Sentenza 28 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9478 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
UBBLICA ITALIANA W Y S R 9 T - 8 - 6 N 8 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I 18 /0 2O Oggetto H S T 0 V L SEZIONE PRIMA Composta dagli I) i .ri Magistrat! Dott. Antonio Presidente SAGGIO R.G.N. 7552/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere Cron. *8485 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 23/04/02 MARZIALE ConsigliereDott. Giuseppe ha pronunciato la seguente S ENTE NZ A sul ricorso proposto da: KA IO YN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE SENARIO 66, presso l'avvocato CRISTINA CHIASSAI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MAMELI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente - 953 -1-
contro
PREFETTURA SASSARI, QUESTURA SASSARI;
intimati avverso l'ordinanza del Tribunale di SASSARI, emessa il 17/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'improcedibilità del giudizio. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 23.12.1999, notificato il 27.12.1999, il Prefetto di Sassari disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di KA TT YN per non aver richiesto, come comma 2 della Legge 40/98, ilprevede l'art. 5 permesso di soggiorno entro il termine di otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia. KA proponeva ricorso avanti al La Tribunale di Sassari che, all'esito del giudizio, lo rigettava, osservando che dalla dichiarazione di e dalla soggiorno dalla medesima sottoscritta depositata in giudizio risultava non Prefettura solo che la stessa si era presentata al Commissariato di Alghero il 13.12.1999, vale a dire cinque giorni prima della data in cui asserisce di essere entrata in Italia, ma che aveva espressamente ammess0 di esservi entrata il 18.11.1999 e Пon già, come invece sostiene, 11 18.12.1999 e che tale circostanza trovava riscontro dal timbro di ingresso in Austria apposto sul passaporto con la data del 18.11.1999 e dalla mancanza di un ulteriore timbro di ingresso in Italia. Rilevava infine che il decreto di espulsione era stato tradotto in tre lingue. 3 Avverso tale provvedimento KA LE YN propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di Censura. Resiste con controricorso 11 Ministero dell'Interno. MOTIVI DELLA DECISIONE Fregiudizialmente si osserva che questa Corte, avendo rilevato che la notifica del ricorso al Frefetto di Sassari era stata effettuata presso la1'Avvocatura Distrettuale anziché presso Prefetturd, nonostante 1'Avvocatura avesse assunto la difesa di detto organo amministrativo nel giudizio di merito, disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza medesima. veniva notificata presso 11 L'ordinanza eletto сіll'atto del rilascio della domicilio procura (studio Cristina Chiassal via Monte Senario 1.66 Roma) e la raccomandata R.R. risulta ritirata 11 2.8.2001 dal titolare di detto studio. Non risultando però che si sia provveduto da parte della ricorrente alla disposta rinnovazione, ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 291 C.C.. 4 Del pari inammissibile deve dichiararsi però controricorso Ministero dell'Interno, del legittimazione passiva dovendosi riconoscere la unicamente al Prefetto e cioè all'organo che ha emesso il provvedimento impugnato. Sussistono le condizioni, sulla base della reciproca soccombenza di ordine processuale, per una totale compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibili il ricorso ed 11 controricorso. Compensa le spese. Roma, 23.4.2002 Il Consigliere est. Il Presidentę тят иск Mgo Rivets S CONTE SUTT ONE Pr IL CY Andre 7 CANCELLIERE N 0 I V 0 E 3 1 N 9 - 8 - I 8 G N 8 E V S C U N E N I S O O 5