Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
I D A 0 , S 1 3 S O 3 . L A T 5 T L , R O R A A B ' N S I L E L D P 3 E S 7 A I D - T N 8 I S - S G EPUBBLICA ITALIANA 1 O N O 1 P E A M S I E D I G A E A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OPREMA DI CASSAZIONE , D G O O 0 2 E E T R T L T T I S N A CORTE I R A E I Oggetto G L S D E E L R E O Risoluzione affitto D SALIONE TERZA CIVILE agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12270/00 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Cron. 2772 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Ud. 12/10/01 Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere øpha pronunciato la seguente CA RI, 0 1 0 0 /02 SEN TENZA sul ricorso proposto da, eletti a ente domiciliata in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CAIO MARIO 13, presso lo studio dell'avvocato MARIO Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE.24.ORE... CAPPELLERI, che la difende, giusta delega in atti;
155 per diritti 29 GEN 2002
- ricorrente -
IL CANCELLIERE
contro
CA PI, CA OV, CA AR PI, CA ANNAAR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DONATELLO 711 presso lo studio dell'avvocato VALERIA MAZZARELLI, difesi dall'avvocato BRUNO PAOLILLO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
- 2001 avverso la sentenza n. 1304/00 della Corte d'Appello di 1756 NAPOLI, sezione specializzata agraria emessa 1'8/3/2000, depositata il 24/05/00; RG.1948/99, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ar Con ricorso del 25.11.1992 SE PI, OV, AR PI ed IA, proprietari di terreni a vigne- to, con fabbricati rurali, in agro di Lacco Ameno, con- dotti in affitto da SE ARnna, adivano la Sezione di Napoli per la specializzata agraria del Tribunale inadempimento di risoluzione del contratto per grave costei. Deducevano i ricorrenti che la SE si era resa responsabile di gravissime violazioni avendo abu- sivamente trasformato un cellaio in vari mini quartini e in un grande appartamento e realizzato due capannoni in pietra e laterizi dove esisteva un vigneto. Costituitasi, la convenuta eccepiva che il tentati- vo di conciliazione non era stato regolarmente esperito e che il ricorso era improcedibile e in via riconven- zionale chiedeva che fosse dichiarata la qualità di coltivatrice diretta sua e della figlia TA. Svolta l'istruttoria del caso, l'adita Sezione con 2 sentenza del 22.5.1999 dichiarava risolto il contratto di affitto per grave inadempimento della conduttrice, ordinandole il rilascio dei fondi e la demolizione del- le costruzioni illegittime di cui alla relazione del CTU, nonché la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Dichiarava improponibile la domanda riconvenzionale della stessa. veniva confermata dalla Corte La decisione Sezione specializzata agraria con d'appello di Napoli - sentenza dell'8.3.2000, che dichiarava inoltre inammis- sibile l'appello incidentale dei concedenti relativo al pagamento dei canoni da parte dell'affittuaria. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso SE ARnna con quattro motivi, cui resistono SE PI, OV, AR PI e IA con con- troricorso, eccependo preliminarmente la inammissibili- tà del ricorso ai sensi dell'art. 366 c.p.c. ve MOTIVI DELLA DECISIONE La pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso va disattesa, in quanto, come ritenuto da que- sta Corte regolatrice, il precetto di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c., secondo il quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa, deve ri- tenersi Osservato qualora -come avvenuto nel caso in 3 esame sia allegata al ricorso [notificata con questo] fotocopia della sentenza impugnata alla cui esposizione delle vicende processuali sia fatto espresso riferimen- to [nel senso della valutazione delle stesse] (sent. n. 10477/2001, specie in motivazione). Ritenuto dunque il ricorso ammissibile, col primo motivo dello stesso, incentrato sulla violazione e fal- sa applicazione dell'art. 5 1. n. 203/1982, la ricor- rente SE ARnna deduce che la Corte d'appello non raccomandata abbia rilevato la mancanza della lettera di contestazione delle inadempienze. Col secondo, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 5 cit. e della omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione della senten- za impugnata, la ricorrente si duole dell'accertamento effettuato dai giudici di merito circa l'avvenuta con- testazione degli inadempimenti. Col terzo motivo, denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.C. e vizi della motiva- zione, si lamenta l'acquisizione di documenti probatori in grado di appello, con particolare riferimento alla lettera di contestazione del 27.2.1992, presa in deci- siva considerazione dal giudice d'appello, deducendosi al riguardo che della stessa nulla si dice nella sen- tenza di primo grado, così come dell'ulteriore attività 4 di denunzie e diffide posta in essere dagli attuali re- sistenti. Tali censure, che possono esaminarsi in un unico contesto perché connesse, non sono fondate. Argomenta la Corte territoriale napoletana che la contestazione degli inadempimenti alla SE, da parte dei concedenti, è stata ripetutamente effettuata e da ultimo con lettera raccomandata del 27.2.1992, nella quale si addebitava all'affittuaria la realizzazione di costruzioni e la trasformazione del fondo, non autoriz- zati, la locazione a fini speculativi e la persistente morosità. Non risponde al vero, dunque, con riguardo alla detta lettera racc. del 27.2.1992, che non sia stata rispettata, nella fattispecie, la previsione dell'art. 5 della legge n. 203/1982, che impone al locatore di contestare all'affittuario, con lettera raccomandata, le mancanze in cui è incorso, prima di iniziare il giu- dizio, ciò costituendo condizione di proponibilità del- la domanda di risoluzione del contratto di affitto. E', del resto, sufficiente tale lettera a realizza- re l'adempimento richiesto dalla norma dell'art. 5, pur a voler escludere l'idoneità allo scopo degli altri at- ti precedenti, consistiti in una diffida stragiudiziale del 1980, in una denunzia del 1984 per costruzioni abu- 5 sive ed in un'altra diffida al Sindaco di Lacco ameno del 1987. Che della stessa racc. 27.2.1992, poi, nulla abbia- no detto i giudici di primo grado è circostanza che non precludeva al giudice di appello di prenderla in esame per la prima volta, giacchè, valendo ad integrare la condizione di proponibilità della domanda, la stessa va accertata in ogni stato e grado del giudizio di merito. Peraltro, solo in via di deduzione logica ("si deve de- durre") -e cioè per il fatto che i giudici di primo grado non ne abbiano parlato- parte ricorrente adduce che la lettera di contestazione sarebbe stata prodotta in grado di appello, produzione, comunque, sempre pos- sibile a norma dell'art. 437 c.p.C., vertendosi in tema di controversia agraria, soggetta di per sé al rito del lavoro. Col quarto ed ultimo motivo si contesta, sotto il profilo della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, l'accertamento compiuto dai giudici di me- rito al fine di ritenere la gravità dell'inadempimento giustificante la risoluzione del rapporto ai sensi fly 5 1. 203/82.Inparticolare la ricorrente de- dell'art. duce che la Corte d'appello non sia entrata nel merito del se le modifiche apportate abbiano o meno turbato il regolare utilizzo del fondo e del fabbricato rurale о 6 addirittura, come documentalmente accertato dalla se, ne abbiano migliorato sostanzialmente la produtti- ctu, vità ed il valore. Anche questo motivo non è fondato. Con giudizio di fatto adeguato ed immune da vizi logici e giuridici la Corte napoletana ha ritenuto che la realizzazione delle costruzioni in luogo degli edi- fici e comodi rurali e dei preesistenti vigneti, nonché l'utilizzo dell'immobile per attività locativa e, quin- di, completamente diversa da quella di coltivazione del fondo, prevista dal contratto di affitto agrario, hanno costituito grave inadempimento, che giustificava la ri- soluzione del rapporto ex art. 5 1. 203/82. Premesso che l'accertamento della gravità dell'inadempimento è in ogni caso, per la natura fat- tuale della stessa, compito del giudice del merito, che ha, nella specie, in tal modo validamente giustificato il proprio convincimento circa detta gravità, in tanto, peraltro, potrebbe ritenersi consentita una diversa de- stinazione ed un diverso uso di un fabbricato rurale, quali pretesi dalla ricorrente, in quanto realizzati al fine di conseguire una più conveniente e razionale con- duzione del fondo ed un incremento produttivo, ovvero nella misura in cui restano nell'ambito di una finalità volta a migliorare l'attività agricola svolta. Risulta- 7 ti, questi, che nella fattispecie non è dato sorgere (né, d'altronde, risultano dimostrati, non potendo a ciò valere il mero richiamo agli accertamenti del ctu), visto che l'attività della SE si è concretata nella immutazione di un fabbricato rurale (realizzandovi quartini, di cui affittava una buona parte durante la stazione estiva) e di un vigneto (realizzando in sua vece due capannoni), ciò che, secondo l'iter logico della sentenza impugnata, integrava la violazione dell'obbligo di conservazione del fondo. Ed infatti la libertà di iniziativa economica di cui gode l'affittuario ai sensi dell'art. 10 1. n. 11/1971 trova comunque limite nel correlativo obbligo dello stesso affittuario di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica voluta dal concedente (cfr. Cass. n. 1885/1994). Il ricorso deve essere dunque rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e SO- 11 29 no liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- I te alle spese, liquidate in L.50.000 €25,83, oltre L. 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 O A T L T . R L , 2.000.000 per onorariciporiad E 1032,92 A N O ' A B S L - 3 E I L 7 P E D - S D 8 I Così deciso, il 12.10.2001. A - I N T 1 S S G 1 N O O E IL PRESIDENTEPRESIDENTE P S E A IL CONSIGLIERE EST. I M G D I A fonate Calabrese G E A , E O D L O T R E T IL CANCELLIERE C1 I T T A S R I L N I G L E D S Gina GasollCasol E E R E O D