Sentenza 8 aprile 2008
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, le norme civilistiche (art. 10 e 11 L. fall.) - applicabili anche al socio di fatto dichiarato fallito in estensione a seguito della sentenza della Corte cost. n. 66 del 1999 - che disciplinano i limiti temporali entro cui deve intervenire la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, elemento costitutivo del reato - non sono norme extrapenali integratrici del precetto penale, chiamate a determinarne o concorrere a determinarne il contenuto, con l'effetto che non può essere contestata in sede penale la regolarità della procedura di estensione, la cui verifica è devoluta alle competenti sedi processualcivilistiche.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 769 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 769 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: GUARDIANO ALFREDO SENTENZA sul ricorso proposto da Cristina Maria, nata a Termini Imerese il 14.10.1939; Di Liberto Fiorella, nata a Palermo il 4.11.1974, avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo il 4.4.2011; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano; udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Data Udienza: 10/10/2012 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 4.4.2011 la corte di appello di Palermo preliminari …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2008, n. 29907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29907 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2008 |
Testo completo
! K 29 907 / 08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione V Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
dr. Gennaro MARASCA Presidente Udienza pubblica dr. Paolo OLDI Consigliere in data 8.4.2008 dr. Maurizio FUMO Consigliere
dr. Paolo TO BRUNO Consigliere dr. Antonio DIDONE Consigliere SENTENZA n. 1642
REGISTRO GENERALE
N. 1518/2008
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto 1'8.11.2007 dall'avv. Luigi Ravagnan, difensore di
AL TO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia dell'11 luglio 2007.
Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo TO BRUNO.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto dr.
Giovanni D'Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito l'avv. Tito Bortolato, in difesa della parte civile ed in sostituzione dell'avv.
Martellato, che ha chiesto il rigetto del ricorso dell'imputato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL TO, assieme ad altra persona, era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Venezia, dei reati di seguito indicati:
a) bancarotta fraudolenta per distrazione, come socio di fatto di AL RL, dichiarato fallito con sentenza dello stesso Tribunale del 16 ottobre 1997, in concorso con altri, dichiarati falliti, in estensione, con sentenza 1 aprile 1999, tutti concorrenti nella gestione della Cassa Peota Popolare di Caltana costituita in azienda bancaria di fatto, esercitando abusivamente la raccolta del risparmio come al capo b), distraevano ingentissime somme sottratte ai depositi dei soci, in particolare di quelli indicati nell'allegato elenco, parte integrante del presente capo d'imputazione, non inferiore nel minimo a £25.254.127.248. Inoltre, al fine di conseguire l'ingiusto profitto e di recar danno ai soci creditori distruggevano o comunque occultavano le scritture e tutta la documentazione relativa alla raccolta delle quote e all'erogazione dei prestiti, così rendendo impossibile la ricostruzione dei movimenti economici della banca di fatto.
b) ai sensi degli art. 110 c.p. e 131 TUB per esercizio abusivo di attività di raccolta del
B risparmio tra il pubblico;
c) ai sensi degli artt. 110, 81, 646, 61 n. 7 c.p. per appropriazione indebita di ingenti somme detenute a titolo di gestione e deposito per conto e nell'interesse di numerosissimi soci aderenti alla c.d. Cassa Peota di Caltana, cagionando agli stessi danni di rilevante entità.
Con sentenza del 20 marzo 2006, il Tribunale dichiarava il AL colpevole del reato di cui al capo a) e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione, oltre consequenziali statuizioni;
lo condannava, altresì, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore delle parti civili, liquidati per ciascuna di esse nella somma di euro 5.000; dichiarava prescritti gli altri reati.
Pronunciando sul gravame proposto in favore dell'imputato, la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l'impugnata decisione, con ulteriori statuizioni di legge.
2 Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente impugna l'ordinanza
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dibattimentale dell'11 luglio 2007, eccependo, conseguentemente la nullità di tutti gli atti conseguenti e collegati ai sensi dell'art. 185 c.p.p. nonché della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p., con riferimento agli artt. 157-157 comma 8 bis c.p.p. nonché dell'art. 179 c.p.p. Erroneamente, i giudici di appello avevano rigettato l'eccezione difensiva volta ad ottenere la declaratoria di nullità
dell'avviso di fissazione dell'udienza per l'11.7.2007 per difetto di notifica all'imputato. A sostegno dell'eccezione si era dedotto che, inutilmente, era stata tentata, per due volte, la notifica in via Pepe n. 2 a Caltana, notifica non andata a buon fine, in quanto dall'indagine svolta dall'Ufficiale giudiziario era emerso che il
AL si era trasferito nel vicino comune di Pianiga. A questo punto, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata, ai sensi dell'art. 157 c.p.p. presso il nuovo indirizzo individuato, in mancanza di alcuna dichiarazione di elezione di domicilio. Invece, era stata eseguita, ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis presso il difensore, il quale non aveva dichiarato di non volere accettare la stessa notifica. Sennonché, tale mancato rifiuto non comportava sanatoria della mancata notifica all'imputato, personalmente presso il
R domicilio noto, sulla base del fondamentale principio secondo cui l'atto deve, per quanto possibile, essere posto direttamente a conoscenza dell'imputato. Con
l'ordinanza impugnata, la Corte veneziana aveva, invece, affermato che l'imputato non aveva diritto ad una seconda notifica in senso pieno. La mancata citazione inficiava la validità del giudizio di appello e, conseguentemente, della sentenza che in esito ad esso era stata emessa.
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c)
c.p.p. in relazione agli artt. 216 e 219 1.f. Osserva, in proposito, che, contraddittoriamente, la sentenza non aveva tenuto conto che si trattava di società
irregolare (la Cassa Peota di Caltana, definita come azienda bancaria di fatto) fondata da RL AL già alla fine degli anni '60, gestita dallo stesso in via esclusiva.
Solo negli ultimi anni, il fondatore aveva fatto partecipare il figlio EL e, successivamente, anche l'altro figlio, odierno imputato, ma solo come per un aiuto materiale in attività meramente esecutive in momenti di necessità, senza alcuna
3 partecipazione gestionale. L'esistenza del rapporto parentale valeva ad escludere nell'imputato ogni consapevole coinvolgimento nell'ipotizzato disegno criminoso, in mancanza di elementi rivelatori di una cosciente e volontaria ingerenza da parte sua.
Era, quindi, mancata in lui la coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione dell'evento e, d'altronde, singolarmente, egli non aveva posto in essere nessuna specifica condotta di bancarotta.
Essendo la sua partecipazione limitata, in via peraltro marginale, solo all'ultima fase dell'iter ultratrentennale della vita operativa della Cassa Peota e solo per spirito di obbedienza al genitore, egli non era in grado di capire e men che meno condividere quanto effettivamente avveniva ad opera del padre e del fratello EL.
Ove, per ipotesi, fosse stato configurabile un'ipotesi di concorso, lo stesso avrebbe dovuto comunque valutarsi ai sensi dell'art. 114 c.p.
In subordine, deduceva, con il terzo motivo, violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b)
c.p.p. in relazione all'art. 114 c.p. in relazione alla minima partecipazione dell'imputato nel concorso addebitatogli quanto al reato di bancarotta.
Il quarto motivo eccepisce nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione alla violazione dell'art. 10 1.f., sul rilievo che l'estensione del fallimento era intervenuta dopo un anno dalla cessazione dell'attività (infatti, il ricorso per estensione era depositato il 16.1.1998, e la sentenza era dell'1.4.1999). La
B dichiarazione di fallimento avrebbe dovuto, pertanto, essere revocata.
Il quinto motivo denuncia la mancata dichiarazione di prevalenza delle generiche, che, se riconosciute, proprio in ragione della marginalità della partecipazione, avrebbero consentito al AL di essere ammesso al patteggiamento ritualmente richiesto.
2.- E' priva di fondamento la censura relativa alla pretesa irritualità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Risulta, infatti, che, nell'impossibilità di effettuare la notifica presso il domicilio conosciuto dell'imputato, medio tempore trasferitosi in altro Comune, alla notifica si era proceduto, in mancanza di domicilio eletto, ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis c.p.p., in mani al difensore, che non aveva dichiarato all'autorità procedente di non accettare la notificazione. Il procedimento notificatorio previsto dalla menzionata norma processuale è stato, dunque, correttamente azionato, sicché legittimamente l'imputato, odierno ricorrente, è stato ritenuto contumace.
4 Il secondo, terzo e quinto motivo riguardano l'essenza della vicenda sostanziale oggetto di giudizio, nella ricostruzione resa dai giudici di merito e censurata dal ricorrente nell'esito conclusivo del cosciente coinvolgimento nella gestione dell'azienda bancaria di fatto organizzata dal genitore.
Intanto, il giudice di appello ha ribadito la versione sostenuta dal Tribunale, in ordine al carattere distrattivo delle condotta poste in essere dall'imputato e da altri componenti della famiglia, sul presupposto che il sistematico profittamento delle risorse acquisite dalla Cassa, mediante destinazione ad acquisti immobiliari a beneficio di ciascuno di essi, con intestazione personale e consequente elusione delle finalità che avrebbero dovuto ispirare la gestione dei depositi, rappresentava il segno più appariscente ed affidabile del coinvolgimento di tutta la famiglia.
Particolare rilievo, sul piano della valenza indiziaria, è stato così attribuito, per quanto riguarda specificamente il ricorrente, all'intestazione in suo favore di ingente patrimonio immobiliare acquisito con fondi della Cassa Peota, in uno all'accertato esercizio del potere di firma su conti riferibili alla Cassa, alla partecipazione alla raccolta dei risparmi ed alle connesse operazioni bancarie anche riservate, di spessore ed incidenza tali, nella complessiva economia gestionale, da non poter essere ritenute espressione di mere mansioni esecutive. Soprattutto il fatto che il ricorrente avesse direttamente beneficiato del depauperamento della Cassa mediante acquisti immobiliari emarginava al ruolo dell'inverosimiglianza la tesi che egli potesse, davvero, essere all'oscuro del programma delittuoso organizzato dal genitore nella sua improvvisata attività di banchiere, non appena collocato in pensione dopo anni di attività lavorativa svolta come semplice impiegato della sede provinciale ACLI di
Padova.
Gli altri profili della censura attengono a questioni di merito, sulle quali la
Corte territoriale ha reso appagante motivazione, sia con riferimento all'entità della partecipazione (nella logica dell'art. 114 c.p.) dell'imputato che, ancorché in posizione non dominante nell'intera vicenda, è stata ritenuta di rilievo, anche in considerazione dell'entità dei capitali alla cui appropriazione aveva concorso, fornendo un significativo e determinante contributo mediante le contestate attività gestionali;
sia con riferimento al diniego di prevalenza delle concesse attenuanti generiche.
La quarta censura, relativa alla pretesa illegittimità dell'estensione all'odierno ricorrente della dichiarazione di fallimento, in asserita violazione dell'art. 10 l.f.,
5 ripropone questione di diritto già sollevata in sede di gravame, in ordine alla quale la risposta del giudice di appello è giuridicamente corretta, sull'assunto che, in caso di società irregolari od occulte, il termine dell'anno non decorre sino a quando non sia dato affermare che tutti i soggetti interessati al fallimento abbiano conoscenza della qualità di socio della persona che ha operato per la società. Statuizione questa ineccepibile alla stregua del principio di certezza delle situazioni giuridiche che impone, a tutela dell'affidamento dei terzi, che la decorrenza del termine sia ancorato non già alla data del fallimento, che non risolve il rapporto societario, ma a quella in cui la cessazione del rapporto del socio con la società sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
D'altro canto, non può essere contestata in sede penale la regolarità della procedura di estensione, la cui verifica è devoluta alle competenti sedi processualcivilistiche, tenuto peraltro conto che le norme di cui all'art. 10 - applicabili anche al socio illimitatamente responsabile di società fallita, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 1999) e relative ai limiti temporali entro cui deve intervenire la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, elemento costitutivo del reato fallimentare non sono norme extrapenali integratrici del precetto penale,
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chiamate ad determinarne o concorrere a determinarne il contenuto (cfr. Cass. sez. 5,
26.9.2002, n. 41499, rv. 222978).
Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali 3.
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statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese delle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 5.000, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2008.
PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
টিAt Depositata in Cancelleria- Roma, 17. LUG, 2008... LOCAL IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise
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