Sentenza 12 giugno 2013
Massime • 1
Viola il principio di correlazione fra accusa e sentenza la decisione con cui venga dichiarata l'abitualità a delinquere, se non siano stati previamente contestati all'imputato gli elementi che ne fondano l'esistenza. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione, la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza della causa estintiva, in ragione di una precedente dichiarazione di abitualità nel delitto pronunciata dal magistrato di sorveglianza e risultante dal certificato penale, ma non contestata nel processo "de quo").
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: apre un conto con il nome del beneficiario di un assegno rubato e lo versa, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2023
La massima Integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di delittuosa provenienza, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, sostituendo, in tal modo, il valore degli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, di sostituzione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme costituenti il controvalore del titolo (Cassazione penale , sez. II , 16/12/2022 , n. 4853). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2013, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 12/06/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 1836
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 6321/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA AN N. IL 07/01/1970;
avverso la sentenza n. 51/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 15/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, Dr. Giovanni D'Angelo, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. AL NC era tratto a giudizio davanti al Tribunale di Pordenone per rispondere di ricettazione di un'auto, ma, a seguito della confessione di essere stato l'autore del furto, con la descrizione delle circostanza del fatto (impossessamento delle chiavi, forzando la porta di ingresso di un hotel), il pubblico ministero mutava il capo di imputazione ed il Tribunale, in accoglimento di eccezione della difesa, dichiarava la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Udine, con trasmissione degli atti alla relativa Procura.
2. Con sentenza del 4 ottobre 2011, il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di AL NC per il delitto di furto aggravato, con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.
Il Tribunale calcolava il termine di prescrizione in dieci anni, secondo il nuovo regime della prescrizione, più favorevole, conseguente alla L. n. 251 del 2005, cui dovevano aggiungersi 3 mesi e 20 giorni, per effetto dei rinvii del dibattimento per impedimento del difensore o dell'imputato del 14 gennaio 2010, del 15 marzo 2011 e del 10 maggio 2011.
2. A seguito di appello del Procuratore generale di Trieste, la Corte d'appello, con sentenza del 15 novembre 2012, condannava l'imputato alla pena di giustizia, considerando che, per effetto della dichiarazione di abitualità nel reato e risultante dal certificato penale dell'imputato (ordinanza del magistrato di sorveglianza di Padova del 26 maggio 2005 e ordinanza del magistrato di sorveglianza di Udine del 7 dicembre 2006) la durata del termine andava determinata in 12 anni, oltre ai 3 mesi e 20 giorni di sospensione già calcolati.
3. Contro la decisione della Corte d'appello di Trieste propone ricorso per cassazione l'imputato, affidato a tre motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E, in relazione all'art. 129 c.p.p., per mancanza, insufficienza e illogicità della motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni che avrebbero imposto il proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art.129 c.p.p., ed in ordine agli elementi del reato contestato di furto aggravato;
b) violazione degli artt. 102 e 103 c.p.p., poiché la sentenza di condanna, nel riformare la decisione di primo grado di prescrizione del reato, sul presupposto che la qualifica di delinquente abituale dell'imputato comportava il raddoppio dei termini di prescrizione, non ha tenuto conto del difetto di contestazione dello stato di abitualità; ne' la stessa può essere presunta, poiché, pur ricorrendone i presupposti, va accertata all'attualità;
c) violazione di legge penale in relazione all'art. 625 c.p., n. 2, poiché negli atti non vi erano elementi atti a suffragare la prova della sussistenza all'aggravante della violenza sulle cose. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, relativi a vizio di motivazione della sentenza di appello sugli elementi del reato e sulla circostanza aggravante sono inammissibili, attesa la evidente genericità.
1.1 La sentenza della Corte territoriale è ampiamente e diffusamente motivata;
in essa si fa riferimento alla confessione dell'imputato, all'udienza del 25 febbraio 2010 davanti al Tribunale di Pordenone, sostanzialmente suffragata da numerosi altri elementi probatori (l'intero fascicolo investigativo, comprensivo della denuncia di furto, era stato acquisito sull'accordo della parti davanti al giudice incompetente per territorio, e dunque era utilizzabile ai sensi dell'art. 26 c.p.p.). Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante, questa è dedotta dal narrato della persona offesa, secondo la quale la porta di ingresso dell'hotel era stata forzata;
a fronte di ciò, il ricorrente si limita a denunciare una carenza motivazionale e ad invocare la propria versione dei fatti, smentita dalle risultanze istruttorie, circa l'insussistenza dell'aggravante contestata. Non è poi chiaro il richiamo all'art. 129 c.p.p., formulato nel primo motivo, in presenza di una sentenza di condanna.
2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.
2.1 Dal certificato penale del AL emerge effettivamente un'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Padova, irrevocabile dal 26 giugno 2005, con la quale era dichiarata l'abitualità nel reato ed era applicata la libertà vigilata per un anno, ed una successiva ordinanza del magistrato di sorveglianza di Udine del 7 dicembre 2006, che dichiarava applicabile la misura di sicurezza, a norma dell'art. 679 c.p.p.; ciò però non è sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di delinquente abituale, in difetto di preventiva contestazione.
2.2 Come è noto il codice penale prevede due diverse tipologie di abitualità che, comuni nelle conseguenze giuridiche, divergono per le fonti e ragioni della corrispondente dichiarazione - la presunzione di legge per l'una (art. 102 c.p.) e l'apprezzamento del giudice per l'altra (art. 103 c.p.) - nonché per i presupposti di fatto e diritto - i precedenti qualificati per la prima (art. 102 c.p.), la dedizione al delitto desunta, per il recidivo reiterato che riporti altra condanna, dalla specie e gravità dei delitti, dal tempo della loro commissione, da condotta e genere di vita, e dalle altre circostanze indicate dal capoverso dell'art. 133 c.p. per la seconda.
In entrambi i casi, però, perché il giudice del dibattimento possa dichiararla (o possa farlo il magistrato di sorveglianza, allorché l'abitualità nel reato non sia stata dichiarata con la sentenza del giudice della cognizione;
Sez. 1, n. 6646 del 05/02/2008, Cicero, Rv. 239307), è necessaria la previa contestazione degli elementi che ne fondano l'esistenza.
2.2 Secondo l'insegnamento di questa Corte, infatti, viola l'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. C (o l'art. 552, comma 1, lett. C, in caso di decreto di citazione diretta a giudizio) in relazione all'art. 522 c.p.p., la sentenza di condanna con la quale venga ritenuta l'abitualità a delinquere, se questa non sia stata contestata all'imputato (Sez. 4, n. 17623 del 05/03/2009, Marongiu, Rv. 243989;
con riferimento specifico all'ipotesi di cui all'art. 102 c.p., in caso di contestazione dell'altra ipotesi, Sez. 5, n. 27765 del 15/04/2010, Colecchia, Rv. 247887; con riferimento al caso inverso, Sez. 1, n. 13016 del 21/02/2006, Anaclerio, Rv. 233727). Gli artt. 429 e 552 c.p.p. prevedono, infatti, l'obbligo di indicare, in forma chiara e precisa, il fatto e le circostanze dalle quali possa derivare l'applicazione delle misure di sicurezza, che conseguono appunto alla menzionata declaratoria dell'abitualità. Solo a seguito di una completa contestazione viene instaurato il contraddittorio e l'interessato è messo in grado di svolgere interamente la sua difesa ed a tal fine non è sufficiente (come nella specie) che nell'imputazione sia menzionata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale (Sez. 6, n. 17884 del 02/04/2009 - dep. 29/04/2009, NC, Rv. 243526).
2.3 Per queste ragioni va disatteso il diverso orientamento espresso recentemente da altra Sezione (Sez. 4, n. 32737 del 24/05/2012, Pittao, Rv. 253156), con riferimento all'abitualità nelle contravvenzioni, la quale ha affermato che in materia il potere discrezionale del giudice può essere esercitato anche in assenza di richiesta del P.M., quando il giudicante ritenga che, in presenza delle condizioni previste dalla norma, il colpevole sia dedito al reato.
3. La fondatezza del secondo motivo di ricorso implica la declaratoria di prescrizione del reato, poiché, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la causa estintiva è maturata il 7 agosto 2011, in data anteriore alla stessa sentenza del Tribunale di Udine, considerate anche le sospensioni conseguenti ai rinvii del dibattimento per tre mesi e venti giorni, per impedimento del difensore.
3.1 In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014