Sentenza 17 settembre 2015
Massime • 1
Non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione del decreto di citazione in appello a più imputati, mediante consegna al loro comune difensore di fiducia di un'unica copia dell'atto contenente i nomi di ciascuno di essi.
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Ritenuto in fatto 1. Il difensore di C.R., avv. FR, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Salerno ha rigettato la richiesta di rescissione della sentenza, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di minaccia e lesioni aggravate ai danni delle costituite parti civili. 2. Con un unico motivo, la difesa lamenta che: - la notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti del difensore di fiducia era stata effettuata «solo in proprio» e non anche «come domiciliatario» dell'imputato; - la notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti …
Leggi di più… - 2. Notifica al difensore via PEC basta per l'imputato (Cass. 12309/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2015, n. 50976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50976 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2015 |
Testo completo
5097 6/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. FRANCO FIANDANESE 1770 - Consigliere - Dott. DOMENICO GALLO REGISTRO GENERALE N. 46143/2014- Rel. Consigliere - Dott. NN DIOTALLEVI Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RC NN N. IL 16/05/1970 LE SE N. IL 26/04/1965 RR SQ N. IL 02/08/1965 SO NI N. IL 01/03/1981 avverso la sentenza n. 1902/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del 03/07/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NN DIOTALLEVI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eduardo V. Scandaccione che ha concluso per it rigetto dei ricors Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. CONSIDERATO IN FATTO ET NI, LE IU, FE AS, RU Eugenio, con separati, ma identici ricorsi, ricorrono avverso la sentenza, in data 3 luglio 2014, della Corte d'appello di Ancona, con cui in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, in data 1 giugno 2010, sono stati ritenuti responsabili del reato di ricettazione di cui al capo A) della rubrica, previa declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. proc. pen.. I ricorrenti, chiedendone l'annullamento, lamentano preliminarmente il difetto di notifica del decreto di citazione in appello, in quanto la notificazione effettuata è consistita in un unico atto notificato al comune difensore di fiducia, contenente insieme i nominativi di ciascun appellante;
nel merito lamentano la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi essenziali del reato, censurando in particolare la valutazione dell'unico elemento probatorio acquisito al processo, e cioè alla presenza di un camper, di una autovettura e di alcuni soggetti, dall'accento campano che si approvvigionavano di merce in vendita nei pressi del camper. RITENUTO IN DIRITTO 1. Osserva la Corte che i ricorsi sono manifestamente infondati. In considerazione della assoluta sovrapponibilità dei contenuti degli stessi, i motivi verranno trattati unitariamente.
2. Con riferimento alla dedotta nullità della notifica del decreto di citazione in appello l'eccezione non risulta essere stata sollevata in appello. In ogni caso ripetute pronunce di questa Corte hanno affermato che non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione avvenuta mediante consegna al difensore domiciliatario di un'unica copia dell'atto da notificare, con l'espressa indicazione in esso dei due destinatari, imputato e difensore (Cass. sez. 6, 30 ottobre 2012 n.43532, Sotgia;
sez. 6, 24 maggio 2011 n.36020, Rossattini;
sez. 1, 7 marzo 2008 n.14012, P.M. in proc. Petrisor). Tale principio deve ritenersi applicabile anche nell'ipotesi in cui gli imputati siano più di uno, le posizioni siano assolutamente sovrapponibili, come dimostrano i contenuti dei ricorsi, il difensore sia lo stesso e l'atto elenchi espressamente gli imputati cui la notificazione si riferisce. Del resto va rilevato che, in tema di formazione delle copie degli atti da notificare, la violazione delle disposizioni dettate dall'art. 54 disp. att. c.p.p. non è sanzionata a pena di nullità, in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 c.p.p. (Sez. 2, n. 38058 del 18/07/2014 - dep. 17/09/2014, Pmt in proc. El Hachmi, Rv. 260853; Cass. sez. 6, 6 ottobre 2010 n.36695, Drago;
sez. 3, 24 novembre 2005 n.45627, Schafer;
sez. 3, 11 ottobre 2000 n. 11590, Battistini).
3. Nel merito con i ricorsi, in apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole ai ricorrenti, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260). Deve sottolinearsi in particolare che la Corte di merito ha vagliato criticamente tutti i punti in base ai quali è stata ritenuta la responsabilità degli odierni prevenuti e l'impossibilità di ritenere applicabile alla fattispecie l'ipotesi delittuosa configurata dall'art. 712. c.p. Il ragionamento operato dai giudici di merito appare saldamente ancorato alle risultanze processuali (si veda riferimento oltre alle riprese operate dal sistema di videosorveglianza, la mobilità tra il camper e gli altri autoveicoli e la presenza in loco dei prevenuti, la rilevante quantità di merce contraffatta sequestrata negli stessi, che lega funzionalmente la presenza dei prevenuti in loco alla merce con marchio contraffatto custodita negli autoveicoli). Nei ricorsi pertanto si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui sono pervenuti i giudici d merito. con motivazioni congrue ed esaustive, che si integrano coerentemente e in modo omogeneo tra loro, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti. Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in Euro 1000;
PQM
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 17 settembre 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Franco Fiandanese NI Diotallevi panco fandary Dar DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 29 DIC. 2015 CANC ERE Claudia Pianelli