Sentenza 24 maggio 2012
Massime • 1
Ai fini della dichiarazione di abitualità non è necessaria la richiesta del pubblico ministero o la contestazione della recidiva, trattandosi di un potere discrezionale che viene esercitato quando il giudice ritenga che, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il colpevole sia dedito al reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2012, n. 32737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32737 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2012 |
Testo completo
32737/12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Udienza Pubblica del 24.05.2012 Sentenza n. 862/2012 REG. GEN. n. 15539/2012 23119/2011 Composta dal Sigg.ri dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO Presidente dott. GIACOMO FOTI Consigliere Consigliere Rel. dott. CLAUDIO D'ISA dott. LUISA BIANCHI Consigliere dott. GIUSEPPE GRASSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: IT VA n. il 4.01.1961 avverso la sentenza n. 210/11 della Corte d'Appello di Trieste del 9.02.2011. Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA del 24 maggio 2012 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Francesco Maria Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO IT VA ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste, indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della sentenza di condanna, emessa nei suoi confronti il 25.11.2009 dal Tribunale di Pordenone sezione distaccata di S.Vito al Tagliamento, in ordine al reato di cui all'art. 186, 2° comma lett. c) C.d.S., ha revocato la confisca del veicolo disposta dal giudice di primo grado he confermato nel resto la sentenza di primo grado. Con un primo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena rilevandosi che la diretta proporzionalità tra tasso alcolemico e pena inflitta, diversamente da come ritenuto in sentenza, non possa costituire valida base tecnico-giuridica di giustificazione del quantum della pena, in quanto, di per sé, non può essere ritenuta elemento tale da connotare la condotta dell'agente in termini di maggiore o minore pericolosità senza che vi siano elementi ulteriori a determinare in maniera più specifica la fattispecie. Con il secondo motivo si denuncia altro vizio di motivazione con riferimento alla qualifica di contravventore abituale non essendo sufficiente legittimare tale dichiarazione sulla semplice lettura del certificato penale. Con il terzo e quarto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 186, co. 9 bis del C.d.S.; la Corte d'Appello ha ritenuto di non ammettere l'imputato al beneficio della conversione della pena inflitta in lavori di pubblica utilità in quanto la nuova normativa che lo prevede non è più favorevole per l'imputato. Si obietta che l'applicabilità di tale la previzi disposizione normativa risulta del tutto indipendente dal teriomeno di cui all'art. : 2 cod. pen., la norma è più favorevole ed è direttamente applicabile non essendo legata alla nuova formulazione del comma 2 dell'art. 186 C.d.S.. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso va rigettato per la infondatezza dei motivi esposti. Quanto al primo motivo si osserva che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. (V. per tutte: Cass., Sez. 4^, 13 gennaio 2004, Palumbo) A ciò dovendosi aggiungere che non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la 2 个 scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Cass., Sez. 4^, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri). Nella specie, risulta evidente che il potere discrezionale in punto di trattamento dosimetrico, alla luce della pena inflitta, è stato dal giudice correttamente esercitato, con riferimento alla gravità del reato, determinato dal notevole tasso alcolemico, ma anche globalmente dalla "perdurante violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale che è chiaramente sintomatica della pericolosità specifica del soggetto", ancorché tale motivazione sia stata posta alla base del rigetto della concessione delle attenuanti generiche, così dimostrando di aver tenuto conto degli elementi indicati nell'art. 133 c.p.. Relativamente al secondo motivo la Corte distrettuale ha dato puntuale corretta risposta laddove ha ricordato che l'art. 104 cod. pen. non prevede che la dichiarazione di abitualità debba essere pronunciata su richiesta del P.M. o dopo che sia stata contestata la recidiva: si tratta di un potere discrezionale del gludice che viene esercitato quando ritenga che, in presenza delle condizioni previste dalla norma, il colpevole sia dedito al reato (Cass. II 15 marzo 1984, Chiapolino, RV 16656; conformi Cass. I 25.5.1976, Franze, RV 134400; Cass. V 9.11.1979, Sergio, RV 144459; Cass. V 28.1.1985, Volpi, RV 168830; Cass. V 1°.2.1985, Moranti, RV 169892). Parimenti infondati sono il terzo e quarto motivo avendo la Corte rigettato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva ex art. 186, co. 9 bis C.d.S. non perché abbia ritenuto non applicabile, quale disposizione più favorevole, quella introdotta dalla novella di cui alla L. 120/2010 circa l'applicabilità della pena sostitutiva, quanto, trattandosi di applicazione discrezionale, ha ritenuto che il ricorrente non ne fosse meritevole motivando che "...la resistenza manifestata dall'appellante a recepire il valore delle norme e ad attenervisi, pur in presenza di molteplici procedimenti penali ed amministrativi, giustifica il diniego ad una sostituzione della pena detentiva sostitutiva". Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 24 maggio 2012. Il Consigliere estensore Il Presidente CalatioClaudio of Isa Carlo Giuseppe Brusco 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 AGO. 2012 CASSAZION IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Giulio Mata TIBERIO