Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) nel caso in cui il giudice sostituisca la declaratoria di abitualità contestata, ex art. 103 cod. pen., con quella ex art. 102 cod. pen., senza il rispetto delle garanzie del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, trattandosi di ipotesi aventi autonome caratteristiche, incompatibili con una automatica fungibilità; ne consegue l'annullamento di detta declaratoria e l'eliminazione della conseguente misura di sicurezza.
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: apre un conto con il nome del beneficiario di un assegno rubato e lo versa, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2023
La massima Integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di delittuosa provenienza, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, sostituendo, in tal modo, il valore degli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, di sostituzione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme costituenti il controvalore del titolo (Cassazione penale , sez. II , 16/12/2022 , n. 4853). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/2010, n. 27765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27765 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 15/04/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - N. 910
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 31903/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CO RA CESARE, N. IL 09/09/1975;
avverso la sentenza n. 2338/2008 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 23/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Martusciello Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Sicari Luigia.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa il 23.1.09, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa il 18.7.2008, ex art. 442 c.p.p., dal Gup del tribunale di Chieti, ritenuta la continuazione tra i reati in ordine ai quali CH EA RE era stato dichiarato colpevole dal primo giudice, in ordine ai reati di furto tentato e consumato, ha rideterminato la pena nella misura di un anno e otto mesi di reclusione e Euro 240 di multa. Ha confermato la dichiarazione di delinquente abituale e la condanna alla misura di sicurezza della colonia agricola per due anni.
Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento all'art. 99 c.p., comma 4: la Corte territoriale non ha dato adeguata giustificazione al riconoscimento della recidiva.
2. violazione di legge in riferimento agli artt. 521 e 522 c.p., art.417 c.p., comma 1, lett. b) e art. 102 c.p.: secondo il ricorrente mancano i presupposti per la declaratoria dell'abitualità, ex art. 102, a fronte della contestata ipotesi ex art. 103 c.p.. L'evidente mancanza di correlazione tra le due ipotesi e la sostituzione dell'abitualità ritenuta dal giudice con quella presunta determinano una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente nullità della dichiarazione di abitualità e della misura di sicurezza.
3. violazione di legge in riferimento all'art. 445 c.p.p., comma 1, in quanto la natura premiale del rito del patteggiamento e il mancato accertamento della responsabilità sono incompatibili con la dichiarazione di abitualità nel reato.
4. mancanza di motivazione sulla ritenuta abitualità: la Corte di appello si limita a un'operazione aritmetica sui presupposti di fatto, eludendo ogni indagine sul versante giuridico e/o umano ai fini di dimostrare la probabilità di commissione di nuovi reati. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito, confermando nella sua decisione le determinazioni e il calcolo contenuti nella sentenza di primo grado (costituenti un unicum, in virtù dell'uniforme apparato logico argomentativi, ha fatto proprio quanto stabilito dal Gup, che, dando atto del potere discrezionale del giudice di applicare o meno l'aumento della pena, nel caso di recidiva reiterata infraquinquennale, ha evidenziato che l'assoluta dedizione al crimine del CH e la sua "specializzazione" criminale impongono di disporre l'aumento, quale logica e naturale conseguenza sul piano sanzionatorio della contestata aggravante.
Il secondo motivo è fondato. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, la due ipotesi di abitualità nel reato hanno autonome caratteristiche che, secondo il rigoroso rispetto del dovere di motivazione e del principio del contraddittorio, sono incompatibili con una loro automatica fungibilità. Pertanto, il mutamento del tipo di abitualità ritenuto in sentenza, rispetto a quello contestato, correlato all'impedimento per la difesa dell'effettiva esplicazione delle sue prerogative e quindi alla violazione del principio del contraddittorio, determina un vizio della doverosa correlazione tra pronuncia e contestazione. Posto che la abitualità ex art. 103 c.p. - contestata al CH - è stata sostituita dai giudici di merito con quella ex art. 102 c.p. senza il rispetto delle garanzie diritto di difesa e del principio del contraddittorio, va dichiarato l'annullamento senza rinvio della relativa declaratoria di abitualità e dell'applicazione della misura dell'assegnazione a colonia agricola che vanno, quindi, entrambe eliminate.
Il riconoscimento della fondatezza di questo motivo, rende superfluo l'esame di quelli successivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei punti relativi alla dichiarazione di delinquenza abituale e alla applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola, dichiarazione e misura, che elimina.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010