Sentenza 11 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di formazione delle copie degli atti da notificare, la violazione delle disposizioni dettate dall'articolo 54 disp. att. cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità, in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all'articolo 177 cod. proc. pen. (La Corte, nella specie, ha ritenuto che non fosse invalida la consegna da parte degli organi di p.g. , in sede di notifica, di una copia informale, priva dell'attestazione di cui al secondo comma dell'articolo 54 disp. att. cod. proc. pen., dell'invito a comparire ex articolo 375 cod. proc. pen. trasmesso via fax alla p.g., trattandosi di una mera irregolarità formale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2000, n. 11590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11590 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 11/10/2000
1. Dott. PIERLUIGI ONORATO Consigliere SENTENZA
2. " ZO DI BI " N. 3365
3. " LUIGI IC " REGISTRO GENERALE
4. " DO OM " N. 50016/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BA LI n. il 10.2.1969 a Camaiore (LU) res. in Seravezza alla via Folleni n. 40;
dif. Di fid. dell'avv. Piergiovanni Mazzei, da Pietrasanta. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 14/25 ottobre 1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piccialli,
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P. G. Dr. V Geraci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 15/2/99 il Pretore di Lucca - sez. dist. di Pietrasanta dichiarò le signore EV ed IS IN colpevoli, in concorso tra loro della contravvenzione di cui all'art. 20/b L. 47/85 per avere, nel gennaio 1998 in Seravezza, realizzato una costruzione, senza la senza prescritta concessione comunale, nonché, la sola EV, della connessa contravvenzione di cui all'art. 221 T. U.L.S., e concesse ad entrambe le attenuanti generiche, le condannò, con i benefici di legge, alle rispettive pene di gg. 20 di arresto + L. 10.200.000 di ammenda e gg. 20 di arresto + L. 10.000.000 di ammenda, oltre al solidale pagamento delle spese processuali con ordine di demolizione ex art. 7 L. 47/85. A seguito di appello delle imputate, con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Firenze assolveva EV IN da entrambi gli addebiti, per non aver commesso il fatto e, confermata la dichiarazione di responsabilità di IS IN, le riduceva la pena a gg. 8 di arresto e L.
6.700.000 di ammenda, lasciando immutate le rimanenti statuizioni.
Avverso quest'ultima sentenza, pronunciata in sua contumacia, IS IN ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, nell'unico motivo, "violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità".
Ribadendo l'eccezione proposta in sede di appello e disattesa dalla corte territoriale, la ricorrente sostiene, con richiamo agli artt.178 c.p.p. e 54 c. 2 disp. att., l'erroneità della statuizione ed inadeguatezza della relativa motivazione, per avere, a fronte della denuncia di nullità dell'invito a comparire per rendere l'interrogatorio di cui all'art. 375 3^ comma c.p.p. (ai sensi del "novellato" art. 555 co. 2),ritenuta la validità (in quanto affetto da mera irregolarità formale) dello stesso, nonostante posto in essere mediante la consegna in sede di notifica, di una copia informale, trasmessa via fax agli organi di p.g. incaricati e priva di alcuna attestazione di conformità all'originale. Tale difetto comporterebbe assoluta incertezza sull'autorità giudiziaria emittente ed il relativo vizio di forma si tradurrebbe, ai sensi dell'art. 171 lett. a) e b) in nullità assoluta ed insanabile della notificazione, con conseguente violazione di disposizioni prevedenti la partecipazione e l'intervento dell'imputato nel procedimento. L'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
La violazione delle disposizioni dettate dall'art. 54 att. c.p.p. in tema di formazione delle copie degli atti da notificare (che nella specie avrebbe inficiato la relativa comunicazione, dal P.M. alla delegata polizia giudiziaria ), non è sanzionata a pena di nullità;
pertanto, in base al principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p. la notificazione non può ritenersi affetta da invalidità,
trattandosi di un mera irregolarità formale, inidonea a consentire all'atto di produrre i propri effetti (nella specie quelli di porre il destinatario a conoscenza del contenuto dell'atto originale oggetto della notifica).
Nè possono ritenersi fondati i richiami della ricorrente all'art. 171 lett. a) e b) c.p.p., considerato che: a) la fotocopia consegnata ai fini della notifica riproduceva completamente l'originale dell'atto, del quale non può ritenersi far parte l'annotazione (prescritta dall'art. 54 c. 2 cit. dip. att. per gli atti trasmessi con "mezzi tecnici idonei", quali il cd. fax), riguardante solo le modalità di una comunicazione, relativa al passaggio P.M. - polizia giudiziaria, meramente interna all'autorità procedente alle indagini preliminari (tenuto conto della dipendenza della polizia giudiziaria dal P.M. stesso;
b) la consegna della copia dell'atto, in sede di notifica, da parte di organi di polizia giudiziaria, funzionalmente dipendenti dal P.M., ne garantiva inequivocabilmente la provenienza. Il ricorso va, pertanto, respinto, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 11 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2000