Sentenza 7 marzo 2008
Massime • 1
La notificazione ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare è valida se risulti esplicitato o sia comunque desumibile che la notificazione stessa è stata eseguita in proprio e nella veste di consegnatario.
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La notificazione ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario; va in ogni caso dedotto - a pena di inammissibilità - il pregiudizio effettivo eventualmente subito. la non autenticità delle sottoscrizioni apposte a margine dell'atto di citazione giudiziale in sede civile. Integra il reato di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2008, n. 14012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14012 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 07/03/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 704
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 023607/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di LUCCA;
nei confronti di:
1) PE AN, N. IL 31/03/1978;
avverso ORDINANZA del 28/03/2007 TRIB.SEZ.DIST. di VIAREGGIO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Di Nunzio W., che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
OSSERVA
Con ordinanza del 28/3/2007 il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, ha dichiarato la nullità dell'avviso di cui all'art.415 c.p.p. per irregolarità della notifica (non essendosi notificato l'atto in duplice copia) e disposto la restituzione degli atti al P.M. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Lucca rilevandone l'abnormità e sottolineando la regolarità della notifica dell'avviso in questione, che era stata effettuata al difensore in proprio e nella sua qualità di consegnatario dell'atto per impossibilità di reperimento dell'imputato.
Il ricorso merita accoglimento.
Risulta dagli atti (consultabili da questa Corte stante la natura della censure formulate) che l'imputato DA TR è senza fissa dimora nello Stato e che, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, è stata disposta la notifica degli atti che lo riguardano presso il difensore di ufficio avv. Bitonte. Risulta altresì dal verbale di udienza 28/3/2007 che la difesa ebbe in tale sede ad eccepire la irregolarità della notifica dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., in quanto effettuata con recapito di un unico atto e non già
in duplice copia e che, come più sopra precisato, il Giudice di Viareggio ha per tale esclusiva ragione dichiarato la nullità dell'avviso medesimo e degli atti conseguenti.
Ebbene, ciò premesso, deve, da un lato, rilevarsi che correttamente si è proceduto alla notifica in questione ai sensi del citato art.161 c.p.p. e, dall'altro lato, ricordarsi che, allorquando sia esplicitato od aliunde chiaramente desumibile che l'atto viene notificato al difensore sia nella sua veste tecnica sia nella veste di destinatario dell'atto in sostituzione dell'imputato non reperito, la notifica è pienamente valida pur se effettuata in unica copia, essendosi, attraverso tali modalità, raggiunte le finalità della notifica ed informato il difensore che l'atto veniva a lui recapitato nella duplice veste di destinatario diretto e mediato (cfr. Cass. sent. n. 22829/2004). E poiché nella specie si era esplicitato che il TR era irreperibile e che per tale motivo egli doveva ritenersi domiciliato ex art. 161 c.p.p., presso lo studio del difensore avv. Bitonte in Viareggio, non può nutrirsi dubbio alcuno circa le ragioni e finalità della notifica presso quest'ultimo effettuata e della duplice veste rivestita nell'occasione dal destinatario di essa.
Nè può tenersi conto di eventuali ulteriori profili di irregolarità (quale quello - relativo all'indebito uso del fax - su cui si è dilungata la difesa dell'imputato nella memoria depositata il 20/2/2008), atteso che, come si è sopra sottolineato, l'eccezione proposta riguardava solo la omessa consegna dell'avviso in duplice copia e che le eventuali irregolarità concernenti le modalità di notifica, ove non inficianti le finalità perseguite ed il diritto di difesa, sono sanate se non tempestivamente dedotte. Alla stregua di quanto sopra deve dunque convenirsi con il P.M. ricorrente sulla illegittimità della statuizione impugnata, implicante una non consentita regressione del procedimento. Il provvedimento va annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008