Sentenza 23 aprile 2013
Massime • 2
Non è applicabile al procedimento di prevenzione la disposizione di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. - che prevede la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - trattandosi di disposizione dettata per il procedimento penale di cognizione, mentre il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è soggetto ad una disciplina autonoma - che trova la sua fonte nel D.Lgs. n. 159 del 2011 succeduto alla previgente disciplina contenuta nell'art. 4 della l. n. 1423 del 1956 - rispetto a quella prevista dal codice di rito.
In tema di procedimento di prevenzione - relativo a confisca concernente anche beni intestati a figli minori del proposto in quanto ritenuti riconducibili a quest'ultimo - non sussiste la nullità della "vocatio in ius" del minore, qualora l'avviso di fissazione dell'udienza - notificata al proposto, in qualità di genitore dello stesso minore - non sia, invece, notificato al curatore speciale di quest'ultimo, nominato per la stipula di un determinato atto negoziale, considerato che il potere di rappresentanza del minore conferito al curatore è limitato al compimento dell'atto per il quale sia nominato, ed è, pertanto, connaturato alla specialità dell'incarico attribuitogli e ininfluente, ai fini del procedimento di prevenzione, del tutto autonomo rispetto all'atto negoziale per la cui stipula il curatore abbia ricevuto la nomina. (Fattispecie in cui il curatore era stato nominato per il rogito di un contratto di donazione di un bene a favore del minore, bene intestato alla madre di quest'ultimo e successivamente sottoposto a confisca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2013, n. 45140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45140 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 23/04/2013
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 762
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 23117/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NA, nato a [...] il [...];
avverso il decreto del 09/02/2012 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. OLDI Paolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 9 febbraio 2012 la Corte d'Appello di Roma, confermando l'analogo provvedimento del Tribunale di Latina, ha disposto l'aggravamento della durata, da tre a cinque anni, della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno alla quale AR NA era già sottoposto, perché ritenuto socialmente pericoloso in quanto inserito in un gruppo criminale operante nella zona, legato al clan Di IL che aveva commesso ogni genere di crimini;
ha confermato, altresì, la confisca di beni intestati al AR, alla di lui moglie SA Di IL e ai figli AL AR e AR BE, perché ritenuti tutti riconducibili al proposto.
1.1. Nella motivazione ha osservato quel collegio che, dopo l'applicazione della misura di prevenzione, il AR era stato raggiunto da tre successive ordinanze impositive di misure cautelari coercitive per delitti contro il patrimonio (usura e tentata estorsione); era stata inoltre accertata la ripetuta violazione delle prescrizioni impostegli e la frequentazione di pregiudicati, a riprova del progressivo accrescimento della sua pericolosità.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il proposto, per il tramite del difensore, affidandolo a sei motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente rinnova in questa sede l'eccezione di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio nel procedimento di primo grado, perché notificato a lui stesso quale padre del minore BE AR, anziché al procuratore speciale nominato in funzione del rogito per la donazione allo stesso minore, da parte della madre, del bene poi sottoposto a confisca.
2.2. Col secondo motivo eccepisce la nullità del decreto emesso dal Tribunale di Latina, in quanto non preceduto dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.. A confutazione dell'argomento addotto dalla Corte d'Appello, col rilevare l'inapplicabilità della norma invocata al procedimento di prevenzione, osserva che anche in questo sono compiute attività d'indagine, ancorché non espletate direttamente dall'autorità giudiziaria, la quale s'interessa fin dall'inizio di quanto espletato dal Questore richiedente.
2.3. Col terzo motivo il ricorrente denuncia carenza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello col quale era stata eccepita la violazione del divieto del bis in idem rispetto alle precedenti misure di prevenzione disposte a suo carico negli anni 2002 e 2007; sostiene che la giurisprudenza richiamata nel decreto impugnato non è pertinente alla fattispecie e deduce l'illogicità del ragionamento seguito dalla Corte d'Appello.
2.4. Col quarto motivo deduce carenza di motivazione, e comunque illogicità di essa, in ordine alla ritenuta provenienza illegittima dei beni sottoposti a confisca.
2.5. Analogamente denuncia col quinto motivo carenza, e comunque illogicità, della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di restituzione di monili in oro, che assume essere appartenuti alla famiglia in quanto ereditati dai genitori o frutto di regalie in occasione di battesimi e comunioni dei figli.
2.6. Ancora analoghi vizi di carenza e illogicità di motivazione deduce a carico della statuizione riguardante l'aggravamento della misura personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in ogni sua parte, per le ragioni di seguito esposte.
2. L'eccezione di nullità della vocatio in ius del minore AR BE, per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al "procuratore speciale", è manifestamente infondata. Il potere di rappresentanza del minore conferito dal giudice tutelare al curatore speciale, nominato ai sensi dell'art. 320 c.c., comma 6, per la stipula di contratti in conflitto d'interessi coi genitori, non sopravvive al compimento dell'atto in funzione del quale la nomina è stata deliberata, proprio perché connaturato alla specialità dell'incarico.
Non ha dunque alcun fondamento la pretesa di attribuire a detto curatore la rappresentanza del minore in un procedimento giurisdizionale del tutto autonomo, rispetto all'atto negoziale alla cui stipulazione egli è intervenuto.
2.1. In aggiunta a ciò, è appena il caso di rilevare la contraddittorietà insita nella pretesa del ricorrente di impugnare il decreto in nome e per conto del figlio, pur sostenendo di non essere titolare del potere di rappresentarlo in giudizio.
3. Del pari manifestamente infondata è l'eccezione con la quale il AR deduce la radicale nullità del procedimento di prevenzione, in quanto non preceduto dalla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Come opportunamente osservato dal Procuratore Generale in sede, al generico e tautologico argomentare del ricorrente è agevole replicare che il procedimento applicativo delle misure di prevenzione è soggetto ad una disciplina autonoma rispetto al codice di procedura penale: disciplina che nella legislazione attuale ha la sua fonte normativa nel D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 159, e nel diritto previgente era regolata dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4;
quest'ultimo, applicabile ratione temporis al caso di specie, non prevedeva l'espletamento di indagini preliminari ed espressamente statuiva che il Tribunale provvedesse in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla proposta, osservando - in quanto applicabili - le disposizioni degli artt. 636 e 637 del codice di rito vigente all'epoca della sua promulgazione, riguardanti le modalità di applicazione delle misure di sicurezza.
È, dunque, del tutto fuori luogo il richiamo all'adempimento di cui all'art. 415 bis c.p.p., dettato per il procedimento penale di cognizione.
4. Per ciò che si riferisce alla denunciata inosservanza del divieto del bis in idem, corre l'obbligo di osservare che la - pur sussistente - incongruità della motivazione addotta dalla Corte d'Appello non è causa di annullamento del decreto, in quanto l'eccezione non meritava maggior approfondimento a motivo della sua manifesta infondatezza.
Anche in subiecta materia vale, infatti, il principio a tenore del quale il giudice dell'impugnazione, pur essendo tenuto in linea di principio a dar conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto dei motivi di appello, non è tuttavia obbligato a motivare in ordine al rigetto di istanze improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Sez. 5^, n. 4415 del 05/03/1999, Tedesco, Rv. 213114;
Sez. 5^, n. 7728 del 17/05/1993, Maiorano, Rv. 194868). E che da tale vizio sia affetta l'eccezione sollevata dal AR, ribadita in questa sede, ben si coglie considerando che, nel procedimento di prevenzione, la preclusione derivante dal giudicato opera soltanto rebus sic stantibus: con la conseguenza per cui, al sopravvenire di nuovi fatti (che possono anche essere di genesi anteriore alla prima decisione, ma emersi successivamente), non soltanto è possibile l'applicazione di una misura in precedenza negata, ma anche l'aggravamento di una misura già inflitta (v. ex multis Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 - dep. 08/01/2010, Galdieri, Rv. 245176; Sez. 1, n. 33077 del 21/09/2006, Ingrosso, Rv. 235144; Sez. 1^, n. 43569 del 07/10/2004, Stella, Rv. 230267).
4.1. La decisione impugnata da conto della sopravvenienza di nuovi fatti indicatori della accresciuta pericolosità sociale del AR, per cui la regula iuris testè ricordata è stata correttamente applicata.
5. L'inammissibilità, infine, per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso volti a denunciare carenza di motivazione in ordine alle questioni sollevate coi motivi di appello, attinenti alla ritenuta provenienza illegittima dei beni sottoposti a confisca, alla richiesta di restituzione di monili in oro e all'attualità della pericolosità sociale del proposto, agevolmente si coglie alla lettura del decreto impugnato nelle pagine da 7 a 10, ove sono diffusamente illustrate - a dimostrazione dell'insussistenza del vizio lamentato - le ragioni per le quali la Corte d'Appello ha disatteso la linea difensiva del AR sui punti in questione.
5.1. La denuncia alternativa di illogicità della motivazione non può, invece, trovare ingresso nel procedimento di prevenzione, nel quale il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, in virtù di quanto disposto dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11. E, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto doversi ricondurre al vizio di violazione di legge quei casi in cui la motivazione sia del tutto carente (Sez. 6^, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277) o caratterizzata da enunciazioni talmente apodittiche e prive di costrutto logico, da rivelarsi soltanto apparente (Sez. 6^, n. 15107/04 del 17/12/2003, Criaco, Rv. 229305), siffatto principio non è certamente invocabile nel caso di specie, nel quale - come si è visto or ora - la motivazione del provvedimento impugnato si è soffermata su tutti i temi necessari a dar conto delle ragioni della determinazione assunta, trattandoli con argomentazioni articolate e di immediata comprensibilità.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2013