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Sentenza 14 dicembre 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2023, n. 49733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49733 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/02/2023 del Tribunale di CA visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FU BA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Gianni Russano, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. MA NT, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 7 febbraio 2023 con la quale il Tribunale di CA ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di CA, in data 5 gennaio 2023, ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione del principio di autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari. Il giudice cautelare si sarebbe limitato a reiterare pedissequamente quanto argomentato nel provvedimento di fermo emesso dal Pubblico Ministero e nell'ordinanza interinale emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Penale Sent. Sez. 2 Num. 49733 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 14/09/2023 Tribunale di Crotone in assenza di una critica valutazione del materiale indiziario e delle ritenute esigenze cautelari. I giudici dell'appello avrebbero affermato che il motivo di gravame sarebbe generico, affermazione apodittica che, secondo la difesa, sarebbe fondata sull'esigenza di «esonerare il Tribunale dal fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine e i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire un'autonoma valutazione» (vedi pag. 4 del ricorso). 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione (erroneamente indicato come terzo motivo), lamenta l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi dedotti in relazione ai reati di cui ai capi 163), 164), 165), 166) e 167), il travisamento delle intercettazioni conseguente al mancato confronto con la consulenza redatta dal dott. Giubilei e la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3.1. L'ordinanza impugnata, limitandosi a riportare pedissequamente il contenuto dei provvedimenti cautelari in violazione del principio di autonoma valutazione, non avrebbe valutato e confutato le specifiche deduzioni difensive contenute nei nuovi motivi di appello e le allegazioni a contenuto probatorio ivi richiamate che smentirebbe quanto affermato nelle ordinanze emesse dai giudici per le indagini preliminari. 3.2. Dall'analisi delle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni dei testi escussi attestanti la natura lavorativa dei rapporti del ricorrente con il Comito, il OL ed il GL emergerebbe l'estraneità del MA all'ipotizzato sodalizio criminoso. Le conversazioni intercettate non sarebbero idonee a dimostrare la partecipazione dell'indagato alle condotte estorsive contestate, anche in considerazione del fatto che il ricorrente non sarebbe fra i destinatari della divisione del profitto dei reati e della sostanziale estraneità del MA all'intera vicenda oggetto di indagine. 3.3. Il Tribunale avrebbe travisato le intercettazioni, utilizzando le trascrizioni effettuata dalla polizia giudiziaria senza confrontarsi la relazione redatta dal consulente tecnico della difesa. 3.4. I giudici dell'appello non avrebbero argomentato in ordine alla doglianza difensiva con la quale è stato evidenziato che la figura del ricorrente è rimasta estranea ai processi Eclissi, Ciclone e Six Town e che il suo nome non è stato indicato da nessuno dei collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni nei predetti procedimenti. qÌ 2 3.5. La difesa ha eccepito che il collaboratore NC IO ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'indagato solo in data 17 agosto 2022 (e quindi in periodo successivo alla scadenza del termine di 180 giorni dall'inizio della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria avvenuta nel 2012), inoltre l'affermazione dell'IO secondo cui il ricorrente aveva la qualifica di «santista» sarebbe desumibile da un manoscritto del collaboratore che non è stato rilasciato al difensore con conseguente inutilizzabilità dello stesso. Le dichiarazioni del collaboratore SE TE sarebbero tardive, generiche e fondate sui risentimenti e rancori che lo stesso nutrirebbe nei confronti dell'indagato in conseguenza del mancato pagamento di un debito vantato dal ricorrente nei suoi confronti. Lo TE, inoltre, in sede di riconoscimento fotografico, avrebbe erroneamente indicato la foto di tale IO TO RO quale ritraente il MA. 3.6. Il materiale indiziario sarebbe inidoneo a comprovare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art 416-bis.1 cod. pen., i giudici dell'appello avrebbero fatto erroneo riferimento alla cd. estorsione ambientale, senza tenere conto che dalle conversazioni intercettate non emergerebbe alcuna minaccia larvata o «ambientale». 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione (erroneamente indicato come quarto motivo), lamenta la carenza di motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari ed in ordine all'inadeguatezza di misure cautelari meno gravose. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di CA ed i giudici dell'appello non avrebbero motivato in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, limitandosi a richiamare per relationem le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone sebbene questi abbia fatto esclusivo riferimento al pericolo di reiterazione delle condotte criminose Il Tribunale avrebbe ignorato le doglianze inerenti alla rescissione dell'ipotizzato vincolo associativo;
a giudizio della difesa le conversazioni intercettate dal settembre 2021 dimostrerebbero che gli associati avrebbero estromesso il ricorrente dall'organizzazione criminale, non informandolo più delle condotte illecite programmate, non facendolo partecipare alla divisione dei corrispettivi ed escludendolo dalle riunioni con ME GN e dai banchetti conviviali a casa del OL e del GL. Al comprovato venir meno del vincolo associativo conseguirebbe il venir meno dell'attualità delle esigenze cautelari e della presunzione di adeguatezza della misura custodiale ex art. 275 cod. proc. pen. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Deve essere, preliminarmente ribadito che l'art. 27 cod, proc. pen. impone al giudice competente di esprimersi - nel termine di venti giorni dopo la pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente - in maniera autonoma su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo;
nulla impedisce, infatti, al giudice competente di motivare per relationem con riferimento alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero (vedi Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, Di Pietro, Rv. 266557-01; Sez. 6, n. 56455 del 04/12/2018, Rasizzi, Rv. 274779-01). Ne consegue che - va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il giudice competente ben può riprendere, anche pedissequamente, il contenuto dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente, qualora la motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, trattandosi di provvedimento rimasto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è così fatta consapevolmente propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l'interessato dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata (vedi Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv. 262576-01). 1.2. Nel caso in esame il Tribunale ha fatto buon uso dei predetti principi elaborati dalla Corte di Cassazione;
i reati per i quali la misura cautelare è stata richiesta dal Pubblico ministero sono gli stessi oggetto della precedente misura emessa dal Giudice incompetente per territorio e identici sono anche gli elementi di fatto rappresentati dall'organo della Pubblica accusa a sostegno della rinnovata richiesta cautelare;
dal canto suo, poi, il Giudice per le indagini preliminari di CA, con la motivazione per relationem, ha comunque dato atto della congruità del nuovo provvedimento rispetto alle necessarie esigenze giustificative dello stesso e ha consentito il controllo dell'iter logico-giuridico posto alla base del nuovo titolo cautelare, come espressamente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 3, n. 20568 del 29/1/2015, Verdone, Rv 263744). Il Tribunale, con motivazione priva di illogicità ed aporie, ha ritenuto che l'indagato abbia eluso «l'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte 4 g( pubblica avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove fosse stata compiuta il risultato sarebbe stato diverso», limitandosi ad eccepire genericamente la mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice competente ex art. 27, cod. proc. pen. (vedi pag. 2 del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione). Il percorso argomentativo esposto dai giudici di merito non è inesistente né apodittico sia per quel che riguarda i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari, risolvendosi nella condivisione della richiamata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Crotone, la cui ratio decidendi era ampiamente conosciuta e conoscibile così da consentirne il controllo del provvedimento richiamante da parte del ricorrente, proprio perché il testo del provvedimento è stato sostanzialmente ripreso e riportato nell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di CA, motivazione correttamente richiamata per relationem nel provvedimento oggetto di ricorso per cassazione. 2. Il secondo motivo di ricorso è al contempo aspecifico e dedotto per motivi non consentiti. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso. 2.1. Le doglianze con le quali il ricorrente lamenta l'insussisl:enza di gravi indizi di reità in ordine ai reati di cui ai capi 163), 164), 165), 166) e 167) ed il ruolo di organizzatore svolto dall'indagato all'interno del clan sono dedotte per motivi non consentiti in quanto il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze indiziarie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01). Tanto precisato, evidenzia il Collegio come i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato in ordine alla partecipazione del ricorrente alla cosca oggetto di indagine;
entrambe le ordinanze indicano, infatti, una pluralità di elementi di significativo spessore indiziario da cui è stata desunta l'attiva e stabile 5 partecipazione del ricorrente alle attività del sodalizio (vedi pagg. da 8 a 11 dell'ordinanza impugnata). I giudici dell'appello, inoltre, hanno correttamente applicato il principio di separazione dei procedimenti laddove hanno rimarcato l'irrilevanza del mancato coinvolgimento del ricorrente nei precedenti giudizi relativi al sodalizio 'ndranghetistico in esame (vedi pag. 8 del provvedimento oggetto di ricorso). La complessiva ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede (vedi pagg. da 8 a 12 dell'ordinanza impugnata). La difesa non si confronta compiutamente con le articolate ed approfondite considerazioni dei giudici di merito, limitandosi a prospettare un'interpretazione alternativa del contenuto delle conversazioni intercettate. Deve essere, in proposito, ribadito che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2023, Fiore, non massimata) così da rendere manifesta l'illogicità ed irragionevolezza della motivazione. 2.2. La doglianza con la quale la difesa eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della cosca GL-Comito è aspecifica. L'ordinanza impugnata, dopo aver dato atto dell'esistenza di plurime pronunce che hanno riconosciuto l'esistenza in territorio calabrese di una cosca di 'ndrangheta, attiva nel territorio di Rocca di Nieto nel settore del traffico di armi e stupefacenti e dell'imposizione di tangenti estorsive, ha fondato la decisione sul contenuto delle conversazioni intercettate, sui servizi di osservazione e controllo, perquisizioni, sequestri ed arresti operati dalla polizia giudiziaria e sulle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NC IO e SE TE, con percorso argomentativo esente da illogicità manifeste e coerente con le risultanze indiziarie (vedi pagg. da 4 a 7 dell'ordinanza impugnata). Le censure difensive mirano, attraverso una lettura parcelliz:zata degli elementi a carico passati puntualmente in rassegna dal Tribunale, a svilirne la necessaria pregnanza contenutistica a fronte di una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio. q/R 6 2.3. Deve esser, inoltre, affermata l'infondatezza della doglianza inerente all'omessa valutazione della consulenza di parte avente ad oggetto l'ascolto e la trascrizione delle conversazioni intercettate. Va ricordato, in proposito, che i giudici dell'appello sono tenuti a decidere sul compendio indiziario posto a fondamento dell'ordinanza genetica e che l'omessa valutazione di una memoria difensiva e degli atti ad essa allegati non può essere dedotta in sede di legittimità quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale. 2.4. Il ricorso è aspecifico in relazione alla doglianza con la quale il ricorrente eccepisce la tardività delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NC IO e SE TE in conseguenza del mancato rispetto del termine di 180 giorni dall'inizio dell'attività di collaborazione con la giustizia ed il difetto di motivazione in ordine alla attendibilità delle rispettive dichiarazioni. A differenza di quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, i giudici di merito hanno, motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia IO e TE ed al riscontro fornito dalle convergenti propalazioni dei predetti, dalle conversazioni intercettate e dalle attività svolte dalla p.g., facendo buon uso dei principi di diritto pacificamente individuati da questa Corte in materia di valutazione della attendibilità delle chiamate di correità (fra tante, Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Salzano, Rv. 274149 — 02), non risultando esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio ed essendo corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi indiziari valorizzati nell'ambito del percorso argomentativo esposto dai giudici della misura e dai giudici dell'appello. Peraltro, il ricorso è privo della necessaria specificità in quanto non indica adeguatamente l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; il ricorrente non ha, infatti, dimostrato che la mancata utilizzazione di tali propalazioni comprometterebbe, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, come correttamente evidenziato a pag. 8 dell'ordinanza impugnata. 2.5. La doglianza con cui il ricorrente eccepisce l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. è reiterativa di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale. 7 Il compendio indiziario correttamente riportato nell'ordinanza impugnata, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza desumibili dalle risultanze indiziarie, ha correttamente indotto i giudici di merito ad affermare, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso in considerazione della notoria appartenenza dell'indagato alla 'ndrangheta e delle «concrete modalità esecutive degli approcci estorsivi» (vedi pag. 12 dell'ordinanza impugnata), elementi che hanno reso le condotte contestate evocative della particolare forza intimidatrice del sodalizio di stampo mafioso cui apparteneva il ricorrente. I giudici di merito hanno fatto corretto uso dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938), dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune. La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. configurabile, quindi, la contestata aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso. 3. Il terzo motivo di ricorso (erroneamente indicato come quarto motivo) è in parte aspecifico e non consentito ed in parte infondato. Si deve preliminarmente ricordare che, a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria presunzione che determina, quanto alla motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, 8 non già di dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste, diversamente dal caso di specie, siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. 3.1. Il ricorrente, con argomentazioni reiterative dei motivi di appello, contesta la sussistenza di esigenze cautelari sulla base di una diversa interpretazioni delle conversazioni intercettate, senza adeguatamente confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha correttamente richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., evidenziando, con motivazione coerente con gli atti e priva di difetti di logicità, la gravità delle condotte poste in essere dal ricorrente, il ruolo di vertice occ:upato nel sodalizio 'ndranghetistico nel corso di un arco temporale considerevole e l'assenza di segni di resipiscenza o, comunque, di un volontario distacco dall'articolazione criminale di cui si tratta, elementi indicativi di un attuale pericolo di reiterazione (vedi pagg. 12 e 13 del provvedimento impugnato). Detti elementi sono stati ritenuti idonei a confermare, in concreto, la presunzione di pericolosità del ricorrente e di adeguatezza della misura intramuraria, in quanto un regime cautelare meno afflittivo di quello custodiale sarebbe inidoneo a prevenire la reiterazione di condotte criminose ed a impedire al ricorrente di «riattivare i contatti con l'ambiente criminale di provenienza, perseverando il compimento di condotte analoghe a quelle per cui si procede» (vedi pag. 13 dell'ordinanza impugnata). 3.2. L'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita l'insussistenza del pericolo di fuga e del pericolo di inquinamento probatorio è infondata. Vero è che l'ordinanza genetica aveva individuato le esigenze cautelari tanto nel reiterazione criminosa specifica quanto nel pericolo di fugai e di inquinamento della prova. Effettivamente, poi, il Tribunale non ha speso alcuna specifica motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), cod. proc. pen. Nondimeno è il caso di precisare che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato costituiscono requisiti che, ai sensi dell'articolo 274 del cod. proc. pen., condizionano il potere di disporre la misura cautelare, ma essi non devono "concorrere insieme" per legittimare il provvedimento restrittivo, con la 9 conseguenza che, qualora il giudice di merito abbia, come nella specie, proceduto alla positiva verifica della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiteratio criminis, detta verifica è da sola sufficiente per la conferma dell'ordinanza cautelare impugnata, bastando anche l'esistenza di una sola delle esigenze cautelari per fondare l'applicazione di una misura limitativa della libertà personale (vedi Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Quinag, Rv. 264811-01; Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944 - 02). Ne consegue che le doglianze formulate dal ricorrente quanto all'insussistenza dell'esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b) cod. proc. pen., in presenza di una corretta valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), stesso codice, non possono determinare l'annullamento del provvedimento impugnato per vizio di motivazione, essendo la cautela sorretta, oltre che dai gravi indizi di colpevolezza, anche da un'esigenza di per sé autosufficiente, quanto al profilo dei pericula libertatis, per giustificare la restrizione della libertà personale. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 14 settembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FU BA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Gianni Russano, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. MA NT, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 7 febbraio 2023 con la quale il Tribunale di CA ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di CA, in data 5 gennaio 2023, ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione del principio di autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari. Il giudice cautelare si sarebbe limitato a reiterare pedissequamente quanto argomentato nel provvedimento di fermo emesso dal Pubblico Ministero e nell'ordinanza interinale emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Penale Sent. Sez. 2 Num. 49733 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 14/09/2023 Tribunale di Crotone in assenza di una critica valutazione del materiale indiziario e delle ritenute esigenze cautelari. I giudici dell'appello avrebbero affermato che il motivo di gravame sarebbe generico, affermazione apodittica che, secondo la difesa, sarebbe fondata sull'esigenza di «esonerare il Tribunale dal fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine e i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire un'autonoma valutazione» (vedi pag. 4 del ricorso). 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione (erroneamente indicato come terzo motivo), lamenta l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi dedotti in relazione ai reati di cui ai capi 163), 164), 165), 166) e 167), il travisamento delle intercettazioni conseguente al mancato confronto con la consulenza redatta dal dott. Giubilei e la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3.1. L'ordinanza impugnata, limitandosi a riportare pedissequamente il contenuto dei provvedimenti cautelari in violazione del principio di autonoma valutazione, non avrebbe valutato e confutato le specifiche deduzioni difensive contenute nei nuovi motivi di appello e le allegazioni a contenuto probatorio ivi richiamate che smentirebbe quanto affermato nelle ordinanze emesse dai giudici per le indagini preliminari. 3.2. Dall'analisi delle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni dei testi escussi attestanti la natura lavorativa dei rapporti del ricorrente con il Comito, il OL ed il GL emergerebbe l'estraneità del MA all'ipotizzato sodalizio criminoso. Le conversazioni intercettate non sarebbero idonee a dimostrare la partecipazione dell'indagato alle condotte estorsive contestate, anche in considerazione del fatto che il ricorrente non sarebbe fra i destinatari della divisione del profitto dei reati e della sostanziale estraneità del MA all'intera vicenda oggetto di indagine. 3.3. Il Tribunale avrebbe travisato le intercettazioni, utilizzando le trascrizioni effettuata dalla polizia giudiziaria senza confrontarsi la relazione redatta dal consulente tecnico della difesa. 3.4. I giudici dell'appello non avrebbero argomentato in ordine alla doglianza difensiva con la quale è stato evidenziato che la figura del ricorrente è rimasta estranea ai processi Eclissi, Ciclone e Six Town e che il suo nome non è stato indicato da nessuno dei collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni nei predetti procedimenti. qÌ 2 3.5. La difesa ha eccepito che il collaboratore NC IO ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'indagato solo in data 17 agosto 2022 (e quindi in periodo successivo alla scadenza del termine di 180 giorni dall'inizio della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria avvenuta nel 2012), inoltre l'affermazione dell'IO secondo cui il ricorrente aveva la qualifica di «santista» sarebbe desumibile da un manoscritto del collaboratore che non è stato rilasciato al difensore con conseguente inutilizzabilità dello stesso. Le dichiarazioni del collaboratore SE TE sarebbero tardive, generiche e fondate sui risentimenti e rancori che lo stesso nutrirebbe nei confronti dell'indagato in conseguenza del mancato pagamento di un debito vantato dal ricorrente nei suoi confronti. Lo TE, inoltre, in sede di riconoscimento fotografico, avrebbe erroneamente indicato la foto di tale IO TO RO quale ritraente il MA. 3.6. Il materiale indiziario sarebbe inidoneo a comprovare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art 416-bis.1 cod. pen., i giudici dell'appello avrebbero fatto erroneo riferimento alla cd. estorsione ambientale, senza tenere conto che dalle conversazioni intercettate non emergerebbe alcuna minaccia larvata o «ambientale». 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione (erroneamente indicato come quarto motivo), lamenta la carenza di motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari ed in ordine all'inadeguatezza di misure cautelari meno gravose. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di CA ed i giudici dell'appello non avrebbero motivato in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, limitandosi a richiamare per relationem le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone sebbene questi abbia fatto esclusivo riferimento al pericolo di reiterazione delle condotte criminose Il Tribunale avrebbe ignorato le doglianze inerenti alla rescissione dell'ipotizzato vincolo associativo;
a giudizio della difesa le conversazioni intercettate dal settembre 2021 dimostrerebbero che gli associati avrebbero estromesso il ricorrente dall'organizzazione criminale, non informandolo più delle condotte illecite programmate, non facendolo partecipare alla divisione dei corrispettivi ed escludendolo dalle riunioni con ME GN e dai banchetti conviviali a casa del OL e del GL. Al comprovato venir meno del vincolo associativo conseguirebbe il venir meno dell'attualità delle esigenze cautelari e della presunzione di adeguatezza della misura custodiale ex art. 275 cod. proc. pen. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Deve essere, preliminarmente ribadito che l'art. 27 cod, proc. pen. impone al giudice competente di esprimersi - nel termine di venti giorni dopo la pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente - in maniera autonoma su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo;
nulla impedisce, infatti, al giudice competente di motivare per relationem con riferimento alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero (vedi Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, Di Pietro, Rv. 266557-01; Sez. 6, n. 56455 del 04/12/2018, Rasizzi, Rv. 274779-01). Ne consegue che - va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il giudice competente ben può riprendere, anche pedissequamente, il contenuto dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente, qualora la motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, trattandosi di provvedimento rimasto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è così fatta consapevolmente propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l'interessato dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata (vedi Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv. 262576-01). 1.2. Nel caso in esame il Tribunale ha fatto buon uso dei predetti principi elaborati dalla Corte di Cassazione;
i reati per i quali la misura cautelare è stata richiesta dal Pubblico ministero sono gli stessi oggetto della precedente misura emessa dal Giudice incompetente per territorio e identici sono anche gli elementi di fatto rappresentati dall'organo della Pubblica accusa a sostegno della rinnovata richiesta cautelare;
dal canto suo, poi, il Giudice per le indagini preliminari di CA, con la motivazione per relationem, ha comunque dato atto della congruità del nuovo provvedimento rispetto alle necessarie esigenze giustificative dello stesso e ha consentito il controllo dell'iter logico-giuridico posto alla base del nuovo titolo cautelare, come espressamente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 3, n. 20568 del 29/1/2015, Verdone, Rv 263744). Il Tribunale, con motivazione priva di illogicità ed aporie, ha ritenuto che l'indagato abbia eluso «l'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte 4 g( pubblica avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove fosse stata compiuta il risultato sarebbe stato diverso», limitandosi ad eccepire genericamente la mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice competente ex art. 27, cod. proc. pen. (vedi pag. 2 del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione). Il percorso argomentativo esposto dai giudici di merito non è inesistente né apodittico sia per quel che riguarda i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari, risolvendosi nella condivisione della richiamata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Crotone, la cui ratio decidendi era ampiamente conosciuta e conoscibile così da consentirne il controllo del provvedimento richiamante da parte del ricorrente, proprio perché il testo del provvedimento è stato sostanzialmente ripreso e riportato nell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di CA, motivazione correttamente richiamata per relationem nel provvedimento oggetto di ricorso per cassazione. 2. Il secondo motivo di ricorso è al contempo aspecifico e dedotto per motivi non consentiti. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso. 2.1. Le doglianze con le quali il ricorrente lamenta l'insussisl:enza di gravi indizi di reità in ordine ai reati di cui ai capi 163), 164), 165), 166) e 167) ed il ruolo di organizzatore svolto dall'indagato all'interno del clan sono dedotte per motivi non consentiti in quanto il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze indiziarie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01). Tanto precisato, evidenzia il Collegio come i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato in ordine alla partecipazione del ricorrente alla cosca oggetto di indagine;
entrambe le ordinanze indicano, infatti, una pluralità di elementi di significativo spessore indiziario da cui è stata desunta l'attiva e stabile 5 partecipazione del ricorrente alle attività del sodalizio (vedi pagg. da 8 a 11 dell'ordinanza impugnata). I giudici dell'appello, inoltre, hanno correttamente applicato il principio di separazione dei procedimenti laddove hanno rimarcato l'irrilevanza del mancato coinvolgimento del ricorrente nei precedenti giudizi relativi al sodalizio 'ndranghetistico in esame (vedi pag. 8 del provvedimento oggetto di ricorso). La complessiva ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede (vedi pagg. da 8 a 12 dell'ordinanza impugnata). La difesa non si confronta compiutamente con le articolate ed approfondite considerazioni dei giudici di merito, limitandosi a prospettare un'interpretazione alternativa del contenuto delle conversazioni intercettate. Deve essere, in proposito, ribadito che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2023, Fiore, non massimata) così da rendere manifesta l'illogicità ed irragionevolezza della motivazione. 2.2. La doglianza con la quale la difesa eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della cosca GL-Comito è aspecifica. L'ordinanza impugnata, dopo aver dato atto dell'esistenza di plurime pronunce che hanno riconosciuto l'esistenza in territorio calabrese di una cosca di 'ndrangheta, attiva nel territorio di Rocca di Nieto nel settore del traffico di armi e stupefacenti e dell'imposizione di tangenti estorsive, ha fondato la decisione sul contenuto delle conversazioni intercettate, sui servizi di osservazione e controllo, perquisizioni, sequestri ed arresti operati dalla polizia giudiziaria e sulle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NC IO e SE TE, con percorso argomentativo esente da illogicità manifeste e coerente con le risultanze indiziarie (vedi pagg. da 4 a 7 dell'ordinanza impugnata). Le censure difensive mirano, attraverso una lettura parcelliz:zata degli elementi a carico passati puntualmente in rassegna dal Tribunale, a svilirne la necessaria pregnanza contenutistica a fronte di una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio. q/R 6 2.3. Deve esser, inoltre, affermata l'infondatezza della doglianza inerente all'omessa valutazione della consulenza di parte avente ad oggetto l'ascolto e la trascrizione delle conversazioni intercettate. Va ricordato, in proposito, che i giudici dell'appello sono tenuti a decidere sul compendio indiziario posto a fondamento dell'ordinanza genetica e che l'omessa valutazione di una memoria difensiva e degli atti ad essa allegati non può essere dedotta in sede di legittimità quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale. 2.4. Il ricorso è aspecifico in relazione alla doglianza con la quale il ricorrente eccepisce la tardività delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NC IO e SE TE in conseguenza del mancato rispetto del termine di 180 giorni dall'inizio dell'attività di collaborazione con la giustizia ed il difetto di motivazione in ordine alla attendibilità delle rispettive dichiarazioni. A differenza di quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, i giudici di merito hanno, motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia IO e TE ed al riscontro fornito dalle convergenti propalazioni dei predetti, dalle conversazioni intercettate e dalle attività svolte dalla p.g., facendo buon uso dei principi di diritto pacificamente individuati da questa Corte in materia di valutazione della attendibilità delle chiamate di correità (fra tante, Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Salzano, Rv. 274149 — 02), non risultando esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio ed essendo corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi indiziari valorizzati nell'ambito del percorso argomentativo esposto dai giudici della misura e dai giudici dell'appello. Peraltro, il ricorso è privo della necessaria specificità in quanto non indica adeguatamente l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; il ricorrente non ha, infatti, dimostrato che la mancata utilizzazione di tali propalazioni comprometterebbe, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, come correttamente evidenziato a pag. 8 dell'ordinanza impugnata. 2.5. La doglianza con cui il ricorrente eccepisce l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. è reiterativa di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale. 7 Il compendio indiziario correttamente riportato nell'ordinanza impugnata, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza desumibili dalle risultanze indiziarie, ha correttamente indotto i giudici di merito ad affermare, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso in considerazione della notoria appartenenza dell'indagato alla 'ndrangheta e delle «concrete modalità esecutive degli approcci estorsivi» (vedi pag. 12 dell'ordinanza impugnata), elementi che hanno reso le condotte contestate evocative della particolare forza intimidatrice del sodalizio di stampo mafioso cui apparteneva il ricorrente. I giudici di merito hanno fatto corretto uso dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938), dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune. La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. configurabile, quindi, la contestata aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso. 3. Il terzo motivo di ricorso (erroneamente indicato come quarto motivo) è in parte aspecifico e non consentito ed in parte infondato. Si deve preliminarmente ricordare che, a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria presunzione che determina, quanto alla motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, 8 non già di dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste, diversamente dal caso di specie, siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. 3.1. Il ricorrente, con argomentazioni reiterative dei motivi di appello, contesta la sussistenza di esigenze cautelari sulla base di una diversa interpretazioni delle conversazioni intercettate, senza adeguatamente confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha correttamente richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., evidenziando, con motivazione coerente con gli atti e priva di difetti di logicità, la gravità delle condotte poste in essere dal ricorrente, il ruolo di vertice occ:upato nel sodalizio 'ndranghetistico nel corso di un arco temporale considerevole e l'assenza di segni di resipiscenza o, comunque, di un volontario distacco dall'articolazione criminale di cui si tratta, elementi indicativi di un attuale pericolo di reiterazione (vedi pagg. 12 e 13 del provvedimento impugnato). Detti elementi sono stati ritenuti idonei a confermare, in concreto, la presunzione di pericolosità del ricorrente e di adeguatezza della misura intramuraria, in quanto un regime cautelare meno afflittivo di quello custodiale sarebbe inidoneo a prevenire la reiterazione di condotte criminose ed a impedire al ricorrente di «riattivare i contatti con l'ambiente criminale di provenienza, perseverando il compimento di condotte analoghe a quelle per cui si procede» (vedi pag. 13 dell'ordinanza impugnata). 3.2. L'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita l'insussistenza del pericolo di fuga e del pericolo di inquinamento probatorio è infondata. Vero è che l'ordinanza genetica aveva individuato le esigenze cautelari tanto nel reiterazione criminosa specifica quanto nel pericolo di fugai e di inquinamento della prova. Effettivamente, poi, il Tribunale non ha speso alcuna specifica motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), cod. proc. pen. Nondimeno è il caso di precisare che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato costituiscono requisiti che, ai sensi dell'articolo 274 del cod. proc. pen., condizionano il potere di disporre la misura cautelare, ma essi non devono "concorrere insieme" per legittimare il provvedimento restrittivo, con la 9 conseguenza che, qualora il giudice di merito abbia, come nella specie, proceduto alla positiva verifica della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiteratio criminis, detta verifica è da sola sufficiente per la conferma dell'ordinanza cautelare impugnata, bastando anche l'esistenza di una sola delle esigenze cautelari per fondare l'applicazione di una misura limitativa della libertà personale (vedi Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Quinag, Rv. 264811-01; Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944 - 02). Ne consegue che le doglianze formulate dal ricorrente quanto all'insussistenza dell'esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b) cod. proc. pen., in presenza di una corretta valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), stesso codice, non possono determinare l'annullamento del provvedimento impugnato per vizio di motivazione, essendo la cautela sorretta, oltre che dai gravi indizi di colpevolezza, anche da un'esigenza di per sé autosufficiente, quanto al profilo dei pericula libertatis, per giustificare la restrizione della libertà personale. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 14 settembre 2023.