Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
Ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare (art. 304, comma 2, cod. proc. pen.), la particolare complessità del dibattimento può essere ritenuta dal giudice dell'appello ancor prima della decisione sulle richieste di rinnovazione dell'istruttoria, quando si mostri altamente gravoso e temporalmente dispendioso l'esame delle istanze avanzate dalle parti o quando ne appaia probabile l'accoglimento con conseguente appesantimento delle cadenze processuali. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che la valutazione di particolare complessità del dibattimento da parte del giudice di appello può legittimamente essere effettuata anche con riferimento ad ulteriori e diversi parametri quali il numero degli imputati, la quantità e la qualità delle imputazioni, il numero e la difficoltà delle questioni da discutere).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/1999, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 19/03/1999
1. Dott. Luigi Varola Consigliere SENTENZA
2. Francesco De Chiara " N. 1462
3. Alessandro Conzatti " REGISTRO GENERALE
4. Giacomo Fumu " N. 45647/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SC NZ avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 9.10.1998 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere dr. G. Fumu Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Proc. gen. Dr. G. Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
SC NZ ricorre avverso l'ordinanza del tribunale della libertà di Catanzaro in data 9.10.1998, reiettiva dell'appello da lui proposto avverso Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare emesso dalla Corte di assise di appello della stessa città il 17.7.1998.
Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 603 c.p.p., per avere il tribunale acquisito materiale istruttorio (la sentenza di primo grado emessa nel procedimento principale dalla Corte di assise di Cosenza ed i relativi atti di gravame) nonostante le disposizioni sulla rinnovazione del dibattimento in secondo grado non possano trovare applicazione nel procedimento di appello "de libertate" di cui all'art. 310 c.p.p.; nonché violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., per essere intervenuto il predetto atto di istruzione dopo la conclusione della discussione e dunque fuori udienza, sicché "non è stato dato alle parti il modo di conoscere e di interloquire su tale acquisizione e sul contenuto di tali atti".
La censura è infondata.
L'acquisizione della documentazione effettuata dal tribunale non ha natura di atto di istruzione probatoria, sicché non può dirsi che nella specie vi sia stata rinnovazione o assunzione di una prova e non può porsi, conseguentemente, alcuna questione concernente l'applicabilità dell'art. 603 c.p.p. il quale, per quanto appena detto, non viene in rilievo nella fattispecie.
La sentenza di primo grado ed i relativi atti di gravame costituiscono invero i principali elementi presi in considerazione dalla Corte d'assise d'appello, giudice di primo grado nella presente procedura "de libertate", al fini della valutazione sulla particolare complessità del dibattimento, per cui essi appartenevano al procedimento incidentale fin dall'origine ed al relativo fascicolo avrebbero dovuto essere correttamente allegati. Se ciò non è avvenuto - all'evidenza per esigenze di economia, potendo così procedimento principale ed incidentale proseguire in parallelo - legittimamente il tribunale della libertà ha provveduto a sollecitarne la trasmissione anche fuori dell'udienza camerale ed a discussione conclusa;
ne' dalla doverosa integrazione del fascicolo d'ufficio è derivata alcuna violazione dei diritti degli imputatì, in quanto gli atti richiesti erano ovviamente ben noti alla difesa che anche sulla base di essi aveva formulato le proprie argomentazioni.
Con il secondo articolato motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 304, 598, 603, 604 c.p.p.) e vizio della motivazione;
deduce che, attesa la struttura del giudizio di appello in cui la rinnovazione della prova è evento eccezionale in ragione della presunzione di completezza dell'indagine di primo grado, non sia possibile ritenere la particolare complessità del dibattimento - contrariamente a quanto affermato dal tribunale della libertà - senza prima disporne la rinnovazione, potendosi solo in un momento successivo all'ammissione delle nuove prove effettuare la valutazione richiesta dalla legge ai fini della sospensione dei termini di custodia evidenzia inoltre la genericità della motivazione del provvedimento impugnato, non avendo il tribunale indicato in concreto da quali elementi abbia dedotto la complessità del dibattimento da affrontare.
Le censure sono infondate.
Osserva il collegio come, pur nell'innegabile diversità di struttura riscontrabile fra i giudizi di primo e secondo grado, sia comunque perfettamente aderente al sistema che il giudice d'appello effettui una prognosi di particolare complessità del dibattimento prima ancora di disporne la rinnovazione.
Non può disconoscersi infatti che, come nel giudizio di primo grado è consentito al giudice pronunciarsi sulla sospensione dei termini di custodia ancor prima di decidere sulla richiesta di ammissione delle prove, effettuando "ex ante" una valutazione di particolare complessità del dibattimento (sez. II, c.c. 19.11.1996, Foria, m. 206501; sez. II, c.c. 23.1.1997, Acri, m. 207838), allo stesso modo è possibile che il giudice d'appello pervenga alle medesime conclusioni attraverso una delibazione preliminare delle istanze di rinnovazione della prova avanzate con gli atti di gravame, antecedentemente alla decisione su ciascuna di esse. Se è pur vero infatti che i presupposti per la rinnovazione si caratterizzano in termini di maggiore ristrettezza (indispensabilità ovvero assoluta necessarietà, art. 603 c.p.p.) rispetto a quelli richiesti per l'ammissione della prova (non manifesta irrilevanza e superfluità, art. 190 c.p.p.), non può escludersi in linea teorica che il giudice d'appello possa effettuare una valutazione globale, necessariamente sommaria, delle richieste di rinnovazione dell'istruttoria, per concludere nel senso della particolare complessità del dibattimento sia quando se ne mostri altamente gravoso e temporalmente dispendioso l'esame sia quando ne appaia probabile l'accoglimento con conseguente appesantimento delle cadenze processuali.
In secondo luogo deve precisarsi come il giudizio di particolare complessità non si ricolleghi necessariamente all'onerosità dell'istruzione probatoria, ma possa legittimamente riferirsi anche parametri di tipo diverso, dai quali pure è consentito dedurre la sussistenza dei presupposti per la sospensione dei termini di custodia: tra questi rientra certamente l'alto numero degli imputati, la posizione di ciascuno dei quali deve essere esaminata, approfondita e discussa (la discussione è una fase del dibattimento), specie quando nell'interesse dei singoli siano state prospettate, oltre alle richieste di prova, questioni di nullità suscettibili - se accolte - di determinare la rinnovazione di atti. Giova ricordare, a questo proposito, che non a caso la giurisprudenza di questa suprema Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della sospensione dei termini di custodia di cui al secondo comma dell'art.304 c.p.p. anche nel processo d'appello celebrato in camera di consiglio, le cui forme si mostrano ancor più "contratte" che nell'ordinario giudizio di impugnazione (sez. VI, c.c. 26.1.1994, PM in proc. Gesù, m. 197770; sez. VI, c.c. 24.4.1995, Tayyed, 203640). Tutti i predetti elementi sono stati valutati ed addotti a fondamento della propria decisione dai giudici di merito, i quali hanno correttamente evidenziato nei rispettivi provvedimenti, le cui motivazioni si integrano reciprocamente, le ragioni della ritenuta particolare complessità con riferimento specifico al numero ed alla difficoltà delle questioni da discutere (comprese quelle di nullità e quelle di rinnovazione della prova) alla luce della ponderosissima sentenza di primo grado;
all'alto numero degli imputati;
alla quantità e qualità delle imputazioni, la necessità del cui analitico esame, quanto meno in sede di discussione, non può considerarsi - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa interessano - elemento "neutro", e cioè indifferente ai fini che qui interessano.
Nè vale rilevare, per contestare la legittimità del provvedimento di sospensione dei termini di custodia, che una volta emessa la relativa ordinanza il giudice precedente abbia sospeso il processo per quasi due mesi, dovendosi tale decisione considerare conseguenza del precetto legislativo che regola il decorso dei termini nel periodo feriale e che impone all'imputato, il quale vanti un contrario interesse, l'onere della rinuncia.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai Sensi dell'art. 94.1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1999