Sentenza 23 marzo 2004
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti occorre che la condotta dell'agente, per il contesto in cui si realizza e per il contenuto delle espressioni utilizzate, sia idonea a conseguire l'effetto di indurre i destinatari delle esortazioni all'uso delle suddette sostanze, anche se in concreto l'uso non si verifichi. (Nel caso di specie la condotta di istigazione è consistita nel fornire agli acquirenti dettagliate indicazioni sulle modalità di coltivazione di semi di "cannabis sativa" per ottenere piante idonee a produrre sostanza stupefacente).
Commentari • 6
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1. È stata rimessa alle Sezioni unite la seguente questione : « Se, ai fini della configurabilità del reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti, sia sufficiente la pubblicizzazione di semi di piante idonee a produrre dette sostanze, con l'indicazione delle modalità di coltivazione e la resa, oppure siano necessari il riferimento diretto alla loro qualità e la prospettazione dei benefici derivanti dal loro uso ». La discussione del ricorso è stata fissata per l'udienza del 18 ottobre 2012 . Come si può leggere nell'ordinanza di rimessione, sul reato di istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti, quando sia realizzato attraverso la propaganda, a fini di vendita, di …
Leggi di più… - 2. Agevolazione, istigazione, proselitismo, induzione e propaganda pubblicitaria nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 25 febbraio 2025
L'agevolazione dell'uso di sostanze illecite Art. 79 commi 1 e 2 TU 309/90 “Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze ed i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'Art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso Art. 14 Chiunque, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2004, n. 22911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22911 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 23/03/2004
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - N. 584
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 044895/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'LO NO N. IL 09/10/1971;
avverso ORDINANZA del 20/10/2003 TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Sentito il difensore avv. Giuseppe Campanelli che ha chiesto l'accoglimento;
FATTO E DIRITTO
Con atto del 12.11.2003 IR D'NG ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 20.10.2003 del Tribunale del riesame di L'Aquila che ha confermato il decreto l. 10.2003 del Procuratore della Repubblica di L'Aquila, con il quale si disponeva il sequestro, quale corpo del reato, di numerose bustine di semi di cannabis sativa con indicazioni e consigli per la relativa coltivazione in relazione ai reati di cui - agli artt. 81 cpv. c.p. e 82, primo ed ultimo comma D.P.R. 309/90 in quanto nel fornire agli acquirenti dettagliate indicazioni circa le modalità di coltivazione al fine di far sì che ottenessero piante idonee a soddisfare la richiesta di stupefacente;
nel fornire altresì strumenti per la coltivazione ottimale dei semi in parola, dava corso ad attività di istigazione, proselitismo ed induzione alla coltivazione e diffusione di sostanze droganti. di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73, co. 4^, D.P.R. 309/90 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di titolare del negozio "Hempatia" deteneva per la vendita e quindi cedeva a numerosi acquirenti con la consapevolezza dell'utilizzazione a fine di coltivazione, semi di cannabis sativa. Accertato in L'Aquila nel mese di settembre 2003.
Lamenta in primo luogo il ricorrente la violazione dell'art. 606, lett. B), c.p.p., in relazione agli artt. 14, 73 e 82 D.P.R. 309/90
ed all'art. 1, lett. B), della legge 412/74 siccome l'istigazione, l'induzione, il proselitismo sono configurabili unicamente in relazione all'uso e non anche alla coltivazione, ed inoltre i semi di cannabis sativa non possono considerarsi sostanze droganti, in quanto espressamente esclusi dalla nozione legale di cannabis come enunciata dalla legge 412, che considera ricomprese nel termine le sommità fiorite o fruttifere della pianta, esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici, tanto che la giurisprudenza esclude la fattispecie criminosa di cui all'art. 73 nel possesso dei soli semi (Cass., 2^, 1.9.1988, n. 10496). Il Tribunale del riesame ha poi integrato il capo d'imputazione sostenendo che le indicazioni che il D'NG ha fornito alla CO erano finalizzate alla produzione di droga e sostanzialmente al suo consumo, integrando così il capo d'imputazione: se suo compito è quello di valutare il fumus, ovvero l'astratta sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, non poteva spingersi a valutazioni sostanziali ed ad interventi additivi creando appendici all'imputazione.
Lamenta ancora il ricorrente la violazione della stessa norma in relazione agli artt. 26, 28, 73 e 82 del D.P.R. 309, ed all'art. 324 c.p.p. essendosi fatto ricorso all'analogia, vietata nel diritto penale: nell'ordinanza impugnata il giudice a quo ha ritenuto che l'imputazione di cui alla lettera B) riguarda specificamente la cessione dei semi e non la coltivazione, e quindi oggetto d'imputazione sono i semi e non la coltivazione, come invece afferma erroneamente il Tribunale mutando la contestazione sul rilievo che i semi non sono utilizzabili diversamente, cosa non conforme a realtà, e ritiene configurabile il concorso del D'NG nel reato di coltivazione ascrivibile alla Del CO, persona che non risulta indagata e che ben avrebbe potuto essere autorizzata a coltivare piante di cannabis (artt. 17 e 26 del T.U. sugli stupefacenti). In più, si sostiene, in un diritto penale ispirato a criteri di laicità e di dannosità sociale del comportamento da incriminare le azioni di induzione e proselitismo possono rilevare penalmente solo se si verifichi l'uso. Osserva questa Corte che le doglianze sono infondate, ove si consideri che, come esattamente ha rilevato il Tribunale del riesame, la coltivazione ha inevitabilmente il fine dell'uso, di tal che parlare di induzione alla coltivazione è equipollente a parlare di induzione all'uso: significativo è che il ricorrente si adoperi per dimostrare che la detenzione dei semi ben può avere altro fine diverso dalla coltivazione, ma non tenta una simile dimostrazione quanto allo sbocco ineluttabile della coltivazione nell'uso.
Nè si parli di analogia in malam partem trattandosi di questione di interpretazione semantica: quindi, se è vero che il Tribunale del riesame secondo la prevalente giurisprudenza (ma v. in senso contrario Cass. 16.11.1993, Bonelli, in Giust. pen. 1994, 3^, c. 81) non può modificare l'imputazione, la mera interpretazione dell'imputazione non può considerarsi modifica.
Analogamente non induce a diversa soluzione il riferimento al valore del termine "proselitismo" (che non richiede, al pari dell'induzione, ai sensi dell'art. 82 la pubblicità) derivato da " proselito" che è sinonimo di seguace, con valore ideologico piuttosto che operativo (di tal che è irrilevante se l'indagato faccia uso di stupefacenti), ma quand'anche ciò non fosse, è indubitabile il valore del termine "induzione".
Quanto poi al principio di offensività in concreto di ogni singola fattispecie, argomento oggetto di ricorso, non è vero che per la sussistenza del reato di cui all'art. 82 debba aversi l'uso, ma è necessario che la condotta dell'agente (in rapporto al contesto in cui si svolge ed al contenuto delle espressioni - verbali, scritte, simboliche - utilizzate) sia idonea concretamente a conseguire l'effetto di indurre i destinatari delle esortazioni all'uso delle suddette sostanze (Cassazione penale, sez. 6^, 5 marzo 2001, n. 16041, Gobbi e altro). Quanto poi alla doglianza relativa all'orario della perquisizione, il ricorrente è carente d'interesse: anche a prescindere dal fatto che ciò di cui si duole è il sequestro e non la perquisizione, il sequestro ha riguardato beni rinvenuti nell'esercizio commerciale, presso il quale le operazioni sono iniziate alle ore 19.10, e - premesso che comunque un vizio della perquisizione non inficerebbe il sequestro - non si vede quale interesse possa far valere il D'NG in relazione al thema deddendum circa un'eventuale violazione di orario di una perquisizione che ha dato esito negativo. Con un ultimo motivo si duole il ricorrente della mancata indicazione dei nominativi degli operanti, ma non vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute. La nullità del verbale ex art. 142 c.p.p. inficerebbe l'atto. V'è da dire in contrario che il verbale degli atti di p.g., per effetto dell'art. 357 c.p.p., che rinvia all'art. 373 dello stesso codice, il quale al secondo comma rinvia per le modalità all'art. 135, ma non anche per la sanzione di nullità prevista dall'art. 142. In ogni caso non v'è incertezza assoluta, che sussiste quando vi sia il dubbio se l'atto sia stato compiuto da un soggetto piuttosto che da un altro o se sia stato presente un soggetto oppure un altro, cosa che crea uno stato d'incertezza assoluta, non anche quando il nome non sia leggibile, cosa che crea al più un problema d'identificazione, vale a dire di incertezza relativa e soggettiva, potendo essere altri in grado di leggere il nome. Ciò è oltretutto in linea con lo spirito della riforma, che ha ritenuto di limitare la nullità ai casi in cui è stato leso un diritto sostanziale delle parti, cosa comprovata dall'eliminazione dalle cause di nullità della mancanza della data.
In ogni caso, comunque, dal verbale dell'udienza camerale di riesame del 20.10.2003 non risulta che la difesa abbia sollevato questione di nullità del verbale di perquisizione e sequestro, come sostiene il ricorrente, di tal che -non essendo stata sollevata la questione subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti ogni eventuale nullità sarebbe sanata (Cass. 24.7.1993, n. 2902, Turiano, in A.N.P.P. 1004, p. 95). Il ricorso va pertanto rigettato, ed il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004