di
3 separazione afferenti all'assegno unico e al amntenimento” hanno stabilito quanto segue:
“ Entrambi i genitori, che dichiarano di essere autosufficienti economicamente, di comune accordo, pur confermando l'attribuzione del diritto ad incassare il 50 per cento dell'assegno unico universale e di spettanza del sig. relativo alle figlie minori, questi autorizza la sig.ra Parte_1
a richiedere e ad incassare il cento per cento dell'assegno Parte_2 unico universale presso l' compente. La somma afferente al detto 50°%, CP_1 poiché sarà percepita per intero dalla ricorrente questa sarà Pt_2 detratta dall'assegno che verrà versato sino alla concorrenza di € 600,00 a titolo di mantenimento per le figlie minori. Pertanto, sarà cura della sig.ra comunicare al sig. l'esatto ammontare dell'assegno unico Pt_2 Per_2 percepito e ciò al fine di determinare la differenza e il corretto importo da versare per il mantenimento. Il sig. si impegna a versare la differenza Per_2 residua fino al raggiungimento dell'importo sopra previsto pari, si ribadisce, a
€ 600,00, entro il giomo 10 di ogni mese.
I coniugi dichiarano altresi di rinunciare espressamente all'appello avverso la sentenza che verrà emessa per lo scioglimento del matrimonio, indi chiedono volersi pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Palermo, come in atti individuato”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
26/02/2008, da , nato a AL (PA) in [...] Parte_1
18/02/1972 e da nata a AL (PA) in [...] Parte_2
22/08/1984, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 5, parte I, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
4 Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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