Sentenza 3 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di reati concernenti la produzione e il traffico illecito di stupefacenti di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, non sussiste il vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza se, riconosciuta l'attenuante di cui al quinto comma, essendo i fatti di lieve entità, venga inflitta una sanzione in misura prossima al massimo edittale se la pena base sia motivata con riguardo alla gravità della vicenda delittuosa nel suo complesso e ai numerosi precedenti penali dell'imputato, mentre la concessione dell'attenuante trovi giustificazione nella totale estraneità del soggetto al mondo della droga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/1999, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 03/12/1999
1. Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere N. 1874
3. Dott. GIUSEPPE LA GRECA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA Consigliere N. 28235/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
SC NI nato a [...] il [...] - OL AN nato a [...] il [...] -
avverso la sentenza in data 10/5/1999 della Corte d'Appello di Trieste - Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Uditi i difensori avv.ti Pacor per HI e Krog per ER che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. SVOLGIMENTO DEL RICORSO
La vicenda è originata dalle dichiarazioni di tale IV GR il quale - nel corso di diverso procedimento che lo vede coinvolto - parla di confidenze fattegli da FA SC circa un viaggio compiuto in Turchia insieme con tale BA ed altra persona non nominata, viaggio dal quale tutti e tre sarebbero tornati in Italia con due KG. di erpina;
l'FA avrebbe agito d'intesa col sovrintendente di polizia ER AN onde consentire a quest'ultimo d'intervenire al passaggio della frontiera e sventare l'operazione.
Le conseguenti indagini preliminari davano conferme e trovavano tre distinti esiti: FA giudicato con rito abbreviato (per concorso nella introduzione della droga) e condannato;
BA AN e MI NO (così nel frattempo identificato il terzo partecipante al viaggio) condannati in sede dibattimentale dal Tribunale di Trieste per lo stesso reato, sentenza poi divenuta irrevocabile in punto di responsabilità; HI NI (identificato come elemento di collegamento tra FA e BA e partecipante alla fase preparatoria del viaggio) siccome imputato del reato di cui agli artt. 110 C.P., 73, 1^ co. D.P.R. n. 309/90 e il ER - imputato, per la qualità, dei reati di cui agli artt. 361, 1^ - 2^ comma e 378-61 n. 9 C.P. - giudicati con rito abbreviato dal GUP Tribunale Trieste. Con quest'ultima sentenza HI era riconosciuto colpevole e condannato alla pena di anni tre, mesi sei giorni venti di reclusione e L. 23 milioni di multa;
ER era invece assolto dal delitto di omessa denunzia perché il fatto non costituisce reato e da quello di favoreggiamento perché il fatto non sussiste.
Proposto appello dallo HI e dal Pubblico Ministero, la Corte d'Appello di Trieste confermava la responsabilità del primo, escludeva l'aggravante del quantitativo e riconoscendo l'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 L.S. rideterminava la pena in anni due di reclusione e L. 16 milioni di multa;
dichiarava colpevole il ER, condannandolo a pena di legge.
Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati. In estrema sintesi, HI sostiene non essere la sua partecipazione alla vicenda contributo apprezzabile, e comunque giuridicamente consapevole, all'altrui attività delittuosa;
deduce ancora contraddittorietà di motivazione della sentenza che, dopo avere riconosciuto l'attenuante speciale, ha determinato la pena su base prossima al massimo edittale;
lamenta altresì non essergli stata riconosciuta l'attenuante della minima partecipazione al fatto. ER deduce vizi di illogicità della motivazione sotto plurimi profili come: avere riconosciuto autorità di giudicato in questo processo alle sentenze pronunziate nei confronti di altri;
aver lasciato imprecisato il quantitativo della sostanza;
aver trascurato le numerose lacune riscontrabili nelle dichiarazioni di FA;
aver sorvolato sulla circostanza che nessuno in Questura "credeva più" all'FA e che di conseguenza si decise di non dare seguito alle dichiarazioni di lui;
non aver valutato che FA, come tante altre volte, aveva soltanto cercato di spillare denaro alla polizia, tanto che dalla Questura si erano diramate nei di lui confronti istruzioni a tutti gli uffici dipendenti. Lamenta inoltre il ER che la sentenza non ha ritenuto la continenza della omessa denunzia nel favoreggiamento ovvero l'incorsa in nullità quando ha considerato il favoreggiamento integrato da fatti ulteriori (e non contestati) rispetto alla omessa denunzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È bene premettere che la sentenza impugnata si basa su uno schema argomentativo da riassumere così: HI ha confessato, anche nel corso d'interrogatorio reso come indagato, di avere svolto opera d'intermediazione tra FA, che aveva il contatto in Turchia, e BA finanziatore dell'acquisto e trasporto dello stupefacente in Italia;
ha soggiunto di avere accompagnato FA (che in Turchia doveva raggiungere gli altri due trasferitisi con due macchine) all'aeroporto di Ronchi dei Legionari e di averlo poi cercato al ritorno (in verità la sentenza di primo grado aveva dato qualche altro dettaglio della confessione, come quello della promessa di un compenso di 5 milioni da parte di FA).
D'altronde, il reato di introduzione della droga in Italia fu certamente consumato, per come provato dalle dichiarazioni di IV e di FA, supportate dai numerosi riscontri oggettivi emersi anche nel processo BA/MI (accordo FA - polizia;
rilascio in tempi brevissimi dei passaporti;
viaggio dei tre a Istambul;
visti sui rispettivi passaporti con coincidenza dei giorni di entrata e uscita;
ritrovamento dei biglietti aerei presso FA;
parziali ammissioni di BA;
individuazione, grazie a indicazioni di FA, dell'auto Opel AD di MI col doppio fondo dove fu nascosta la droga).
FA - motiva ancora la Corte - confessò a ER, dopo che questi lo aveva inutilmente cercato per qualche giorno, che la droga era arrivata in Italia, anche se poi - a suo dire - i due correi se ne erano di fatto impossessati, rendendosi8 irreperibili;
ER, per sua parte, ammette di aver ricevuto la confessione ma non può sostenere di averla giudicata inattendibile perché al lui, esperto investigatore, non poteva sfuggire come FA, condotto il doppio gioco tra i suoi correi e la Questura, aveva pensato solo a ritrarre dall'operazione lucro personale, simulando di essere stato ingannato;
a questo punto il pubblico ufficiale ER aveva deciso di omettere la denunzia e di trascurare ogni altra attività investigativa per evitare il duplice rischio di perdere il confidente e di pubblicizzare di essere stato da lui turlupinato.
Di fronte a una simile logica ricostruzione entrambi i ricorsi, coi motivi concitati e spesso confusi, mostrano tutta la loro fragilità.
HI - col primo motivo sembra voler sostenere non esservi, ai fini di affermazione di penale responsabilità, nesso giuridicamente utile tra i fatti da lui riconosciuti (presentazione di FA a BA) e le autonome iniziative delittuose da costoro assunte e per giunta dalla Corte triestina ritenuta provate per effetto del giudicato formatosi a carico di altri.
Speciosità del ragionamento perché: i giudici del merito fondano, come si è visto, il giudizio di responsabilità anzitutto sulla piena e dettagliata confessione e addirittura sul compenso pattuito e sul tentativo di esigerlo una volta rientrato FA in Italia;
il giudicato viene richiamato come fatto storico, risultando piuttosto utilizzati gli elementi di fatto (riscontri) emergenti anche dagli acquisiti atti degli altri processi (operazione comunque ineccepibile anche sul piano tecnico-processuale, essendosi il giudizio svolto con rito abbreviato).
Il terzo motivo - da esaminare a questo punto per ordine logico - lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.114 C.P. (minima partecipazione). È appena da rammentare come da sempre dottrina e giurisprudenza di legittimità ritengano nel modo più fermo che la circostanza ricorre solo quando la condotta del partecipe abbia esplicato efficacia eziologica del tutto marginale così da poter essere avulsa dal processo causale senza apprezzabili differenze pratiche (non è neppure il caso di specificare i tanti precedenti).
Nella specie è sufficiente rammentare che l'imputato ha concorso sul piano psicologico addirittura col ruolo tipico del determinatore almeno rispetto al BA (sostanzialmente questa è la motivazione data dalla Corte al diniego della circostanza). Col secondo motivo infine lamenta che la Corte d'Appello, dopo avergli riconosciuto l'attenuante ex art. 73, V comma L.S., gli ha irrigato pena in misura prossima al massimo edittale. La Corte territoriale - si osserva in replica - ha dato congrua motivazione anche sulla entità della pena (con riguardo alla gravità della vicenda delittuosa nel sua complesso e ai numerosi precedenti penali del prevenuto), mentre ha concesso la speciale attenuante per la totale estraneità del soggetto al mondo della droga (valido o meno che sia sul piano giuridico quest'ultimo argomento, non vi è illogicità manifesta rispetto alla motivazione sull'altro punto).
ER - cercando di fare ordine e sintesi tra i motivi che gli stessi autori definiscono "probabilmente farraginosi", si rileva:
Primo motivo (n.ri 2 e 3 del ricorso).
a) Omessa motivazione sulle deduzioni contenute nella memoria difensiva 15/6/1998 e nelle "ulteriori istanze-memorie successive":
è veramente difficile immaginare una doglianza più generica. b) Utilizzazione del giudicato formatosi nel diverso processo a carico di BA/MI: già si è detto sul punto nell'esame della posizione HI.
c) Definito "imprecisato" dalla Corte d'Appello il quantitativo di stupefacente e non tenute in considerazione (così sembra di capire) le omissioni, contraddizioni reticenze nel racconto di FA: sono rilievi in fatto non deducibili in questa sede e comunque non idonei a evidenziare nella sentenza impugnata taluni dei vizi di cui all'art. 606 lett. e) C.P.P. - Secondo motivo (n.ri 4 e 5 del ricorso) - Vizi motivazionali della sentenza e perché era stato l'FA a ingannare la Polizia con la messinscena della programmata importazione di droga e perché, comunque, il ER e gli altri funzionari e agenti interessati non gli avevano mai creduto, tanto da non anticipargli neppure la somma richiesta per le spese;
meno che mai era da considerare credibile il confidente quando, rintracciato faticosamente dopo un lungo silenzio, aveva reso un racconto lacunoso e irto di contraddizioni (se ne enumerano alcune); tutto questo rifluì, per escluderlo, sull'elemento soggettivo di entrambi i reati contestati al ER che, oltre tutto, prese la decisione di non informare l'autorità giudiziaria col pieno consenso di colleghi e superiori (si decise anche di avvertire i commissariati dipendenti della inaffidabilità del personaggio).
Vizio, infine, di motivazione della sentenza là dove afferma che ER non poteva sfuggire all'alternativa dell'obbligo di denunzia per calunnia qualora avesse accettato l'ipotesi di ingiusta accusa di reato mossa da FA a BA e agli altri. Sui primi profili dell'argomentazione, che al solito s'interpreta con fatica, si potrebbe ripetere quanto già accennato col primo motivo, cioè che trattasi per gran parte di rilievi in fatto, tendenti anche a dare alla vicenda il taglio di un raggiro ordito ab initio a danno del ER e, più in generale, della Polizia. È il caso di ricordare che nella vigenza dell'attuale codice di rito è ormai fissato il principio - cfr. SSS.UU. 19/6/1996, Di SC - che, dovendo per l'art. 606 lett. e) C.P.P. la mancanza come la manifesta illogicità della motivazione risultare dal testo impugnato, non è sufficiente che alla valutazione logica dei fatti operata dal giudice del merito sia opposta una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica.
È, per altro, opportuno aggiungere a quanto già detto sull'impianto argomentativo della sentenza impugnata che questa si muove, com'è anche facilmente intuibile, lungo un filo logico che rende addirittura inconsistente la diversa alternativa. Non aveva senso, anzitutto, pensare che FA avesse fatto balenare la possibilità di una brillante operazione di polizia per "spillare" qualche somma (sapeva bene il consumato confidente che questa non poteva per regola venirgli anticipata); è invece pacifico che il passaporto gli fu subito rilasciato, cosa significativa rispetto a un soggetto che - affidato o non che fosse al servizio sociale - risultava condannato a pena detentiva da espiare;
la "scomparsa" dell'FA dopo il rientro dalla Turchia si spiega proprio con l'intento di non dare alla polizia (e allo stesso HI che pure lo cercava) spiegazioni imbarazzanti, se non impossibili, sull'esito della spedizione;
è coerente, in questo quadro, l'affannosa ricerca da parte del ER che tanto aveva puntato sull'accordo (informandone doverosamente lo stesso Ministero).
Anche sull'elemento soggettivo la Corte territoriale si è posta il problema del rilievo da dare alla conoscenza che qualche superiore del ER ebbe della conclusione della vicenda e alla decisione (pare condivisa) di non dare seguito sul piano investigativo o giudiziario: ed è stato risolto il dilemma col ritenere sostanzialmente coinvolti anche gli altri, tanto che con la stessa sentenza si è disposta la trasmissione degli atti al P.M. - Va qui detto per consequenzialità di discorso di un altro elemento riguardante il dolo, del quale il ricorso si occupa nella parte finale del terzo motivo. L'argomento difensivo si riduce, in sostanza, a una proposizione sulla quale, in definitiva, fa leva la stessa sentenza di primo grado: il ER non poteva avere intento di sottrarre FA e gli altri alla giustizia dal momento che tanto si era prodigato nella fase precedente per intercettare la droga e catturare i trafficanti.
Rilievo - osserva la Corte - soltanto suggestivo.
Il delitto di favoreggiamento è caratterizzato - come si sa - da dolo generico per il quale è sufficiente che, conoscendosi avvenuto un reato, si tenga una qualsiasi condotta con consapevolezza della idoneità ad aiutare il soggetto favorito: per il che - una volta accertato dal giudice del merito che il ER, dopo la confessione certo non spontanea dell'FA, tenne quella condotta omissiva (e, come si dirà, non soltanto quella) in modo assolutamente consapevole per la sua qualità di esperto investigatore e soprattutto perché spinto dal noto movente di difesa della reputazione propria e del Corpo - altro non occorre a integrazione del dolo.
Sull'altro reato (omessa denunzia) è da aggiungere, anche se il ricorso non sembra fare distinzioni, che l'obbligo, per giurisprudenza ormai risalente (cfr. per es. Cass. 28/5/1980, Marchetti), sorge nel momento in cui il soggetto obbligato riceve notizia di un fatto nel quale si possa ravvisare una semplice ipotesi o fumus di reato.
Dopo tutto quanto si è detto sulla congruità della motivazione in esame, non mette conto occuparsi della calunnia ipotizzata come possibile alternativa di reato presupposto: si è trattato di una semplice ridondanza dialettica.
Terzo motivo (n.ri 6, 7, 8 del ricorso). Errore della sentenza per non aver ritenuto il favoreggiamento reato continente rispetto a quello di cui all'art. 361 C.P. - Il rilievo - si osserva sarebbe esatto se la condotta si fosse esaurita nella omissione della denunzia. Ma il Collegio triestino ha puntualmente rilevato che il favoreggiamento si è anche concretizzato nella omissione di atti che sarebbero stati doverosi quanto naturali e che avrebbero permesso di acquisire come i biglietti aerei, la cartina col percorso segnato, il cartoncino dell'hotel Venecija, l'auto col doppio fondo, l'altra vettura usata per il viaggio (atti d'investigazione decisivi, di fatto compiuti solo dopo alcuni mesi e a seguito delle dichiarazioni di IV). Nè si può sostenere che, così ragionando, il giudice del merito abbia violato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 C.P.P.): il reato di favoreggiamento è a forma libera ed è stato nel caso contestato in modo assolutamente ampio (senza alcun riferimento all'altro capo se non per indicare il reato da questo presupposto) mentre ER è stato posto in grado di difendersi su ogni fronte.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2000