Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2013, n. 45140
CASS
Sentenza 23 aprile 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Non è applicabile al procedimento di prevenzione la disposizione di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. - che prevede la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - trattandosi di disposizione dettata per il procedimento penale di cognizione, mentre il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è soggetto ad una disciplina autonoma - che trova la sua fonte nel D.Lgs. n. 159 del 2011 succeduto alla previgente disciplina contenuta nell'art. 4 della l. n. 1423 del 1956 - rispetto a quella prevista dal codice di rito.

In tema di procedimento di prevenzione - relativo a confisca concernente anche beni intestati a figli minori del proposto in quanto ritenuti riconducibili a quest'ultimo - non sussiste la nullità della "vocatio in ius" del minore, qualora l'avviso di fissazione dell'udienza - notificata al proposto, in qualità di genitore dello stesso minore - non sia, invece, notificato al curatore speciale di quest'ultimo, nominato per la stipula di un determinato atto negoziale, considerato che il potere di rappresentanza del minore conferito al curatore è limitato al compimento dell'atto per il quale sia nominato, ed è, pertanto, connaturato alla specialità dell'incarico attribuitogli e ininfluente, ai fini del procedimento di prevenzione, del tutto autonomo rispetto all'atto negoziale per la cui stipula il curatore abbia ricevuto la nomina. (Fattispecie in cui il curatore era stato nominato per il rogito di un contratto di donazione di un bene a favore del minore, bene intestato alla madre di quest'ultimo e successivamente sottoposto a confisca).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2013, n. 45140
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45140
    Data del deposito : 23 aprile 2013

    Testo completo