Sentenza 25 febbraio 2003
Massime • 1
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose è ipotizzabile in relazione a cose possedute da altri e non anche nell'ipotesi in cui il soggetto agisce per impedire che altri si impossessi della cosa o per rientrare in possesso nell'immediatezza dello spoglio, atteso che in tal caso si è in presenza di una causa di giustificazione consistente nella concreta ed attuale necessità di tutelare il possesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2003, n. 18153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18153 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 25/02/2003
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 328
3. Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - N. 30083/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI OF, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza 13/2/02 della Corte d'Appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. G. Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, il difensore non è comparso. FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Messina, con sentenza 13/2/2002, confermava quella in data 25/1/2001 del Tribunale di Messina - Sezione Taormina -, che aveva dichiarato OF PI colpevole del delitto di cui all'art. 392 c.p. e lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. L'addebito mosso al PI è di avere alterato lo stato di un terreno di proprietà di Rosa BE, provvedendo ad ararlo e a rimuovere delle fascine su di esso apposte, e di essersi così fatto ragione da sè, nonostante fosse in corso un giudizio civile tra le parti, per risolvere la controversia sulla proprietà del terreno e sull'esercizio della servitù di passaggio.
Riteneva la Corte di merito che l'attività posta in essere dal prevenuto, anche se finalizzata a migliorare il transito sul terreno in contestazione, aveva costituito violenza sulla cosa e arbitrario esercizio di un proprio diritto.
Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo la violazione di legge, per non essere stati presi in considerazione i motivi di appello e per non essersi tenuto conto della circostanza che egli aveva sempre esercitato il diritto di passaggio, pure contestato da controparte, nonché il vizio di motivazione sul possesso continuato da parte sua della servitù. Il ricorso è fondato.
Dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado è agevole dedurre che il PI esercitava, di fatto, da molti anni, una servitù di passaggio sul terreno di proprietà della BE, che ne contestava la legittimità, tanto che tra le parti s'instaurò un giudizio civile, per dirimere la controversia. In pendenza di tale giudizio, accadde che il transito sul terreno fu reso più difficoltoso da erbacce spontaneamente cresciute e da fascine che la BE aveva depositato sullo stesso. Il PI, pertanto, di fronte alla turbativa del possesso della servitù che, di fatto, già esercitava, provvide a ripulire la strada, condotta questa che non integra il reato di cui si discute.
Il delitto di ragion fattasi, mediante violenza sulle cose, infatti, non è ipotizzabile se non in riferimento a cose possedute da altri;
ne deriva che non consuma il reato chi, come il prevenuto, si limiti ad agire nell'ambito del possesso esercitato sul bene;
in quest'ultima ipotesi, opera la causa di giustificazione consistente nella necessità immediata di ripristinare il possesso sulla cosa in ordine alla quale altri abbiano compiuto atti di spoglio, e ciò per evitare il consolidamento degli effetti dello spoglio nella flagranza o quasi flagranza della sua realizzazione. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2003