Sentenza 20 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutiva l'ordinanza emessa a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo in quanto non opera in tale settore la diversa previsione relativa alle misure cautelari personali che ne differisce l'efficacia alla definitività del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2010, n. 41004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41004 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 20/10/2010
Dott. GIORDANO Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Consigliere N. 2373
Dott. BARBARISI Maurizio rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita Consigliere N. 17168/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC O\ n. *1 gennaio 1982*;
avverso l'ordinanza 23 dicembre 2009 - Tribunale di Rimini;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Dr. VOLPE Giuseppe, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 23 dicembre 2009, depositata in cancelleria il 28 dicembre 2009, il Tribunale di Rimini, quale giudice del riesame, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di CC O\ volta a ottenere la declaratoria di non immediata esecutività dell'ordinanza del medesimo Tribunale con cui in data 1 ottobre 2009 disponeva il sequestro preventivo del ciclomotore di proprietà del CC\.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che, pur pendendo impugnazione, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., l'ineseguibilità immediata poteva valere solo per le misure cautelari personali e non per quelle reali qual era quella in esame. 2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione CC O\ chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p., in relazione agli artt.309 e 310 c.p.p. e insufficiente motivazione;
il provvedimento non è
stato firmato da tutti i componenti del Collegio.
b) violazione dell'art. 310 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 46 e 25 Cost., motivazione contraddittoria e insufficiente;
l'ordinanza con la quale viene disposto il sequestro preventivo, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, contro il decreto del Giudice delle indagini preliminari che lo aveva negato non può essere esecutiva, in pendenza del ricorso per Cassazione, che era stato presentato avverso l'ordinanza collegiale depositata in data 30 settembre 2009.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1 - Il primo motivo ricorso, in particolare, (il provvedimento non è stato firmato da tutti i componenti del Collegio) non è fondato e deve essere respinto. In analogia con quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità nel regime del codice di procedura penale 1930 (ex pluribus, Cass., Sez. 6, Ordinanza 22 febbraio 1993,
n. 503, Giordano, rv. 194564) l'ordinanza va sottoscritta dal solo Presidente analogamente a quanto previsto dall'art. 134 c.p.c. essendo identica la ratio per i provvedimenti emessi dal giudice collegiale. Ciò del resto trova conferma nella L. 8 agosto 1977, n.532, art. 7, che, sia pure con riguardo alle sentenze, estende alla materia penale la modifica introdotta, in tema di sottoscrizione dei provvedimenti del giudice, all'art. 132 c.p.c. (che stabilisce che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore). Nella fattispecie, oltretutto, il provvedimento era stato firmato dal Presidente del collegio giudicante che era anche l'estensore dell'atto decisorio, ne' era in qualche modo dubbia la riferibilità dell'atto stesso all'organo giudiziario che l'aveva emesso.
3.2 - Anche il secondo motivo di gravame (violazione dell'art. 310 c.p.p.) è privo di pregio e va rigettato. Il chiaro tenore letterale dell'art. 325 c.p.p., comma 4 (il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza) non consente di poter applicare in via analogica alle misure cautelari reali i principi stabiliti per le misure cautelari personali. Il Collegio intende per vero condividere l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui il rinvio operato dall'art.322 bis c.p.p., all'art. 310 c.p.p., non include il comma 3, giacché
la clausola di compatibilità esclude l'applicazione di un precetto studiato esclusivamente per la materia de libertate e non adattabile al regime delle misure cautelari reali, sicché il disposto dell'art.325 c.p.p., u.c., si estende anche alle ordinanze applicative del sequestro preventivo ex art. 322 bis c.p.p., emanate dal tribunale in accoglimento del ricorso del P.M. avverso la revoca della predetta misura (vedi Cass., Sez. 3, 14 dicembre 1995, n. 3788, P.M. in proc. Colonnese ed altro).
Il limite della compatibilità, previsto dall'art. 322 bis c.p.p., comma secondo, u.c. deve essere considerato essenzialmente sul piano dell'incompatibilità sostanziale, che è possibile dedurre: dalle caratteristiche peculiari del sequestro preventivo;
dalla diversità tra misure cautelari e reali;
dalla differente gerarchia degli interessi implicati, alla luce della difforme valenza costituzionale dei beni rispettivamente protetti.
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 48 del 1994 - pur rinvenendo nel codice di rito marcati parallelismi tra le misure di cautela reale e quelle personali - ha affermato che il legislatore non "si è peraltro spinto al punto di avere assimilato in toto i presupposti" che devono assistere dette differenti misure e, in materia di sequestro, "la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose che, postulando un vincolo di pertinenzialità col reato, vengono riguardate dall'ordinamento come strumenti la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo". Elementi di riscontro possono altresì rinvenirsi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, apparendo significative al riguardo, nel senso del riconoscimento di una netta prevalenza al favor libertatis che giustifica difformità di disciplina:
- la sentenza 26 aprile 1990, n. 4, P.M. in proc. Serio, in tema di inapplicabilità alla cautela reale del termine di 30 giorni dalla ricezione degli atti, previsto dall'art. 311 c.p.p., comma 5, per la decisione del ricorso per cassazione avverso le pronunzie emesse a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p. (limite temporale giustificato nel suo rigore solo per le misure di natura personale);
- la sentenza 27 marzo 1992, n. 6, Midolini, sui limiti del controllo di legittimità in tema di sequestro preventivo;
- la sentenza 25 marzo 1993, n. 4, Gifuni, sull'esclusione della valutabilità della concreta fondatezza dell'accusa nel giudizio di riesame per la cautela reale (con preclusione di ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi);
- la sentenza 8 luglio 1994, n. 11, Buffa, sulla differente rilevanza dell'interesse ad impugnare in seguito a revoca di misura cautelare personale o reale disposta nelle more del giudizio di riesame;
- la sentenza 20 aprile 1994, n. 5, Iorizzo, con riferimento all'applicabilità della sospensione nel periodo feriale alle impugnazioni di misure cautelari reali ed al termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o riesame, rinvenuto per le misure reali in quello generale ex art. 585 c.p.p. e non in quello specifico stabilito dall'art. 311 c.p.p., per le cautele personali. Può logicamente affermarsi, pertanto, che la ratio sottesa alla speciale disciplina posta dall'art. 310 c.p.p., comma 3 - rinvenibile nel criterio di prevalenza, in situazioni di dubbio, dell'interesse dell'indagato alla libertà personale - non trova alcuna giustificazione in materia di sequestro (Cass., Sez. 3, 20 settembre 2007, n. 41078, Simone e altri, rv. 238097). 4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2010