Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/1999, n. 936
CASS
Sentenza 3 dicembre 1999

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In tema di reati concernenti la produzione e il traffico illecito di stupefacenti di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, non sussiste il vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza se, riconosciuta l'attenuante di cui al quinto comma, essendo i fatti di lieve entità, venga inflitta una sanzione in misura prossima al massimo edittale se la pena base sia motivata con riguardo alla gravità della vicenda delittuosa nel suo complesso e ai numerosi precedenti penali dell'imputato, mentre la concessione dell'attenuante trovi giustificazione nella totale estraneità del soggetto al mondo della droga.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/1999, n. 936
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 936
    Data del deposito : 3 dicembre 1999

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