Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
La eventuale nullità della citazione e/o della notificazione di questa al convenuto in primo grado ed in appello è sanata, a norma del combinato disposto degli artt. 164, 156 cod. proc. civ., dalla costituzione di quest'ultimo in entrambi i gradi di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/1999, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Roberto PREDEN - Presidente -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JO US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D'OVIDIO 20, presso lo studio dell'avvocato MANFREDO IPPOLITI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato LUIGI DALLA ROSA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO RO, EDILIMPIANTI SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 268/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 21/11/95 e depositata il 26/02/96 (R.G. 102/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Manfredo IPPOLITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 30.4.1984, OT OL, premesso che era creditore della s.r.l. Edilimpianti, già denominata Edilstrutture di JO Ezio, della complessiva somma di L 71.031.618 e che la detta società il 22.10.1982 aveva venduto a JO PE l'unico bene immobile di sua proprietà, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Treviso i predetti per sentire condannare la società al pagamento della somma e per sentire dichiarare la revoca ex art. 2901 c.c. della detta vendita. Il Tribunale, con sentenza del 20.12.1990, condannava la società al pagamento della somma di L 57.900.000., oltre al maggior danno quantificato in L 22.660.000, ma non accoglieva la domanda di revocatoria.
Proponeva appello il OT.
Resistevano i convenuti e la s.r.l. Edilimpianti proponeva anche appello incidentale.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 26.2.1996, rigettava l'appello incidentale ed, in accoglimento dell'appello principale, dichiarava l'inefficacia nei confronti del OT del contratto di compravendita del 22.10.1982 con il quale la s.r.l. Edilstrutture aveva venduto a JO PE l'immobile sito in Volpago di Montello.
Riteneva la corte di merito che nella specie risultavano provati sia l'eventus damni (poiché la società aveva venduto il suo unico bene), sia il consilium fraudis, essendo evidente che l'acquirente JO PE, fratello dell'amministratore unico della società predetta, non poteva ignorare la condizione economica della società, anche perché i due fratelli erano soci di altra società, per cui era verisimile che i predetti, sia per ragioni di parentela che di affari, frequentemente si incontravano e discutevano della situazione patrimoniale delle loro società.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il JO PE.
Non si sono costituiti ne' la srl. Edilimpianti ne' il OT. Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt . 163, n. 2 e 4, c.p.c, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., poiché pur essendo stata effettuata la citazione del giudizio di primo grado nei confronti della "SRL Edilstruttrure, già Srl. Edilimpianti", la sentenza di primo grado fu emessa nei confronti della "SRL Edilimpianti", la citazione di secondo grado venne notificata solo alla "SRL Edilstrutture" e la sentenza di secondo grado fu emessa nei confronti della "SRL Edilimpinati (già Edilstrutture)". A parere del ricorrente da tale situazione derivava la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di secondo grado, con conseguente nullità della sentenza. Il motivo è infondato e va rigettato.
2.1. Infatti anzitutto, a norma dell'art. 157, c. 2^,c.p.c., soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito, per cui il convenuto JO PE, attuale ricorrente, non è legittimato a far valer l'assunta nullità della citazione o della notifica dell'atto di appello nei confronti dell'altra convenuta SRl. Edilimpinati, e ciò in mancanza dell'alligazione di un suo interesse a far valere detto motivo di nullità che investiva la posizione dell'altro convenuto.
Peraltro va rilevato che quando venga convenuta in giudizio una persona giuridica privata, l'indicazione inesatta o incompleta della sua denominazione determina la nullità della citazione solo se risulta assolutamente incerta o equivoca l'identificazione dell'ente convenuto (Cass.5.4.1985,n. 2341). Tanto non si è verificato nella fattispecie, come ha ritenuto implicitamente il giudice di merito che ha emesso la statuizione nei confronti di una ben individuata società.
In ogni caso e soprattutto, ove anche esistente detta nullità della citazione in primo grado ed in appello e/o della notifica della stessa, proprio la costituzione della predetta società in entrambi i gradi comportava la sanatoria di ogni nullità tanto della citazione quanto della notificazione della stessa, a norma dell'art. 164 c.c., che, costituisce applicazione del principio di convalidazione espresso in via generale dall'art. 156 c.p.c.( Cass. 13.12.1978,n. 5932).
2.2. Infondata è anche la censura contenuta sempre nel primo motivo, secondo cui nelle conclusioni di secondo grado il OT non avrebbe richiesto la revocatoria dell'atto.
Infatti, come emerge dalla pag. 2 della stessa sentenza impugnata, l'appellante chiedeva, in via alternativa alla dichiarazione di simulazione, "revocarsi la compravendita a norma dell'art. 2901 c.c.".
3.1. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta, a norma dell'art. 360,n. 5,c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., un vizio di motivazione dell'impugnata sentenza per aver riconosciuto il consilium fraudis in capo ad esso convenuto, pur in assenza di validi elementi probatori.
3.2. L'art. 116, 1^ c., c.p.c. consacra il principio generale del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. La norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente apprezzamento" allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze. Nella fattispecie, la ricorrente non lamenta ne' che il giudice abbia attribuito valore predeterminato legalmente ad alcune prove, invece di liberamente apprezzarle, ne' il contrario , e cioè che abbia apprezzato liberamente fattispecie che invece integravano gli estremi di prova legale.
Ne consegue che non sussiste la lamentata violazione dell'art. 116. La doglianza, invece, che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo "prudente apprezzamento" nella valutazione della prova si risolve in una doglianza sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti in cui è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione della sentenza.
A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata(Cass. 6 settembre 1995, n. 9384). Pertanto i vizi di contraddittoria ed insufficiente motivazione in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché proprio a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti.
3.3. Va, anzitutto, rilevato che, avendo accertato la sentenza impugnata in punto di fatto che l'atto oggetto della revocazione era posteriore all'insorgenza del debito della società convenuta nei confronti dell'attore il requisito soggettivo, richiesto per l'esperimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., è integrato dalla semplice conoscenza, nel debitore e nel terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (scientia damni), non essendo invece necessario anche un animus nocendi, che connota il consilium fraudis nella diversa ipotesi in cui l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito.
La relativa prova di detto elemento sogettivo nel terzo e nel debitore può essere raggiunta anche con presunzioni (Cass.17.1.1984, n. 402; Cass. 21.1.1982,n. 398).
Nella fattispecie, quindi, correttamente il giudice di appello ha ritenuto, con motivazione incensurabile in questa sede di legittimità, che la prova della detta consapevolezza potesse trarsi da presunzioni, in quanto, essendo il convenuto ricorrente fratello dell'amministratore della società Edilimpianti non poteva ignorare la situazione economica di quest'ultima, tenuto anche conto che i fratelli predetti erano soci di altra società e che, pertanto è verosimile sia per ragioni di parentela che per rapporti economici che discutessero della situazione patrimoniale delle loro società. Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese non essendosi costituiti gli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 26.11.1998.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 1999