Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2009, n. 17623
CASS
Sentenza 5 marzo 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È nulla "in parte qua" per difetto di contestazione la sentenza di condanna con la quale venga ritenuta l'abitualità a delinquere, se questa non sia stata contestata all'imputato con l'enunciazione non solo della recidiva reiterata ma anche di tutti gli ulteriori elementi, indicati dall'art. 133 cod. pen., sui quali l'accusa intende fondare la sua richiesta.

Commentari2

  • 1Riciclaggio: apre un conto con il nome del beneficiario di un assegno rubato e lo versa, condannato
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2023

    La massima Integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di delittuosa provenienza, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, sostituendo, in tal modo, il valore degli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, di sostituzione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme costituenti il controvalore del titolo (Cassazione penale , sez. II , 16/12/2022 , n. 4853). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema …

     Leggi di più…

  • 2Giudice può riqualificare la contestazione per messa alla prova (Cass. 36752/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2009, n. 17623
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17623
Data del deposito : 5 marzo 2009

Testo completo