Sentenza 5 novembre 2001
Massime • 1
Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato militare di insubordinazione con ingiuria è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza dell'uso di espressioni ingiuriose, non richiedendosi anche l'"animus iniurandi".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2001, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI D'URSO - Presidente - del 05/11/2001
1. Dott. SEVERO CHIEFFI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - N. 1133
3. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - N. 21678/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EN RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte militare d'appello - sezione distaccata di Verona - in data 18.12.2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale militare Dott. Vittorio GARINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Lorenzo PICOTTI
OSSERVA
Con sentenza del 10.12.1999, il Tribunale militare di Verona dichiarava lo EN - maresciallo della Guardia di finanza - colpevole di insubordinazione con ingiuria aggravata (per essersi rivolto al superiore, tenente Renato RR, dicendogli "lei non è un comandante, ma un comandante padreterno ... lei è un illuso ... lei è un maleducato"); gli concedeva attenuanti generiche ritenute prevalenti e lo condannava alla pena di un mese di reclusione militare, oltre alle pronunce accessorie.
Su gravame dell'imputato, la Corte militare d'appello - colla sentenza oggi esaminata - confermava quella di primo grado. Osservavano i secondi giudici che la colpevolezza dello EN risultava provata.
L'imputato aveva ammesso di avere avuto un colloquio col superiore, allo scopo di esternargli la sua protesta per l'eccesso di ferie concesse a militari che avrebbero invece dovuto essere impegnati nel servizio di soccorso alpino;
il tenente aveva replicato in maniera alterata e, nel prosieguo egli gli aveva detto che tale comportamento non era da comandante ma da padreterno;
e siccome quando si era allontanato l'ufficiale non aveva risposto al suo saluto, aveva osservato che quello era segno di maleducazione. Negando di avere usato l'epiteto di illuso, lo EN ammetteva di avere detto che il RR si illudeva circa la condivisione del suo modo di fare da parte di altro collega.
La Corte territoriale, in sede di rinnovazione parziale del dibattimento, procedeva a vasta audizione di testi, sia sul fatto (il teste IO confermava di avere udito, da una stanza vicina, parte del colloquio tra l'ufficiale e lo EN, confermando le frasi riferite dal RR e negando di avere semplicemente sottoscritto una relazione sul fatto stesso, predisposta dall'ufficiale, come invece un collega aveva sostenuto avergli confidato;
il teste LL dichiarava di aver sentito lo EN dire al RR che non rispondere al saluto era maleducazione;
il teste TO riferiva di essere stato avvicinato dal tenente nell'imminenza del processo di primo grado, coll'ammonizione a "non dire cazzate") che sulla persona del RR (da taluni definito soggetto vendicativo e proclive alle denunce, da altri corretto comandante).
Preso atto di quanto sopra e della versione dei fatti conformemente ribadita dal RR, osservava la Corte militare che nessun appunto critico poteva essere rivolto a costui, in ordine al servizio e alla funzione di comando, essendone anzi state sottolineate le eccellenti qualità; il complesso del testimoniale confermava il contegno tenuto dallo EN, che, intrinsecamente ingiurioso, disconosceva la superiorità gerarchica dell'ufficiale, addebitandogli carenze di qualità morali imprescindibilmente legate alla detta funzione, e ne ledeva il prestigio e la dignità; tanto più che l'episodio afferiva allo svolgimento di specifiche attività demandate al RR. Doveva escludersi l'esercizio legittimo del diritto di critica, essendo qui il comportamento dello EN trasmodato nell'ingiuria e nella pronuncia di frasi intrinsecamente offensive, a tacere del fatto che mancavano oggettivamente i presupposti giustificativi della critica stessa, vista la regolarità della condotta tenuta dall'ufficiale. Ne derivava anche la prova del dolo del reato, essendo chiara la consapevolezza dello EN circa il contenuto offensivo delle frasi rivolte al superiore.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, lo EN, che denunciava anzitutto e molto articolatamente vizio della motivazione.
La sentenza aveva ritenuto teste attendibile il RR, nonostante che tre testimoni avessero segnalato gli aspetti negativi della sua personalità, riverberatisi sul servizio e sullo svolgimento della funzione di comando, a tacere dell'intervento su uno dei testimoni prima del dibattimento in Tribunale e delle ingiuste denunce rivolte verso altro finanziere;
tutto ciò si poneva in palese contrasto coi giudizi positivi elargiti all'ufficiale dalla sentenza impugnata, che peraltro aveva svilito le dette testimonianze, pur senza attendibilmente criticarle. Quanto alla testimonianza di accusa resa dal IO, la singolare corrispondenza della sua relazione scritta colla denuncia del RR - coll'uso di locuzioni identiche - corroborava la tesi testimonialmente esposta di una predisposizione del documento da parte dello stesso RR;
senza contare che costui non aveva direttamente assistito al colloquio fra imputato e superiore, trovandosi in stanza attigua, cosicché la descrizione dei movimenti dello EN era direttamente dovuta ad un intervento scritto dell'ufficiale, semplicemente firmato dal IO. Inaccettabile era il silenzio della sentenza su tale punto. Sussisteva, secondo il ricorrente, anche il vizio di violazione di legge.
La Corte militare aveva anzitutto ignorato che il delitto ascritto allo EN non può realizzarsi ove il livello di lesività offensiva sia inferiore a quello previsto per il reato di cui all'art. 594 c.p., posto che la maggior gravità della sanzione comminata dal c.p.m.p. già evidenzia la specifica valutazione normativa del rapporto gerarchico che caratterizza l'ingiuria militare;
e, d'altro canto, non aveva correttamente valutato che le parole attribuite allo EN non consistevano in epiteti gratuiti, diretti a negare l'onorabilità o il prestigio del comandante, bensì considerazioni critiche basate sulla meditata valutazione di fatti specifici che avevano dato luogo al burrascoso dialogo. L'imputato aveva sicuramente agito nell'esercizio del legittimo diritto di critica, concesso dalle disposizioni regolamentari militari ed espressione, in ogni caso, del diritto di libertà di parola costituzionalmente tutelato, avendo sempre tenuto presente che la scaturigine del confronto col superiore erano motivi di servizio, giustamente considerati dall'inferiore in senso negativo. Ciò a tacere del fatto se fosse poi vero che tutte le frasi attribuite allo EN fossero state da questi pronunciate o non si fosse trattato di frasi diverse, quali quelle di critica da lui stesso ammesse.
La sua condotta, allora, doveva ritenersi scriminata ex art. 51 c.p., anche indipendentemente da un comportamento provocatorio od oggettivamente ingiusto della controparte, operando tale norma in via autonoma.
Carente era, infine, la sentenza impugnata, riguardo alla affermazione della sussistenza del dolo del reato;
"l'animus" dello EN non era certo quello dell'offensore; ed in ogni caso non poteva trascurarsi il convincimento che egli si era fatto, circa l'ingiustizia e la illegittimità della condotta del superiore - considerazioni tutte che evidenziavano l'erroneità della decisione su tale punto.
Se ne chiedeva, dunque, l'annullamento.
Il difensore ha tempestivamente presentato una memoria colla quale vengono ulteriormente illustrati i motivi di ricorso, con particolare riferimento alla applicabilità della scriminante sopra citata. Il ricorso è infondato.
La puntigliosa critica portata dalla difesa alla valutazione probatoria operata dalla sentenza in esame, se coglie taluni aspetti (almeno apparentemente discutibili) della relativa motivazione - si pensi, ad esempio al disinteresse mostrato dalla Corte distrettuale nell'accertamento della genuinità della iniziativa del teste IO;
o alla sottovalutazione dell'avvicinamento, da parte del RR e con ambigue finalità, di altro testimone nell'imminenza del processo dinanzi al Tribunale militare;
o, al privilegio costantemente dato alle dichiarazioni dei superiori gerarchici, rispetto a quelle dei subordinati - perde peraltro di vista il punto finale dell'indagine dibattimentale, ovvero l'appuramento della condotta tenuta nella concreta occasione dallo EN. Non appartenendo al giudice di legittimità il controllo della logica argomentativa confrontato al contenuto degli atti processuali - cui questa Corte non ha accesso - occorre rilevare che dalla lettura della sentenza e dalla narrazione in fatto della vicenda processuale, emerga come un indubbio contributo confessorio provenga dallo stesso imputato, il quale non solo non ha negato il burrascoso colloquio coll'ufficiale, ma, sia pure edulcorando o parafrasando il discorso, ha sostanzialmente confermato la tesi accusatoria. Anche non prendendo singoli epiteti avulsi dal contesto e anche accettando la versione dei fatti resa dallo EN, appare fuori dubbio che egli si sia rivolto al RR dandogli del "comandante padreterno", che si illudeva circa talune valutazioni positive del suo esercizio del comando, che infine era una persona maleducata, una cioè che non rispondendo al saluto dell'inferiore, rivelava tale negativa qualità.
Stando così il fatto, non è minimamente censurabile la sentenza d'appello, laddove ha ritenuto provato - sul piano appunto fattuale e anche col riscontro di talune testimonianze, assunte in secondo grado, come sopra si è visto - l'addebito mosso al prevenuto. Ma anche la qualificazione giuridica appare corretta. Sostiene il ricorrente, sul punto, che il reato di insubordinazione con ingiuria potrebbe configurarsi solo se le ingiurie ascrittegli si ponessero sul medesimo livello di lesività del bene protetto dalla norma del c.p.m.p., rispetto all'art. 594 c.p.; l'assunto non è proprio esatto, dal momento che in questo secondo caso ciò che si intende tutelare è l'onore o il decoro del soggetto passivo, mentre l'art. 189 c.p.m.p. protegge, oltre all'onore, il prestigio o la dignità del superiore, evocando quindi, piuttosto che l'ingiuria ordinaria, l'abrogato delitto di oltraggio. E del resto, proprio come nel caso dell'oltraggio, il reato previsto dalla norma militare è plurioffensivo (lo ha costantemente affermato questa Corte, che la sentenza impugnata cita), giacché tutela sia la persona che la qualità da questa rivestita - nella specie, la funzione di comando e la superiorità gerarchica.
Ciò premesso, va rilevato che la Corte militare ha dato una valutazione di offensività a tutte le espressioni rivolte dallo EN al RR;
si tratta di una condivisibile valutazione, in quanto sia la qualifica di "padreterno" - avvicinata significativamente a quella di comandante - sia l'epiteto di "illuso", che fra l'altro si collegava a ragioni di servizio, debbono considerarsi lesivi, particolarmente, della funzione di comando. Maggiore, ovviamente, è il peso dell'epiteto "maleducato" (ma identica valutazione investirebbe anche la frase, leggermente diversa nella forma perifrastica, però identica nella sostanza, ammessa dallo stesso imputato), sulla cui potenzialità offensiva sembra a questa Corte non possano nutrirsi dubbi;
essa, invero, come correttamente ha argomentato il giudice "a quo" ferisce direttamente la dignità del soggetto passivo e al contempo ne vulnera il prestigio di ufficiale e di superiore gerarchico;
cosicché nessuna banalizzazione linguistica può stornare dal prevenuto una valutazione di responsabilità. Anche perché è chiaramente infondata la censura concernente la mancanza del dolo, che nel reato in esame è la generica consapevolezza dell'uso di parole ingiuriose e non richiede, al contrario di quanto afferma il ricorrente. L'"animus iniuriandi" (aspetto sul quale è consolidata la giurisprudenza di questa Corte, anche in questo caso correttamente citata dal giudice militare). E non v'è ragione alcuna (neppure il ricorrente l'adduce) per poter ritenere che l'uso delle parole riportate potesse essere incosapevole. Così come è irrilevante la legittimità del comportamento dell'ufficiale, se non sotto l'aspetto dell'invocata scriminante dell'esercizio di un diritto, che qui lo EN identifica con quello di critica. Condividendo l'assunto difensivo, secondo cui tale causa di giustificazione opera anche a favore di militari, deve però rilevare la Corte che di critica deve effettivamente trattarsi, ovvero di un giudizio che, per quanto severamente negativo, non deve trasmodare nella pesantezza offensiva;
singolare è la tesi difensiva, che sotto l'usbergo del diritto di critica, intenderebbe - sostenendo che la scriminante agisce in presenza di fatti illeciti, dei quali elide l'antigiuridicità - prospettare comportamenti del tutto diversi, che critici non sono, sì invece ingiuriosi. La critica, come si è detto, è altra cosa;
e quindi deve escludersi che la condotta dello EN sia giustificata nei termini esposti nel ricorso. Questo va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2002