Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 2
La nullità dell'interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida dell'arresto non determina la nullità dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, siccome questa è provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida, ma determina esclusivamente la necessità di compiere valido interrogatorio nel termine previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura.
Nel procedimento di riesame non sono deducibili, né rilevabili d'ufficio, questioni di inefficacia della misura diverse da quelle concernenti l'inosservanza dei termini stabiliti dai commi quinto e nono dell'art. 309 cod. proc. pen., almeno quando non siano proposte censure sulla legittimità dell'ordinanza genetica del titolo custodiale.
Commentario • 1
- 1. Assenza dell’interprete e forza maggiore: resta l’obbligo di interrogatorio entro cinque giorni, pena l’inefficacia della custodia cautelare (Cass. Pen. n.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 agosto 2025
La sentenza in commento affronta una rilevante questione in materia di misure cautelari personali: l'incidenza di una causa di forza maggiore – nella specie, l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete per un imputato non italofono – sull'adempimento dell'obbligo di interrogatorio di garanzia. La Corte di cassazione, pur riconoscendo che la “forza maggiore” può legittimare lo svolgimento dell'udienza di convalida senza l'esame dell'arrestato, riafferma con nettezza che tale circostanza non sospende né elide l'obbligo di procedere all'interrogatorio entro il termine perentorio di cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura, ai sensi dell'art. 294 c.p.p. Il caso Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2013, n. 6761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6761 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente - del 07/11/2013
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1709
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 32817/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI RI N. IL 13/02/1957;
avverso l'ordinanza n. 1695/2013 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 27/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DI POPOLO Angelo, rigetto. RITENUTO IN FATTO
1. AL IO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, in data 27-6-13, che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Civitavecchia, in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in relazione alla detenzione di 3,268 kg di hashish.
2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), artt. 185 e 302 c.p.p. e art. 390 c.p.p., comma 2, poiché, con la richiesta di riesame, si era lamentata l'omessa comunicazione al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto del ricorrente, benché fosse nota alla Procura di Civitavecchia, fin dal 13-6-13, ed all'ufficio del Gip, fin dalle ore 7,12 del 14-6-13, l'esistenza della nomina del difensore di fiducia da parte della sorella dell'indagato. Si è pertanto determinata una nullità a regime intermedio, sia dell'ordinanza di convalida dell'arresto che del provvedimento cautelare, essendo nullo l'interrogatorio di garanzia compiuto in mancanza di previo avviso al difensore di fiducia validamente e tempestivamente nominato. Tale nullità, equiparata, agli effetti di cui all'art. 302 c.p.p., alla mancata esecuzione dell'interrogatorio, determina la perdita di efficacia della custodia cautelare, stante la stretta ed immediata relazione di dipendenza esistente tra l'ordinanza di convalida dell'arresto e quella di applicazione della misura cautelare. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La doglianza non può trovare ingresso in questa sede. E possibile infatti devolvere alla cognizione del Tribunale, in sede di riesame, e successivamente di questa suprema Corte esclusivamente vizi dell'ordinanza genetica. Il procedimento di riesame è infatti preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare e non anche di quelli incidenti sulla sua persistente efficacia (Sez. Un. 5-7-1995 n 26, Galletto;
Sez 2, 13-10- 2005 n 41044, rv. n. 232697). Nel caso di specie, non viene dedotto un vizio dell'ordinanza genetica poiché la nullità dell'udienza di convalida, dell'interrogatorio espletato nel corso di quest'ultima e del provvedimento di convalida dell'arresto non si trasmette all'ordinanza applicativa della misura cautelare (Sez Un. 14-7-1999 n 17, Salzano, Cass. pen 2000, 342; Sez 1, 1-10-2004 n. 43561, rv. n. 231023). Quest'ultima costituisce infatti provvedimento del tutto distinto ed autonomo, adottabile a prescindere dalla convalida della misura precautelare e dall'espletamento della relativa udienza. Tant'è che la misura cautelare può essere adottata anche laddove l'arresto o il fermo non vengano convalidati, per difetto dei rispettivi presupposti (ad esempio, la flagranza per l'arresto o il pericolo di fuga per il fermo), ma sussistano i gravi indizi e le esigenze cautelari (Sez 1, 9-7-90, Leanza, Cass. pen 1991, 2^, 509). Ed anzi la regola generale è che l'ordinanza cautelare venga emessa su richiesta del pubblico ministero, senza alcun contraddittorio con la difesa. Dunque, qualora l'interrogatorio espletato in sede di udienza di convalida sia nullo, il titolo custodiale è legittimamente emesso ma il Gip è tenuto ad espletare l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p., proprio perché, in applicazione del principio generale quod nullum est nullum producit effectum, non è giuridicamente possibile tener conto dell'interrogatorio affetto da nullità e si applicano quindi le regole generali in tema di esecuzione dei provvedimenti di coercizione personale di cui all'art. 291 e ss. Ne deriva che, ove l'interrogatorio di garanzia non venga esperito nel termine previsto dall'art. 294 c.p.p., la custodia cautelare perde efficacia, a norma dell'art. 302 c.p.p. (Sez. 6, 4-3-91, Bottone, rv. n. 190043), e la difesa può formulare istanza di liberazione ex art. 306 c.p.p.. Avverso l'eventuale provvedimento reiettivo di tale istanza, potrà essere proposto appello ex art. 310 c.p.p. e, successivamente, ricorso per cassazione (Sez Un 5-7-1995 n. 26, Galletto, Sez Un. 17-4- 96, Moni, e, di recente,sez. Un. 19-7-12 n. 24, Polcino) e non, come nel caso di specie, richiesta di riesame.
3.1. D'altronde nemmeno il ricorso per cassazione deduce vizi di legittimità dell'ordinanza genetica. Laddove infatti vengano formulate doglianze circa la legittimità originaria del titolo custodiale, unitamente alla questione relativa alla perdita di efficacia di quest'ultimo, la cognizione di tale questione può essere validamente devoluta a questa Corte poiché il giudice di legittimità può, in tal caso, conoscere sia dei vizi dell'ordinanza genetica sia, in forza dell'operatività della vis attractiva esercitata da tali motivi di gravame, del profilo inerente alla perdita di efficacia del titolo di coercizione personale, ancorché non correlata ad un vizio del provvedimento genetico ma ad un accadimento, come l'omesso espletamento dell'interrogatorio di garanzia, afferente al segmento successivo della sequenza cautelare (Sez Un. 1 7-4-1996, n. 7, Moni;
Sez Un 19-7-12 n. 24, Polcino;
Sez. Un. 19-7-12, n. 25 Asilani Fation). Ma il ricorrente non ha articolato alcun'altra censura. Dunque, ex se, la questione relativa alla nullità dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio espletato nonché all'omessa effettuazione dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., incidendo esclusivamente sull'efficacia del titolo coercitivo, non poteva essere devoluta alla cognizione del tribunale del riesame e, successivamente, di questa Corte (Sez. 6, 22-5-2003 n 31497, Cass. pen 2004, 3711; Sez. 1, 13 -7-07 n 35113 rv n237632;
Sez. 2, 19-2-2010 n 16386, rv. n. 246768).
4. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
Vanno infine effettuati gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, alla udienza, il 7 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014