Sentenza 21 febbraio 2006
Massime • 1
Con riferimento alla dichiarazione di abitualità nel reato, l'applicazione dell'art. 103 cod.pen., in sostituzione del contestato art. 102 stesso codice, determina mancanza di correlazione tra la contestazione e la pronuncia, che impone l'annullamento della dichiarazione di abitualità con conseguente eliminazione della misura di sicurezza. (Fattispecie in cui la Corte, pur ribadendo il principio, ha tuttavia, rigettato il ricorso sul rilievo che dallo svolgimento del procedimento poteva desumersi come il diritto di difesa del prevenuto - alla cui tutela l'art. 521 è diretto - fosse stato comunque garantito avendo il difensore di fiducia espressamente concluso sia con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 102 cod.pen., sia con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 103 cod.pen.).
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: apre un conto con il nome del beneficiario di un assegno rubato e lo versa, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2023
La massima Integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di delittuosa provenienza, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, sostituendo, in tal modo, il valore degli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, di sostituzione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme costituenti il controvalore del titolo (Cassazione penale , sez. II , 16/12/2022 , n. 4853). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2006, n. 13016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13016 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 21/02/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 665
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 022231/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANACLERIO FRANCESCO, N. IL 08/07/1961;
avverso ORDINANZA del 15/03/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Antonio Mura, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Trattasi di ricorso avverso l'ordinanza in data 15/03/2005, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'appello avanzato dal condannato in intestazione nei confronti dell'ordinanza 27/05/2004 del Magistrato di Sorveglianza di quel capoluogo, dichiarativa dell'abitualità a delinquere.
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa, essendo stata dichiarata dal Magistrato di Sorveglianza l'abitualità nel delitto ai sensi dell'art. 103 c.p. ("abitualità ritenuta dal giudice") in un procedimento instaurato per la dichiarazione di "abitualità presunta dalla legge" ex art. 102 c.p.. Il Tribunale di Sorveglianza ha disatteso l'eccezione, affermando che "il thema probandum è esattamente identico e spetta comunque al magistrato l'inquadramento nella fattispecie giuridica esatta". In linea di diritto l'enunciazione del Collegio territoriale non è condivisibile. Tuttavia, la questione in rito sollevata dall'impugnante non può ugualmente essere accolta. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, "con riferimento alla dichiarazione di abitualità nel reato, l'applicazione dell'art. 103 cod. pen., in sostituzione del contestato art. 102 c.p., determina mancanza di correlazione tra la contestazione e la pronuncia, che impone l'annullamento della dichiarazione di abitualità con conseguente eliminazione della misura di sicurezza" (Sez. 2^, 13/06/1991 n. 5416, ric. P.M. in proc. Francescon, n. 187126; cfr. pure Sez. 2^, 31/01/2000 n. 1839, Franzoi, n. 215396). Le due ipotesi differiscono, infatti, per profili essenziali: sicché dev'essere assicurata al condannato l'effettiva esplicazione del diritto di difesa e, quindi, del contraddittorio sull'effettivo oggetto della decisione richiesta nei suoi confronti.
Nel caso di specie, l'atto introduttivo della procedura - ossia la "richiesta di dichiarazione di abitualità" presentata dal Procuratore della Repubblica di Monza al Magistrato di Sorveglianza di Milano è, invero, singolare. Esso reca in epigrafe l'indicazione dell'art. 103 del codice penale, ma contiene poi un'argomentazione ed una richiesta finale riferite all'art. 102 c.p.. A sua volta, il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fissata dal Magistrato di Sorveglianza milanese per il 27 maggio 2004, reca l'indicazione generica, quale oggetto del procedimento, della "applicazione della misura di sicurezza di delinquente abituale".
I dati decisivi, peraltro, si rinvengono nel verbale di udienza, all'esito della quale fu emessa la dichiarazione di abitualità poi contestata dal condannato. Risulta, anzitutto, che dinanzi al Magistrato di Sorveglianza comparve personalmente l'Anaclerio, assistito dal difensore di fiducia;
e quest'ultimo formulò espressamente le proprie conclusioni con riguardo tanto all'art. 102 c.p., quanto all'art. 103 cod. pen.. Appunto con riferimento alla seconda disposizione il difensore sostenne non doversi dichiarare l'abitualità, "mancando i presupposti, nel merito". Dall'assenza di eccezioni - ed anzi dall'evidente accettazione del contraddittorio - si può desumere che il diritto di difesa ha avuto modo di esplicarsi appieno, in concreto, proprio rispetto al dettato normativo del quale il giudice ha poi fatto effettiva applicazione nel provvedimento conclusivo.
È pacifico che la disciplina in tema di correlazione fra la contestazione e la pronuncia ha lo scopo di assicurare il contraddittorio e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa. Proprio in ragione di tali finalità si esclude, in linea di principio, che la normativa vada interpretata in senso rigorosamente formale (cfr., ad esempio, in tema di correlazione fra accusa e sentenza, Cass., Sez. 6^, 14/01/1999 n. 2642, Catone, n. 212803): con la conseguenza che essa può ritenersi violata soltanto nelle ipotesi in cui si sia determinata incertezza o, comunque, concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie, i rilievi dianzi svolti consentono di escludere totalmente la lamentata lesione dei diritti difensivi. Il relativo motivo di ricorso dev'essere, quindi, respinto. Resta da osservare che la motivazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza da conto adeguatamente delle ragioni di merito della decisione, in linea con le considerazioni a sua volta argomentatamente svolte dal Magistrato di Sorveglianza. Non potendo tale motivato apprezzamento essere riespletato nella presente sede processuale di legittimità, risulta inammissibile il secondo motivo di ricorso, contenente deduzioni che si risolvono in censure in punto di fatto dell'impugnato provvedimento.
Il ricorso va perciò rigettato, con le pronunce consequenziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006