Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2020, n. 1863
CASS
Sentenza 23 settembre 2020

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In tema di corruzione, è corretta la riqualificazione giudica del fatto, originariamente contestato come corruzione propria, in quello di corruzione per l'esercizio della funzione, lì dove l'accordo corruttivo si sia formato prima dell'entrata in vigore del novellato art.318 cod. pen., senza che, nella prolungata consumazione del reato, in parte ricadente dopo la predetta modifica normativa, siano stati posti in essere atti contrari ai doveri d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che non viola il principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza la riqualificazione del reato di corruzione propria nel reato di corruzione per l'esercizio della funzione, in quanto il fatto materiale contestato non è mutato, né si è determinata alcuna lesione del diritto al contraddittorio).

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    Delitti contro la P.A.: affinché si configuri il delitto di istigazione alla corruzione ex art. 322, comma 2, c.p., è necessario che l'offerta sia connotata da reale serietà e da specifica idoneità offensiva Corte di cassazione, sezione VI penale, 9 ottobre 2025, n. 40822 (dep. 19 dicembre 2025) Delitti contro la P.A.: se non ci sono corruttori, non c'è corruzione Corte di cassazione, sezione VI penale, 29 settembre 2023, n. 46653 (dep. 20 novembre 2023) Appalti pubblici: non sono fondate le questioni di costituzionalità dell'art. 32, commi 7 e 10, d.l. 90/2014 (misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione) sollevate …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2020, n. 1863
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1863
Data del deposito : 23 settembre 2020

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