Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/04/2001, n. 5293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5293 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
+ 5293/01 D REPUBBLI IN NOME DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Vendite Conch om Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: stal contratto - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 1583/99 Cron. 11306 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Rep. 1891 Dott. Carlo Consigliere CIOFFI Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 11/12/00 Consigliere - Rel. Consigliere ZONE Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente pia studio IL SOLE 24 OPA SENT ENZA 3002 sul ricorso proposto da: ANCELLIERE Sup. Prov. e legaleSAN PAOLO SOC, in persona del rapp.te DON GIOVANNI BATTISTA PEREGO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio LIRE 3000 CANCELLERIA dell'avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che lo difende unitamente agli avvocati GUGLIELMINETTI PIER GIACOMO ' SANNA MARCO, CORONA SANDRO, giusta delega in atti;
CG508977 - ricorrente
contro
LAURETANA SRL, in persona del suo legale rapp.te BECCUCCI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA2000 2049 DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato -1- ALBERICI RAFFAELE, che lo difende unitamente all'avvocato FORTUNATI ALFREDO, giusta delega in atti%;B controricorrente avverso la sentenza n. 824/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 17/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica My udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato COGGIATTI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 9.6.1993 la Lauretana srl chiedeva al Presidente del Tribunale di Forlì di ingiungere all'ente morale "Società SA LO", in persona del legale rappresentante, il pagamento della somma di L.9.132.060, quale corrispettivo di una fornitura di rosari, in relazione alla quale essa aveva emesso la fattura n.75 dell'8.2.1993, oltre interessi e spese. Il decreto era concesso il 10.6.1993, come richiesto, e contro di esso la Società ingiunta proponeva opposizione. L'opponente si costituiva e ne chiedeva la reiezione. Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 21.3/15.4.1996, respingeva l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite. La "Società SA LO" proponeva impugnazione contro tale sentenza. лу L'appellata si costituiva chiedendo la conferma della sentenza. Con sentenza in data 16.5.98/17.7.1998, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione impugnata, regolando le spese del giudizio. Osservava la Corte petroniana: Che l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Forlì non era fondata, in applicazione dell'art.5 cpc, atteso che per determinare il giudice competente doveva aversi riguardo alla domanda come proposta (oggetto di essa, esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa); che la tesi secondo cui tra le parti non sarebbe stato concluso alcun contratto (per difetto di sottoscrizione della S. LO) era smentita sia dalla lettera 30.3.1993, sia dall'atto di opposizione;
che il mancato avviso alla controparte della iniziata esecuzione non incideva sull'accertamento relativo al perfezionamento del contratto;
che doveva escludersi che la merce non fosse stata consegnata al vettore, attesa la produzione, in grado di appello, della bolla da cui risultava la presa in carico della merce stessa e il contenuto, mai contestato, della lettera del vettore 23.2.1993; che le parti ebbero a stipulare un unico contratto di compravendita a consegne ripartite, come emerge dalla documentazione prodotta;
che non era mai stato contestato in primo grado che la merce fosse stata consegnata al vettore né che questi avesse subito una rapina in circostanze impreviste ed imprevedibili, sicchè il dato doveva ritenersi pacifico;
che non operava il principio dell'inapplicabilità dell'art. 1510, 2° c.c. ove si controverte dell'inadempimento del venditore in relazione alla consegna della merce nella quantità pattuita, atteso che di tanto non si discusse antecedentemente al giudizio, né nel corso del giudizio stesso, in quanto non му fu avanzata alcuna riconvenzionale di risoluzione per inadempimento;
che le censure svolte in ordine alla quantità ed alla prezzatura della merce non sussistevano o dipendevano da accordi tra le parti successivi al conferimento dell'ordine. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Società SA LO sulla base di sette motivi, illustrati anche con memoria;
resiste con controricorso la Lauretana srl. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso attiene alla competenza per territorio e, a quanto emerge dal contenuto dell'atto, si basa sulla constatazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui le parti avevano stipulato un contratto di vendita, concluso a Forlì. Si assume che nessun contratto di vendita si era 2 concluso tra le parti e, tanto meno, a Forlì, donde la erroneità della decisione adottata al riguardo. Poiché peraltro la validità di tali presupposti viene sviluppata nei motivi successivi, occorre esaminare il primo mezzo in relazione ai successivi onde valutarne la portata. Questa Corte non ignora la giurisprudenza (formatasi soprattutto in controversie in cui si adduceva la simulazione) secondo cui la competenza va determinata in base alla domanda come prospettata (salvi i casi di evidente, artificiosa ricostruzione dei fatti su cui la stessa è basata) e le contestazioni al riguardo del convenuto costituiscono solo fonte complementare del convincimento del giudice (cfr. Cass.2.11.1995, n.11374), ma ritiene non esaustivo tale condivisibile orientamento in un caso, quale quello in esame, in cui le prospettazioni di parte convenuta му hanno natura anche documentale. Con il secondo motivo si contesta l'applicabilità, ritenuta operante nella specie, dell'art. 1182, 3° comma, c.c. (domicilio del creditore al tempo della scadenza), assumendosi applicabile il 1° comma dello stesso articolo;
a riprova, si sostiene che la prima parte della merce ordinata fu pagata, a mezzo di posta giro a Catania, donde la conclusione che il pagamento doveva avvenire nello stesso modo. L'invocato 1° comma dell'art. 1182 c.c. fa riferimento, quale luogo in cui la prestazione deve essere eseguita, alla convenzione, agli usi, o alla natura della prestazione o ad altre circostanze. La corte petroniana, con un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che le modalità di pagamento della prima tranche della merce di cui alla commissione in argomento non fossero tali da assurgere a quelle “altre circostanze" cui fa riferimento la legge;
in altre parole, che non si riferissero né ad una convenzione (peraltro neppure 3 invocata) ma ad una scelta unilaterale, tacitamente accettata, ma non per questo tale da integrare il requisito surricordato di legge. Conseguentemente, tale argomentazione non è meritevole di accoglimento;
né lo è, pure in relazione al secondo motivo, quella afferente alla pretesa (parziale) illiquidità del credito, donde la carenza dei requisiti per la procedura monitoria. Trattasi all'evidenza di una eccezione di merito che non poteva determinare uno spostamento di competenza (funzionale, in tal caso), radicatasi a seguito della comunque avvenuta emissione del decreto ingiuntivo per cui erano stati ritenuti sussistenti gli elementi documentali richiesti. Con il terzo motivo si sottopone a critica la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata circa la avvenuta conclusione di un contratto di compravendita tra le parti. A tanto la Corte territoriale è pervenuta sostanzialmente ritenendo che il contratto si era concluso ex art. 1327 c.c., con l'inizio dell'esecuzione da parte della Lauretana srl. A tanto si contrappone che nella specie trattavasi di un modulo intestato alla predetta società, privo di qualunque sottoscrizione da parte della Società oggi ricorrente. Né avrebbe valore alcuno al riguardo la lettera datata 30.3.93, sia per la denegata natura confessoria attribuibile ad essa, sia per il contenuto della medesima. Per la verità, la sentenza impugnata ha basato su più argomentazioni la sua argomentazione, partendo comunque dal presupposto che la mancanza di sottoscrizione era dato accertato. Si ricava comunque implicitamente, ma chiaramente dal contesto della sentenza che la mancanza di sottoscrizione era vicariata sia dalla iniziale e non contestata esecuzione del contratto, sia dalla fase pregiudiziale di contratti, avutasi a seguito delle vicende susseguitesi, in cui non veniva 4 revocate in dubbio né l'addotto inizio di esecuzione né il fatto che un accordo era stato concluso, seppure non in forma compiuta, attesa la addotta mancanza di accettazione da parte della SA LO. Né è a dirsi che non sia provato l'inizio di esecuzione, atteso che la stessa SA LO invoca (come precedentemente ricordato) l'avvenuto pagamento di parte della merce, sia pure a fini diversi. Anche tale motivo appare pertanto sfornito di fondamento, in quanto nelle vendite da piazza a piazza stipulate tra commercianti ed aventi per oggetto merce per sua natura destinata al commercio, ogni qual volta l'ordinazione venga fatta ad un piazzista della ditta venditrice su condizioni già fissate preventivamente da questa, anche su moduli di commissione, la venditrice rimane dispensata, per la natura stessa dell'affare, dal dare una preventiva risposta, bastando ai fini della conclusione del contratto che essa dia esecuzione ad esso, consegnando la merce al vettore e allo spedizioniere per l'inoltro all'acquirente (cfr. Cass.8.1.1996, n.52). Le considerazioni svolte valgono altresì a svilire la valenza del quarto motivo di ricorso, atteso che la pretesa inanità delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata circa la consegna ripartita, atteso che, per le considerazioni in precedenza svolte, è indubbia l'accettazione (con relativo pagamento) di una prima tranche, cosa questa che dimostra quanto meno una implicita accettazione di tali modalità. Conseguentemente, in base ai presupposti su cui si basa, va respinto il primo motivo di ricorso, in quanto luogo di conclusione del contratto, ai fini che ne occupano, va considerato quello in cui è avvenuta la consegna al vettore per l'inoltro all'acquirente (cons. sentenza da ultimo citata). Il quinto ed il sesto motivo di ricorso lamentano sostanzialmente carenze motivazionali in ordine a specifici aspetti che si identificano nella asserita discordanza tra la bolla di consegna prodotta in primo grado e quella prodotta in copia nel giudizio di appello. Questo elemento non risulta in effetti valutato dalla Corte territoriale, di talchè, attesa la rilevanza che le indicazioni contenute nella copia rivestono, appare insufficiente la motivazione che dà senz'altro rilievo alla copia prodotta senza porsi il problema relativo alla discordanza dei due documenti. La seconda parte di tale motivo deve per un verso ritenersi assorbita dalle considerazioni già svolte ed è, per altro verso, fondata. In effetti la documentazione prodotta appare idonea a dimostrare sia l'oggetto delle merci consegnate al vettore sia l'oggetto della rapina;
sul punto la motivazione va ritenuta lacunosa, atteso che la pretesa "pacificità" my dei fatti è affermata, ma non provata su elementi concreti. E che l'elemento sia rilevante, con potenziale carattere di decisività, è confortato dalla constatazione secondo cui l'eventuale eccezione di inadempimento può essere proposta anche a prescindere dalla domanda di risoluzione. Anche il sesto motivo investe un profilo, quello del prezzo della merce, che, secondo la Corte territoriale, sarebbe stato integrato da accordi intercorsi tra le parti successivamente al conferimento dell'ordine, che appare motivato in modo per un verso sommario e, per altro verso, contraddittorio. Per vero, l'ipotesi (tale è) di successivi accordi appare del tutto carente di riscontri e quindi non sorretta adeguatamente;
mentre il riferimento ai quantitativi presuppone l'elemento del prezzo, che, come si è detto, risulta carentemente motivato. Tanto comporta l'accoglimento del quinto e del sesto motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra 6 Sezione della Corte di appello di Bologna, che dovrà adeguatamente motivare sui punti di cui si è detto e pronunciare anche sulle spese. Il settimo motivo infatti, afferente alla regolamentazione delle spese, va considerato assorbito, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, potenzialmente idoneo ad influire sulle statuizioni al riguardo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso;
accoglie il quinto ed il sesto;
dichiara assorbito il settimo. Cassa e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 11.12.2000 IlPresiditfore Il Consigliere estensore ༼་སེམས་ཅན་ཙ་ རིག་རི་ར་བས་ 60000 310000 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 9 APR. 2001 ECT UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Roma IL CAN 2001 Registrato in aala 0.46342al n. von 6010.000 trecentodiscimila (lire p. Dirigente Are rvizi (Dott.ssa Mania Gra FLIPPO) Il Responsabile Serviio uziari (Dr. M. RACCHIN 7