Sentenza 2 agosto 2002
Massime • 5
Ai fini della differenziazione tra i contratti di appalto e vendita, quando alla prestazione di fare caratterizzante l'appalto, si affianchi anche a quella di dare, caratterizzante la vendita (come nella ipotesi in cui i materiali siano forniti dallo stesso appaltatore), si deve avere riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi, però, non in senso oggettivo, ma in relazione alla volontà dei contraenti, al fine di accertare, nei singoli casi, se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto) oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa si configuri invece come l'effettiva finalità del negozio medesimo (vendita).
La tutela apprestata al committente dall'art. 1668 cod. civ. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica.
Per il decreto ingiuntivo che, non opposto tempestivamente, acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata, trova applicazione il principio secondo cui il giudicato formatosi sul rapporto giuridico dedotto in giudizio produce l'effetto di rendere incontestabile il rapporto predetto nei termini accertati nel provvedimento giurisdizionale, ma non impedisce che esso continui a svolgersi, modificandosi o anche estinguendosi a causa di fatti giuridici che, successivamente al giudicato incidano su di esso. Pertanto, anche dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il pagamento del prezzo, ben può il committente agire contro l'appaltatore per i vizi e per i difetti dell'opera appaltata che siano stati accertati in epoca successiva ad esso.
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale.
La dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo preclude solo la possibilità di riproporre in diverso giudizio la domanda tendente a contrastare l'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo stesso, ma non la domanda riconvenzionale avanzata con il medesimo atto di opposizione, che può essere riproposta con un successivo atto.
Commentari • 6
- 1. Appello riproponibile senza l'inammissibilità del primohttps://www.fiscooggi.it/
- 2. Sentenza Cassazione Civile n. 2534 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 27/01/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 27/01/2022), n.2534 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Presidente – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere – Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 25067-2016 proposto da: C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI N. 46, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINA VENUTI, rappresentato e difeso dall'avvocato OSVALDO FRATINI; – ricorrente – contro EUTELIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA …
Leggi di più… - 3. La domanda riconvenzionale: presentazione alla costituzione dell'ingiuntoCristina Malavolta · https://www.diritto.it/ · 1 luglio 2022
La sentenza della Suprema Corte, n. 9633 del 24.03.2022 offre lo spunto per un'analisi sulle possibilità e facoltà concesse all'Opposto di avanzare domanda riconvenzionale alla costituzione dell'ingiunto. Indice La domanda riconvenzionale nel giudizio ordinario Le Parti sostanziali nel giudizio di opposizione al D.I. La domanda riconvenzionale dell'Opponente La domanda in reconventio reconventionis dell'Opposto La sentenza n. 9633 della S.C. ed il nesso eziologico Conclusioni 1. La domanda riconvenzionale nel giudizio ordinario Incardinato il giudizio, con l'atto di citazione (o con ricorso, a seconda delle ipotesi in gioco), spetta a colui che ha ricevuto l'atto introduttivo apportare …
Leggi di più… - 4. Immobile da costruire, cessione, obbligo di costruire, vendita di cosa futura, responsabilità precontrattualeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 marzo 2018
- 5. Circolare del 22/12/2015 n. 37 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale NormativaAgenzia delle Entrate · 22 dicembre 2015
PREMESSA 1. Trattamento da riservare a taluni interventi edilizi inquadrabili nell\'ambito della categoria delle "manutenzioni straordinarie" 2. Demolizione e realizzazione di una nuova costruzione 3. Distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi 4. Parcheggi interrati e parcheggi collocati su lastrico solare dell\'edificio 5. Attivit\à di derattizzazione, spurgo e rimozione neve 6. Installazione di impianti posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all\'edificio 7. Attivit\à di manutenzione e riparazione di impianti 8. Impianti fotovoltaici 9. Installazione e manutenzione degli impianti antincendio 10. Sostituzione delle …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2002, n. 11602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11602 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
23174/2000
23175/2000
23621/2000
23630/2000
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 23650/2000
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G.BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO MEREU, che lo difende unitamente all'avvocato BRUNO MALATTIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NC DI NI EO LU & C SNC, C.G DI AT NI & C SNC;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 19150/00 proposto da:
CG DI AT NI & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore AT IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G.BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO MEREU, che lo difende unitamente all'avvocato BRUNO MALATTIA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NC DI NI EO LU & C SNC, AT NI;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^. 20279/00 proposto da:
NC DI NI EO LU & C SNC, in persona del legale rappresentante Geom. NI LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEULADA 55, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NOSCHESE, difeso dall'avvocato MASSIMO AMADORI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AT NI, AT NI & C SNC;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n^. 23174/00 proposto da:
NC DI NI EO LU & C SNC, in persona del legale rappresentante Geometra NI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEULADA 55, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NOSCHESE, difeso dall'avvocato MASSIMO AMADORI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
C G DI AT NI & C SNC, AT NI;
- intimati -
e sul 5^ ricorso n^. 23175/00 proposto da:
NC DI NI EO LU & C SNC, in persona del legale rappresentante Geometra NI LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEULADA 55, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NOSCHESE, difeso dall'avvocato MASSIMO AMADORI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AT NI, CG DI AT NI & C SNC;
- intimati -
e sul 6^ ricorso n^. 23621/00 proposto da:
AT NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G G BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO MEREU, che lo difende unitamente all'avvocato BRUNO MALATTIA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CG DI AT NI & C SNC;
- intimato -
e sul 7^ ricorso n^. 23630/00 proposto da:
AT NI, CG DI AT NI & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore AT NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G G BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO MEREU, che li difende unitamente all'avvocato BRUNO MALATTIA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
NC DI NI EO LU & C SNC;
- intimato -
e sul 8^ ricorso n^. 23650/00 proposto da:
CG DI AT NI & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore AT NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G G BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO MEREU, che lo difende unitamente all'avvocato BRUNO MALATTIA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AT NI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 837/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 08/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Bruno MALATTIA, difensore del ricorrente AT & SOC. C.G., che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi relativi;
udito l'Avvocato Giuseppe NOSCHESE, per delega dell'avv. M. AMADORI, depositata in udienza difensore della Soc. NC controricorrente e ricorrente incidentale che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi NC ( 20279/00, 23174/00, 23175/00);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del nono motivo, il rigetto degli altri per il ricorso AT in proprio;
per il ricorso della soc. AT & C., il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo, terzo, quarto, quinto motivo, assorbiti gli altri, per il ricorso della soc. NC, l'accoglimento del primo e del secondo motivo;
l'inammissibilità degli altri ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c. AP proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 1172/82 emesso dal presidente del tribunale di Vicenza con il quale era stato intimato ad essa opponente di pagare a AT AN L. 113.647.390 a titolo di residuo prezzo per la fornitura di 50 case prefabbricate. La società AP sosteneva l'insussistenza del credito del AT e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di quest'ultimo al pagamento di L. 255.052.750 per il ristoro dei danni subiti in conseguenza della esecuzione non a regola d'arte delle case in legno e dei lamentati vizi riscontrati. AT AN, costituitosi, eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione ex articolo 647 c.p.c. per la tardiva iscrizione della causa a ruolo, con conseguente improcedibilità anche della domanda riconvenzionale spiegata dalla AP. L'opposto sosteneva comunque l'infondatezza di tale domanda riconvenzionale stante l'inesistenza dei presunti vizi ed eccepiva la decadenza dalla garanzia per omessa tempestiva denuncia di detti vizi. Il processo, interrotto per il fallimento della AP, veniva riassunto dal curatore del fallimento.
Disposta ed espletata c.t.u., veniva ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con dichiarazione di nullità di tutti gli atti istruttori compiuti per non essersi le parti costituite tempestivamente.
Il fallimento AP riassumeva la causa limitatamente alla domanda riconvenzionale circa la garanzia per i vizi e le difformità dell'opera. La società opponente, ritornata in bonis, si costituiva con comparsa conclusionale.
Il tribunale di Vicenza, con sentenza 2/10/1997, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla AP, oltre che quella avanzata dal AT, affermando che la società opponente era decaduta dalla garanzia per i vizi per non aver tempestivamente denunciato i difetti.
Avverso la detta sentenza la s.n.c. AP proponeva appello notificato sia al AT che alla s.n.c. AT AN & C. indicata nella sentenza impugnata come convenuta opposta. Gli appellati resistevano al gravame e proponevano appello incidentale ribadendo le eccezioni e le tesi sviluppate in primo grado da AT AN.
La corte di appello di Venezia, con sentenza 8/5/2000, accoglieva il gravame della società AP e, in riforma dell'impugnata decisione, condannava gli appellati al pagamento in favore dell'appellante della somma di L. 200.000.000 oltre accessori. Osservava la corte di merito: che erano infondate le eccezioni di rito sollevate dal AT;
che la riassunzione della causa in primo grado era stata tempestiva ed era stata regolare anche la prosecuzione del giudizio innanzi al G.I. già in precedenza designato;
che l'azione riconvenzionale era da ritenersi ammissibile e, trattandosi di azione autonoma, non preclusa dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo;
che nella specie si verteva in materia di appalto per la prevalenza del lavoro e per l'organizzazione ad impresa della AT;
che andava applicato l'articolo 1667 c.c. e non l'articolo 1669 c.c. trattandosi non di immobili ma di prefabbricati non destinati a permanere definitivamente in sito;
che, al contrario di quanto affermato dal tribunale, la committente non era decaduta dalla garanzia avendola fatta valere entro i prescritti sessanta giorni dalla scoperta dei vizi;
che, secondo quanto accertato dalle consulenze svolte dal tribunale, l'opera appaltata non era stata eseguita a regola d'arte; che andava quindi affermata la responsabilità dell'appaltatrice per i danni causati alla committente, quali il costo di ripristino e la somma trattenuta dalla P.A. destinataria delle opere in questione;
che tenuto conto delle risultanze delle c.t.u. e di quanto documentalmente provato, doveva essere liquidata alla committente la somma di L. 200.000.000 oltre interessi dalla domanda.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Venezia è stata chiesta, con separati autonomi ricorsi, da AT AN (con 11 motivi), dalla s.n.c. C.G. di AT AN & C. (con 14 motivi), dalla s.n.c. AP di IN AN & C. (con tre motivi). La società AP ha resistito con separati controricorsi ai ricorsi della società AT e di AT AN, proponendo ricorsi incidentali fondati su un solo motivo. La s.n.c. C.G. di AT AN e AT AN, con unico controricorso, hanno resistito al ricorso della AP ed hanno proposto ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I vari ricorsi vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza. In relazione ai tre ricorsi autonomamente proposti occorre osservare che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, per il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, dopo la notifica del primo ricorso (principale) tutte le altre impugnazioni devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso del ricorso per cassazione, nell'atto contenente il controricorso indipendentemente dalla forma espressa dalla parte ed ancorché proposto con atto a sè stante: tale modalità non è però essenziale per cui si verifica la conversione di ogni ricorso successivo al primo in ricorso incidentale la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli articoli 370 e 371 c.p.c. indipendentemente dai termini l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso (come nella specie) in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale (sentenze 2/4/2001 n. 4789; 25/8/1999 n. 8906; 23/6/1999 n. 6400). Nel caso in cui i ricorsi siano stati notificati nella stessa data, l'individuazione, tra essi, del ricorso principale e di quelli incidentali va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, considerandosi principale il ricorso depositato per primo e incidentale quello depositato successivamente. Nella specie i due ricorsi del AT AN e della s.n.c. AT, proposti come impugnazioni autonome, sono stati notificati entrambi il 9/10/2000 e depositati nella stessa data (16/10/2000) per cui vanno considerati come principali, mentre quello della società AP (notificato il 19/10/2000 e depositato in data 30/10/2000) si converte in ricorso incidentale.
Vanno poi dichiarati inammissibili i ricorsi incidentali (espressamente definiti tali) contenuti nei controricorsi predisposti da AT AN, dalla società AT e dalla AP per resistere ai ricorsi autonomi agli stessi rispettivamente notificati. In proposito è appena il caso di rilevare che, come questa Corte ha avuto modo di precisare, la consumazione del diritto di impugnazione conseguente al ricorso principale per cassazione esclude che la stessa parte, ricevuta la notificazione del ricorso di altro contendente, possa introdurre nuovi e diversi motivi di censura o anche ripetere le stesse critiche, già prospettate con il proprio originario ricorso, con successivo ricorso incidentale che, se proposto, va quindi dichiarato inammissibile pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria. Del pari la proposizione del ricorso incidentale (ovvero di altro ricorso principale da ritenersi convertito in ricorso incidentale) non legittima il ricorrente principale a proporre a sua volta ricorso incidentale (sentenze 2/12/2000 n. 15407; 1/12/1999 n. 13. 358; 24/9/1999 n. 10513). La società AT, con il 1^ motivo del suo ricorso - che va esaminato prima degli altri - denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 137 e seguenti e 330 c.p.c. sostenendo che la corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello proposto nei confronti di essa società con atto non notificato presso la sede sociale.
Il motivo è infondato atteso che la società ricorrente si è regolarmente costituita nel giudizio di secondo grado senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla ritualità della notifica dell'atto di appello. Pertanto la s.n.c. AT, costituendosi, ha comunque sanato ogni eventuale irregolarità del procedimento di notificazione relativo all'atto di gravame (in tali sensi, tra le tante, sentenza di questa Corte 22/1/1999 n. 590). Con il 2^, il 3^, il 4^ ed il 5^ motivo la società AT denuncia rispettivamente: violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione (secondo motivo); omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (terzo motivo): violazione o falsa applicazione degli articoli 100, 101, 102, 111 c.p.c., 2909 e 2697 c.c. e nullità del procedimento e della sentenza (quarto motivo); omesso esame di documenti decisivi (quinto motivo). La ricorrente lamenta - sotto vari profili - l'errore commesso dalla corte di appello nel condannare. accanto a AT AN, anche essa società del tutto estranea al rapporto sostanziale dedotto in causa e nei cui confronti nessuna domanda era stata avanzata dalla AP.
Le dette censure - da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza - sono fondate in quanto la sentenza di primo grado era stata impugnata dalla AP, come dalla stessa evidenziato nel controricorso, in via meramente prudenziale avendo il tribunale indicato come parte (convenuta opposta) la s.n.c. AT AN e C. pur se verso quest'ultima nessuna domanda era stata avanzata (come è pacifico) nel giudizio di primo grado. Del pari con il detto atto di gravame nessuna domanda risulta essere stata proposta dalla AP nei confronti della società AT. È evidente, pertanto la violazione da parte della corte di appello dell'articolo 112 c.p.c. per aver esteso la condanna alla società AT - in aggiunta a quella pronunciata nei confronti di AT AN - non rispettando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e così incorrendo nel denunciato vizio di ultrapetizione.
Dall'accoglimento dei detti motivi deriva l'assorbimento di tutti gli altri (dal 6^ al 14^) del ricorso della società AT da ritenere logicamente subordinati in quanto relativi ad aspetti della controversia ai quali la detta società è estranea riguardando solo i rapporti tra AT AN e la società AP.
In definitiva deve essere rigettato il primo motivo del ricorso della società AT, mentre devono essere accolti il 2^, il 3^, il 4^ ed il 5^ con assorbimento di tutti gli altri. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere cassata in relazioni ai motivi accolti. Con riferimento alla posizione della ricorrente s.n.c. AT sussistono i presupposti per la decisione di merito in questa sede, a norma dell'art. 384 c.p.c., trattandosi di violazione di legge e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto per dichiarare l'estraneità della detta società al rapporto sostanziale tra l'AP e AT AN che costituisce l'esclusivo oggetto della controversia in esame. In tale sensi va corretta la sentenza impugnata.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra la s.n.c. AT AN e C. e la società AP le spese dei giudizi di appello e di legittimità in considerazione, tra l'altro, del corretto comportamento processuale della AP che, come rilevato, nessuna domanda ha proposto nei confronti della società AT essendosi limitata a notificare a quest'ultima l'atto di appello solo per cautela giustificata dall'errore commesso dal tribunale nell'intestazione della sentenza di primo grado.
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso AT AN denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (primo motivo) e violazione o falsa applicazione degli articoli 100, 101, 102, 111 c.p.c. 2909 e 2697 c.c., nonché nullità del procedimento e della conseguente sentenza (secondo motivo).
I detti motivi - identici al 3^ ed al 4^ motivo del ricorso della società AT - sono inammissibili per carenza di interesse perché relativi esclusivamente alla posizione sostanziale e processuale della s.n.c. AT. È noto al riguardo il principio - più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità - secondo cui l'interesse necessario per proporre una domanda o per resistere ad essa (articolo 100 c.p.c.) riguarda anche il giudizio di impugnazione nel quale, in particolare, l'interesse ad impugnare una sentenza o un capo di essa, va desunta dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone: in difetto l'impugnazione è inammissibile (sentenze 7/12/2000 n. 15526; 14/4/2000 n. 4851; 22/2/2000 n. 2022). Nella specie con i motivi in esame il AT ha impugnato un capo della sentenza della corte veneziana (relativa alla condanna anche della s.n.c. AT) che non contiene statuizioni sfavorevoli, sul piano sostanziale, al ricorrente o idonee a recargli pregiudizi. Il ricorrente ha sostenuto l'estraneità della società AT al rapporto sostanziale in questione deducendo l'erroneità della decisione della corte di appello relativa alla condanna, unitamente ad esso AT, anche della s.n.c. AT. Dall'accoglimento delle dette censure non deriva alcuna utilità giuridica per il AT.
Con il terzo motivo di ricorso AT AN denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 647 c.p.c. sostenendo che la corte di appello avrebbe dovuto limitarsi a rilevare che la domanda riconvenzionale proposta dalla società AP con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non poteva essere esaminata nel merito per l'improcedibilità di detta opposizione non essendosi l'opponente costituita entro il termine di cui all'articolo 165 c.p.c. L'AP avrebbe dovuto proporre la domanda riconvenzionale in un nuovo ed autonomo processo.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura degli atti processuali (attività consentita in questa sede attesa la natura, in procedendo, del vizio denunciato) risulta che la cancellazione della causa dal ruolo è stata ordinata in primo grado del G.I. per la tardiva costituzione delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il processo è stato poi riassunto dal fallimento AP limitatamente alla domanda riconvenzionale che la detta società in bonis aveva proposto - con l'unico atto (avente in tal modo duplice funzione) di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal AT per conseguire il pagamento del prezzo della fornitura delle case prefabbricate in questione - sostenendo di aver diritto al risarcimento dei danni subiti per la cattiva realizzazione delle case in legno e per i vizi riscontrati. Con l'atto di riassunzione è stato ripreso il processo per la sola parte concernente la detta domanda riconvenzionale in relazione alla quale nessuna causa di improcedibilità si era verificata non potendosi estendere a tale domanda gli effetti previsti dall'articolo 647 c.p.c. in caso di mancata opposizione (cui è equiparata la mancata costituzione o la costituzione fuori termine) a decreto ingiuntivo. Nella fase successiva alla citata ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo si è quindi ritualmente svolto il giudizio (autonomo rispetto a quello di opposizione a decreto ingiuntivo pur se iniziato con lo stesso atto) concernente la domanda riconvenzionale della AP in relazione alla quale la funzione giurisdizionale non si era esaurita a seguito della tardiva costituzione della società AP nel giudizio di opposizione con conseguente improcedibilità solo di tale opposizione: la detta domanda, dopo la riassunzione, doveva essere esaminata e decisa indipendentemente sia dalle vicende processuali e dalla improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sia dalla esecutività e definitività del decreto ingiuntivo opposto. Peraltro va osservato che la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo preclude solo la possibilità di riproporre in diverso giudizio la domanda tendente a contrastare l'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo stesso, ma non la domanda riconvenzionale avanzata con il medesimo atto di opposizione:
tale domanda ben può essere riproposta con un successivo atto. Nella specie con l'atto di riassunzione l'AP ha dato ulteriore impulso o, comunque, nuovo inizio al giudizio relativo alla domanda riconvenzionale.
Con il quarto motivo di ricorso il AT, denunciando violazione o falsa applicazione degli articoli 654 c.p.c. e 2909 c.c. nonché insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che la questione sollevata dalla AP con la domanda riconvenzionale era implicitamente coperta dal giudicato sostanziale che si era formato sul diritto di esso ricorrente al pagamento dell'intero corrispettivo del contratto. La causa petendi della domanda AP, rappresentata dall'inesatto adempimento del contratto da parte di esso AT, è incompatibile con la precedente e definitiva statuizione che aveva sancito l'obbligo dell'AP di pagare il residuo del prezzo del contratto. È pertanto errata l'affermazione della corte di appello secondo cui il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non aveva effetti preclusivi sulla domanda riconvenzionale trattandosi di un'azione autonoma. Tutte le domande riconvenzionali sono autonome, ma sono anche connesse rispetto a quella principale e, quindi, passibili di essere condizionate dal giudicato formatosi anteriormente su questa. Il motivo non è meritevole di accoglimento atteso che con la domanda riconvenzionale la società AP non ha posto in discussione la regolarità formale del decreto ingiuntivo in questione o il diritto del AT al pagamento del residuo prezzo previsto nel contratto - nè ha chiesto una riduzione di tale prezzo o una pronuncia di invalidità del contratto posto a base della richiesta monitoria - ma ha limitato l'oggetto della domanda al punto relativo all'asserito diritto al risarcimento del danno subito per i vizi e le difformità dell'opera come realizzata dal AT: si tratta quindi, come ineccepibilmente evidenziato nell'impugnata sentenza, di questioni autonome ed indipendenti. Il giudicato formatosi sul diritto del AT ad ottenere il saldo del prezzo nessun effetto immediato e diretto può comportare sul diritto vantato dall'AP al risarcimento del danno ex articolo 1667 c.c.: diversi sono i fatti generatori delle due distinte richieste avanzate dal AT e dall'AP con il ricorso in via monitoria e con la domanda riconvenzionale (ossia, rispettivamente, il mancato pagamento del prezzo contrattualmente previsto e il risarcimento per i danni derivanti dai vizi e dai difetti dell'opera commissionata). Diversi devono di conseguenza ritenersi sia il petitum che la causa petendi dei due giudizi.
Bisogna peraltro segnalare che, come posto in evidenza nel controricorso dell'AP, alcuni dei fatti collegati all'azione risarcitoria esercitata dall'AP (come il risultato della Commissione di collaudo cui si fa riferimento nella sentenza impugnata) si sono verificati dopo il ricorso in via monitoria del AT e dopo il passaggio in giudicato del concesso decreto ingiuntivo: ciò a conferma che detto decreto non si configura come provvedimento giurisdizionale idoneo ad acquistare autorità ed efficacia di cosa giudicata nel giudizio promosso dall'AP avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per la cattiva realizzazione dell'opera commissionata al AT. Infatti anche per il decreto ingiuntivo, che non opposto tempestivamente acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata al pari di una sentenza di condanna, trova applicazione il principio secondo cui il giudicato formatosi sul rapporto giuridico dedotto in giudizio produce l'unico effetto e di rendere indiscutibile il rapporto predetto nei termini accertati nel provvedimento giurisdizionale, ma non impedisce che esso continui a vivere, svolgendosi, modificandosi ed eventualmente estinguendosi a causa di fatti giuridici che, successivamente al giudicato, incidano su di esso. In particolare anche dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il pagamento del prezzo ben può il committente agire contro l'appaltatore per i vizi e per i difetti dell'opera appaltata ed accertati in epoca successiva al detto passaggio in giudicato.
Con il quinto motivo AT AN denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 125 disp. att. c.p.c. e 156 c.p.c., nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente sostiene che la corte veneziana avrebbe dovuto rilevare la nullità della comparsa di riassunzione della curatela fallimentare in quanto priva dell'indicazione del giudice della riassunzione. L'atto, quindi, non era idoneo a raggiungere lo scopo di rendere subito nota al giudice istruttore la volontà della curatela fallimentare di proseguire il processo e di consentire al convenuto di accertare se con il detto atto la curatela avesse inteso proseguire il vecchio processo o invece iniziare un nuovo procedimento.
Anche questo motivo non è fondato in quanto le lamentate irregolarità dell'atto di riassunzione per le segnalate difformità rispetto al modello legale previsto nel codice di rito non determinano nullità insanabile di tale atto: il AT ha avuto formale ed effettiva conoscenza dell'atto di riassunzione ritualmente e tempestivamente notificatogli e, dopo la notifica, è regolarmente comparso all'udienza del 5/4/1991 (tenuta innanzi al G.I. già in precedenza designato per l'istruzione della causa) ed ha partecipato a tutte le successive fasi del giudizio articolando complete e puntuali difese su profili di rito e di merito della vertenza così sanando eventuali irregolarità dell'atto di riassunzione che ha comunque raggiunto lo scopo. Non può infatti essere pronunciata la nullità di un atto processuale quando detto atto abbia in effetti raggiunto lo scopo voluto dalla legge (terzo comma dell'articolo 156 c.p.c.). Con il sesto motivo di ricorso il AT denuncia: violazione o falsa applicazione degli articoli 2909, 1362, 1655 e 1470 c.c.;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
omesso esame di documenti decisivi. Ad avviso del ricorrente la corte di appello nello stabilire la natura del contratto in questione è incorsa in errori, omissioni ed incongruenze oltre a non spiegare per quale ragione il decreto ingiuntivo, passato in giudicato, non facesse stato sulla natura di vendita di detto contratto. In ogni caso la corte di merito avrebbe dovuto chiarire quale fosse l'elemento rispetto al quale nel rapporto de quo il "lavoro" (assemblaggio, allacciamenti ecc.) assumeva carattere prevalente. Peraltro il giudice di secondo grado non ha esaminato i documenti esibiti dai quali risultava che al credito del AT spettava il privilegio di cui all'articolo 2751 bis c.c. che è accordato esclusivamente per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti.
Con il settimo motivo il AT denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1362, 1655 e 2222 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente asserisce che la corte di appello non ha indicato per quale motivo ha qualificato il contratto di appalto e non di opera. La prevalenza del lavoro e l'organizzazione ad impresa sono elementi comuni sia al contratto di appalto che a quello d'opera il cui discrimine risiede nella dimensione dell'organizzazione di impresa. Tale aspetto non è stato esaminato dal giudice di secondo grado.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente riguardando tutte la questione della qualificazione del contratto stipulato dalle parti. Occorre premettere che, come chiarito nella giurisprudenza di legittimità, il contratto di appalto e il contratto d'opera hanno in comune l'obbligazione, verso il committente, di compiere, a fronte di corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione di rischio da parte di chi li esegue, mentre la differenza tra i due negozi è costituita dalla circostanza che nel primo l'esecuzione avviene mediante un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto;
nel secondo con il prevalente lavoro di questi, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'articolo 2083 c.c. (sentenza 17 luglio 1999, n. 7606). In particolare nell'appalto l'obbligazione verso il committente consiste nell'esecuzione dell'opera mediante un'organizzazione a carattere d'impresa dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio;
se invece l'esecuzione della prestazione avviene con lavoro prevalentemente proprio o dei componenti della propria famiglia, ricorre la diversa figura del contratto d'opera (sentenza 19/1/2000 n. 567). Il criterio distintivo da adottare, ai fini della differenziazione tra i contratti di appalto e vendita, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi anche a quella di dare, caratterizzante la vendita, come nella ipotesi in cui i materiali siano forniti dallo stesso appaltatore, deve avere riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi, però non in senso oggettivo, ma con riguardo alla volontà dei contraenti, al fine di accertare, dei singoli casi, se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto) oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del negozio medesimo (vendita) (sentenza 2/6/1993 n. 6171). La valutazione delle circostanze di fatto idonee a far rientrare il contratto in una o in altra categoria costituisce apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato. Nella specie la corte di appello - tenuto conto della prevalenza del lavoro (assemblaggio, costruzione in loco e allacciamenti) e dell'organizzazione dell'impresa AT - ha confermato la decisione del giudice di primo grado il quale aveva affermato che nel caso in esame si trattava di contratto di appalto non risultando da parte del AT l'esercizio di produzione e di vendita di prefabbricati ed essendo emersi sia la prevalenza dell'elemento del lavoro sulla materia sia la sussistenza dell'organizzazione di impresa.
Alle valutazioni operate dai giudici del merito il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dai detti giudici non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c., mentre la seconda - concernente l'inquadramento della comune volontà, come accertata, nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. Il sindacato della Corte di Cassazione può pertanto essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica di un contratto.
Nella specie è ineccepibile la riportata qualificazione che la corte di appello ha dato al contratto in questione dopo la precisazione delle caratteristiche del lavoro affidato dalla AP al AT ed all'organizzazione dell'impresa di quest'ultimo. La motivazione adottata dalla corte di appello - sia pur estremamente sintetica - è immune da contraddizioni, nonché da vizi logici e da errori di diritto.
Va poi segnalato - in relazione alla denunciata violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. - che costituisce principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui l'interpretazione degli atti di autonomia privata è incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale: la parte che denuncia la violazione di tali regole ha l'onere, al di là dell'indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse.
Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a contestare l'interpretazione data dalla corte veneziana al contratto in questione, senza specificare i canoni interpretativi che sarebbero stati violati e senza neanche riportare il contenuto completo delle clausole contrattuali più rilevanti.
È appena il caso di rilevare infine che il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo ottenuto dal AT non riguarda anche la natura del rapporto in questione: il detto decreto è stato infatti concesso sulla base di una fornitura (di case prefabbricate) non necessariamente connessa ad un contratto di vendita ben potendo derivare tale fornitura da un contratto di appalto.
Pertanto sul punto relativo alla qualificazione del contratto in questione la sentenza impugnata, da ritenersi corretta, si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto: nella detta sentenza risultano sufficientemente chiariti i principali elementi di fatto della fattispecie concreta sottoposta all'esame dei giudici del merito i quali hanno insindacabilmente accertato le circostanze emergenti dal contratto come stipulato ed attuato dalle parti ed hanno poi proceduto - in base a quanto accertato - all'inquadramento del negozio in questione nello schema del contratto di appalto. Con l'ottavo motivo il AT denuncia violazione degli articoli 1667, 1362 e seguenti c.c. ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché omesso esame di documenti decisivi. Secondo il ricorrente la corte di appello, per escludere la decadenza della committente AP dalla garanzia, ha fatto riferimento ai "ricordati telegrammi" dei quali non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata. Del resto i telegrammi dell'aprile 1982 seguono di oltre sessanta giorni il sopralluogo compiuto in data 8/2/1982 dal tecnico della società. AP la quale, comunque, già nell'autunno del 1981 era consapevole dei problemi che si sarebbero manifestati nei prefabbricati, come provato dalla lettera 29/9/1981 con la quale la detta società aveva contestato la scadente qualità del legname utilizzato. In ogni caso la corte di merito non ha chiarito per quale ragione l'AP avrebbe scoperto i vizi solo con la perizia del febbraio 1982 e non, trattandosi di vizi palesi, dalla data delle singole consegne dei prefabbricati. Il giudice di secondo grado ha inoltre omesso l'esame di un atto pubblico (certificato di collaudo) del quale il tribunale aveva invece tenuto conto. È infine incomprensibile come la corte territoriale abbia potuto affermare che con la scrittura del 19/2/1982 esso AT aveva riconosciuto la difettosità dell'opera: la detta dichiarazione conteneva solo l'impegno a consegnare le case ed a riparare imperfezioni e difetti eventualmente riscontrati in sede di collaudo.
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Le dette censure si risolvono tutte essenzialmente, quale più quale meno e pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare valutazione ed apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie che sono prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità se - come nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne la concludenza e l'attendibilità, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la "ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito.
Nel caso in esame non sono ravvisabili ne' il lamentato difetto di motivazione, ne' le asserite violazione di legge.
Come riportato nell'esposizione in fatto che precede, il tribunale ha proceduto alla disamina di tutti gli elementi acquisiti al processo e, sulla base di fatti qualificanti, ha coerentemente ritenuto tempestiva la denuncia dei vizi (e, quindi, infondata l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia esercitata dalla società AP) facendo puntuale riferimento alle circostanze di fatto relative: alle date della manifestazione e della scoperta dei vizi;
al momento della posa in opera dei prefabbricati realizzati con materiali da assemblare;
alle date delle contestazioni da parte della committente e dei telegrammi spediti dalla AP (dei quali, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, si fa cenno nell'impugnata sentenza già nella parte relativa allo svolgimento del processo). Il giudice di secondo grado ha anche segnalato che il AT, con scrittura 19/2/1982, aveva riconosciuto i difetti dell'opera. La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni attraverso complete argomentazioni, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine puntuale delle risultanze di causa e delle prove acquisite ed ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo le ragioni del suo convincimento.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che il giudice di secondo grado, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi della AP, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del AT.
Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.
In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal tribunale non collima con le sue aspettative e confutazioni.
Occorre infine segnalare che le censure e le critiche concernenti l'asserito omesso o errato esame delle risultanze istruttorie (lettera AP del 29/9/1981, sopralluogo effettuato dal tecnico AP nel febbraio 1982, certificato di collaudo, scrittura a firma AT del 19/2/1982) indicate in ricorso non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità in relazione all'erroneità in cui sarebbe incorso il tribunale nell'interpretare e nel valutare le risultanze probatorie. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. Al riguardo è sufficiente ribadire che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.
Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non riporta il contenuto specifico e completo delle prove documentali cui si fa cenno nelle censure in esame e non fornisce alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo di tali risultanze probatorie. La detta omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dal ricorrente.
Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (sentenze 3/2/2000 n. 1195; 27/3/1999 n. 2932; 28/11/1998 n. 12089). Con il nono motivo il AT, denunciando violazione degli articoli 2697 e 1223 c.c. ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che la corte di appello è incorsa in evidenti errori ed incongruenze nel condannare esso ricorrente a pagare la somma di L. 200.000.000 (costi di ripristino per L. 122 milioni e detrazioni al collaudo per L. 78 milioni). L'importo di 122 milioni non si giustifica con le due c.t.u. svolte in primo grado, la prima affidata al geom. Dalla Via e la seconda all'ing. Matteazzi: entrambe le perizie avevano sottolineato sia che non era possibile stabilire quali interventi di ripristino l'AP avesse effettuato sulle casette "AT" prima del collaudo, sia che la detta società non aveva prodotto documentazione idonea a provare il sostenimento dei costi. Per le detrazioni al collaudo il giudice di appello ha diviso la detrazione operata dalla P.A. di L. 156.800.000 in parti uguali per i difetti imputabili all'Inca e per quelli attribuibili ad esso AT: ciò senza indicare la prova acquisita in ordine alla riferibilità della metà delle dette detrazioni a difetti imputabili ai prefabbricati "AT".
Il motivo è fondato.
La corte di appello, dopo aver evidenziato che le consulenze svolte dal tribunale avevano confermato l'esecuzione non a regola d'arte dell'opera commissionata al AT, ha liquidato alla committente la somma di L. 200.000.000 limitandosi a motivare tale statuizione sulla sola base "delle risultanze di c.t.u. (costo di ripristino per L. 122 milioni) e di quanto documentalmente comprovato (detrazioni al collaudo, in parte qua, pari a L. 78 milioni, arrotondati)". Il giudice di secondo grado è pervenuto apoditticamente a detta conclusione con motivazione carente ed incongrua e senza alcun accenno - da non poter ricavare, sia pur implicitamente, dal contesto complessivo dell'impugnata sentenza - e senza alcuna esposizione, sia pur sintetica, in ordine: alle indagini ed agli accertamenti svolti dal c.t.u.; alla condivisibilità ed all'esattezza delle valutazioni del consulente;
al ragionamento posto a base della relazione peritale (neanche richiamata) e delle conclusioni ivi precisate (al fine di rendere possibile il controllo del fondamento delle stesse); alle eventuali critiche e contrarie deduzioni e argomentazioni delle parti;
al collegamento tra il costo di ripristino (e le detrazioni al collaudo) e i vizi e le difformità riscontrate nell'opera come realizzata dal AT in violazione degli impegni contrattuali assunti.
La corte di merito non ha poi chiarito se la liquidazione in favore della società committente (pari a ben 200 milioni) è stata effettuata con riferimento al momento della pronuncia o del deposito della relazione peritale, ovvero all'epoca della consegna dell'opera o del collaudo o dei lavori di ripristino: ciò peraltro non consente di verificare se il giudice di secondo grado ha o meno tenuto conto della svalutazione monetaria da riconoscere nella specie (come esattamente sostenuto nel primo motivo del ricorso AP) trattandosi di un debito di valore per la funzione risarcitoria della obbligazione posta a carico del AT.
Del tutto vago ed incomprensibile è poi il riferimento a "quanto documentalmente comprovato" non risultando precisate in sentenza le circostanze di fatto ritenute provate: la corte territoriale non ha indicato le specifiche risultanze istruttorie esaminate e poste a base del proprio convincimento.
Con il decimo motivo il AT denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 1668 c.c. affermando che esso ricorrente non poteva essere condannato a rimborsare all'AP eventuali costi da questa sostenuti per ripristinare i prefabbricati prima del collaudo della P.A.: l'appaltatore, infatti, non può procedere direttamente ad eliminare le difformità ed i vizi dell'opera, ma deve chiedere al committente di provvedervi.
Il motivo è da disattendere posto che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la tutela apprestata al committente dall'articolo 1668 c.c. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità
contrattuale per inadempimento e, pertanto, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna all'esecuzione specifica (sentenza 10/1/1996 n. 169). L'esecuzione delle opere per l'eliminazione dei difetti da parte del committente è legittima e rappresenta l'esercizio di un diritto del committente medesimo. Pertanto non è censurabile la parte della sentenza impugnata con la quale la corte di appello ha riconosciuto alla società AP il diritto di chiedere direttamente il risarcimento dei danni nella misura corrispondente all'entità delle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati.
Con l'undicesimo motivo (erroneamente indicato come dodicesimo) il AT denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 1670 c.c. ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostiene il ricorrente che, vertendosi in materia di subappalto, l'AP non sarebbe decaduta dalla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera, che avevano dato luogo alla detrazione da parte della P.A., solo se avesse dato la prova di aver comunicato ad esso AT - a norma dell'articolo 1670 c.c. - la denunzia della P.A. entro sessanta giorni dal ricevimento.
Il motivo è inammissibile riguardando una questione nuova (corretta applicazione dell'articolo 1670 c.c.) che non risulta abbia formato oggetto dei giudizi di merito, in quanto rientranti tra le problematiche dibattute dalle parti, ne' il ricorrente ha dedotto di aver inserito la detta questione nelle difese articolate in primo o in secondo grado.
Le problematiche esposte dal ricorrente non sono quindi proponibile in questa sede di legittimità perché introducono per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richiesti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti in secondo grado ed involgenti accertamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (in ogni stato e grado del giudizio) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed apprezzamenti di fatto.
Con il primo motivo del ricorso la s.n.c. AP denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1667, 1223 e 1224 c.c., nonché contraddittorietà della motivazione. La società ricorrente lamenta l'errore commesso dalla corte di appello nell'aver aggiunto alla sorta capitale solo gli "interessi legali dalla domanda, sufficienti a coprire il maggior danno, da mora, per l'andamento contenuto dell'inflazione". Ad avviso dell'AP nella specie si verte in tema di risarcimento danni da inadempimento contrattuale e, quindi, di debito di valore in relazione al quale va riconosciuta, anche di ufficio, la svalutazione monetaria fino alla data di liquidazione del danno oltre gli interessi sulle singole somme via via rivalutate anno per anno.
Il motivo è fondato atteso che, come già anticipato esaminando il nono motivo del ricorso del AT, l'obbligazione risarcitoria (pur se derivante da inadempimento contrattuale) ha natura di debito di valore e deve essere quantificata tenendo conto sia della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione, sia degli interessi da computarsi con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale della somma liquidata. La corte di appello non ha rispettato i detti criteri più volte ribaditi nella giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione e liquidazione del danno da fatto illecito. Ai detti criteri si dovrà uniformare il giudice del rinvio dopo aver proceduto alla determinazione del danno da riconoscere all'AP nel rispetto dell'obbligo di una adeguata e completa motivazione come evidenziato nell'esame del nono motivo del ricorso AT.
Con il secondo motivo del ricorso la società AP, denunciando omessa e insufficiente motivazione per mancata valutazione integrale delle risultanze probatorie, deduce che la corte di appello - con motivazione priva di specificità, criptica ed insufficiente - non ha accolto la pretesa di essa società di ottenere il risarcimento del danno subito per le spese (documentate) sostenute per il vitto e l'alloggio dei propri operai nel periodo necessario per eseguire le opere di ripristino dei prefabbricati forniti dal AT. Anche questo motivo è fondato in quanto è priva di ogni valida motivazione la parte della sentenza impugnata relativa all'esclusione, dal risarcimento liquidato all'AP, dei "pretesi costi di cui non vi è preciso riscontro". Al riguardo la corte di appello non ha fornito alcun chiarimento in relazione alla natura ed all'entità di detti "costi" ed agli elementi posti a base della relativa richiesta ed alla posizione in proposito assunta dalle parti.
Anche a tale difetto di motivazione dovrà porre rimedio il giudice del rinvio.
Dall'accoglimento del nono motivo del ricorso AT e del primo e del secondo motivo del ricorso AP deriva l'assorbimento del terzo motivo del ricorso AP relativo al governo delle spese dei due gradi del giudizio di merito (comprese le spese di consulenza). Di tale questione si dovrà occupare il giudice del rinvio. In definitiva, in base alle considerazioni che precedono, devono essere accolti il nono motivo del ricorso AT ed il primo ed il secondo del ricorso AP con conseguente cassazione, in relazione a tali motivi, della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra sezione della corte di appello di Venezia che riesaminerà la causa rinnovando l'indagine di merito uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati e colmando le rilevate lacune e carenze di motivazione. Allo stesso giudice di rinvio si rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibili i ricorsi incidentali contenuti nei controricorsi di AT AN, della società AT e della AP;
rigetta il primo motivo del ricorso della s.n.c. AT AN e C., accoglie il 2^, il 3^, il 4^ ed il 5^ motivo di detto ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, pronunciando nel merito a norma dell'articolo 384 c.p.c. in relazione alla posizione della società AT, dichiara l'estraneità di detta società al rapporto tra l'AP e AT AN e compensa tra la s.n.c. AT e la società AP le spese dei giudizi di appello e di legittimità;
accoglie il nono motivo del ricorso di AT AN e rigetta gli altri;
accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso dalla s.n.c. AP, assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti dei ricorsi del AT e della società AP, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2002