Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
0 1405 /02 AULA B REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 8191/1999 Dott. Giuseppe Ianniruberto 10028/1998 -- Presidente 66 Alberto Spanò - Consigliere 66 Luciano Vigolo 66 Rep. 66 Giovanni Mazzarella Cron. 3726 66 AL Picone Relatore 66 Ud. 20.11.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Giuseppe Fabiani e Vincenza Gorga, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente- 4477
contro
MI AL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Montezebio, n. 32, presso l'avv. Marina Messina, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Paoletti con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-controricorrente- e sul ricorso proposto da MI AL, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
-ricorrente incidentale-
contro
PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in ISTITUTO NAZIONALE persona del presidente in carica, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
-intimato- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pisa n. 805 in data 10 ottobre 1998 (R.G. 2095/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.11.2001 dal Consigliere dott. AL Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale;
in subordine, per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo L'Inps domanda per un unico motivo la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Pisa ha respinto l'appello, confermando la decisione del Pretore della stessa sede, di accoglimento della domanda proposta da AL IG per il 2 pagamento dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 1991, rivendicata per essere stato socio lavoratore della società cooperativa r.l. Solart. Resiste con controricorso AL IG e propone con lo stesso atto ricorso incidentale per un unico motivo. Il Tribunale, definendo il giudizio di appello in contumacia dell'appellato, ha interpretato le norme nel senso che dall'iscrizione nelle liste di mobilità dei soci lavoratori delle società cooperative discende anche il diritto alla relativa indennità, in mancanza di disposizioni limitative. Motivi della decisione Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Deve essere esaminato per primo il ricorso incidentale per il suo carattere potenzialmente assorbente di ogni altra questione, poiché è denunciata la nullità in fronts della sentenza impugnata per emessa in violazione del principio del contraddittorio. Deduce il ricorrente incidentale che il Tribunale aveva, all'udienza del 12 novembre 1997, assegnato all'Inps un termine perentorio per notificare il ricorso, soltanto depositato nel termine di decadenza, ma l'Istituto, nel suddetto termine depositava un ricorso notificato a tale MA IG, anch'esso socio lavoratore della stessa società cooperativa, che aveva instaurato una lite analoga ed aveva eletto lo stesso domicilio presso il procuratore. Pertanto, doveva ritenersi non assolto l'onere di notificare il ricorso nel termine perentorio assegnato dal giudice. La Corte, esaminati direttamente gli atti di causa in presenza della denuncia di error in procedendo, verifica la corrispondenza degli eventi processuali a quanto 3 riferito dal ricorrente incidentale, fatta eccezione per la copia notificata del ricorso in appello, che non risulta prodotta. Pertanto, deve ritenersi non eseguita la notificazione del ricorso in appello. Di conseguenza, il Tribunale, constatata l'inesistenza della notificazione nel termine perentorio assegnato all'appellante, in applicazione dell'art. 291, comma 3° c.p.c., avrebbe dovuto ordinare la cancellazione della causa dal ruolo con il conseguente effetto estintivo del processo previsto dalla norma e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Per questa ragione la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (art. 382, comma 3°, ultimo periodo). Nella decisione di cassazione senza rinvio resta assorbito l'esame del ricorso principale. La cassazione senza rinvio a causa del pssaggio in giudicato della sentenza di primo grado comporta che la Corte debba provvedere alla regolazione delle spese del processo di appello e del processo di cassazione. Si ritiene di compensare interamente per giusti motivi le spese del processo di appello;
l'Inps è condannato al pagamento delle spese e degli onorari del processo di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso incidentale e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
dichiara assorbito il ricorso principale;
compensa le spese del processo di appello e condanna l'Istituto ricorrente principale alle spese del processo di cassazione in Euro 7,83. e agli onorari in Euro 1.550. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001 Il Presidente Shitt Il Consigliere estensore ( IL CANCELLIERE Terpum dicon Depositato in Cancelleria Ougt FEB. 2007 E M E R P U S IL CANCELLIERE