Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
È legittima la motivazione "per relationem" dell'ordinanza applicativa della misura cautelare disposta dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., purché il rinvio alle valutazioni già espresse dal primo giudice risulti consapevole e consenta il controllo dell'iter logico - giuridico alla base dell'adozione del titolo restrittivo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2015, n. 20568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20568 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 29/01/2015
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - ORDINANZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 211
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANGONI Enrico - Consigliere - N. 44899/2014
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DO GA, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 08/08/2014 del Gip presso il tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. DO GA ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza con la quale il tribunale della libertà di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta nei confronti l'ordinanza del GIP che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di detenzione continuata e spaccio di stupefacente di vario tipo hashish, cocaina e pasticche varie: artt. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 80, comma 1, lett. a), (contestato al capo P delle originarie imputazioni). Per quanto ancora interessa in questa sede, il tribunale, rigettando l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica (sollevata per difetto di motivazione), ha ritenuto di riesaminare il materiale indiziario, rilevando altresì la rituale trasmissione degli atti, compreso "il supporto informatico degli atti e delle indagini preliminari". Ha quindi ravvisato la gravità indiziaria nei confronti dell'indagato (sulla base delle conversazioni intercettate) nonché le esigenze cautelari.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, DO GA, tramite il difensore, affida il gravame due motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Col primo motivo, denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza custodiale resa ai sensi dell'art. 27 c.p.p., in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al disposto di cui all'art. 292 c.p.p.. Assume il ricorrente che il tribunale del Riesame non avrebbe potuto sanare, attraverso un'opera di recupero motivazionale, il provvedimento emesso dal GIP, totalmente privo di motivazione in quanto contenente solo uno sterile richiamo alle argomentazioni utilizzate a sua volta nell'ordinanza del GIP di IA (dichiaratosi territorialmente incompetente) senza alcun vaglio critico.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 sull'eccezione di "omessa allegazione dei supporti magnetici relativi alle conversazioni", rilevando di non aver dedotto la mancata trasmissione degli atti investigativi e dell'informativa contenuti nel supporto magnetico, ma di avere sollevato la questione procedurale dei supporti magnetici relativi alle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, cosa ben diversa, a suo dire, da quella interpretata dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Come già affermato da questa Corte, in analoga procedura (Sez. 3, n. 7921 20 gennaio - 23 febbraio 2015), l'art. 292 c.p.p., in attuazione dell'obbligo costituzionale, sancito per tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost., comma 6) e, specificamente, per qualsiasi atto di restrizione della libertà personale (art. 13 Cost., comma 1), stabilisce proprio, quale contenuto essenziale dell'ordinanza "de libertate" del giudice" l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza". Il primo comma dell'art. 275 c.p.p. impone al giudice di tener conto, nel disporre le misure cautelari, della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare ne caso concreto (Sez. 6, n. 18728 del 19/04/2012, Rv. 252645). È stato altresì affermato che il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà integra e completa l'eventuale carenza di quella del GIP ed allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame ben può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato. Ne consegue che laddove si faccia questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni presenti nel provvedimento cautelare concernenti gli indizi e le esigenze cautelari, legittimamente il tribunale integra e sana la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 16587 del 24/03/2010. Rv. 246875).
Ancora, secondo la giurisprudenza, la dichiarazione di nullità della ordinanza impositiva deve essere relegata ad ultima ratio delle determinazioni adottabili e quindi può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero, qualora pur esistendo una motivazione, essa si risolva in una clausola di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l'intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento persegue (Sez. 3, n. 41569 del 11/10/2007, Rv. 237903; Cass. 8/7/04, Chiari;
cfr. altresì Sez. 3, n. 33753 del 15/07/2010, Rv. 249148). Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato in ricorso, si è al di fuori di tale ipotesi estrema: l'ordinanza del GIP palermitano non può certamente definirsi priva di autonoma motivazione, perché richiama, adottando una legittima motivazione per relationem, le parti dell'ordinanza del GIP di IA (pagg. 310 e 319), provvedimento noto alle parti o comunque conoscibile. In tema di motivazione dei provvedimenti rinnovati ai sensi dell'art. 27 c.p.p., questa Corte ha affermato, con condivisibile orientamento cui va dato continuità, che è legittima la motivazione "per relationem" dell'ordinanza applicativa della misura cautelare disposta dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 c.p.p., purché il rinvio alle valutazioni già espresse dal primo giudice risulti consapevole e consenta il controllo dell'iter logico - giuridico alla base dell'adozione del titolo restrittivo (Sez. 3, n. 16034 del 10/02/2011, M., Rv. 250299). Il percorso argomentativo sia per quel che riguarda i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari non è ne' inesistente, ne' apodittico risolvendosi dunque nella condivisione della richiamata ordinanza del GIP di IA, la cui ratio decidendi era ampiamente conosciuta e conoscibile così da consentirne il controllo del provvedimento richiamante.
Sotto altro e parallelo profilo, Tribunale, pertanto, ben poteva assolvere al suo ruolo di integrazione, riportando i passaggi delle conversazioni, svolgendo poi autonome valutazioni integrative e valorizzando il ruolo del ricorrente nei delitti contestati in via provvisoria.
Il Collegio cautelare ha peraltro richiamato i numerosi contatti telefonici con i clienti del padre e le conversazioni intercettate nell'autovettura del coindagato Modicamore.
Su tutti gli elementi di gravità indiziaria (che l'ordinanza riporta) il ricorrente non muove censure.
Dunque, non sussiste ne' la violazione di legge ne' il denunciato vizio di motivazione, anche perché il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo.
3. Il secondo motivo è infondato.
In linea di principio va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili nel procedimento cautelare pur quando il pubblico ministero non abbia allegato i relativi supporti, (cfr. Sez. 5, n. 37699 del 17/07/2008 Cc. dep. 03/10/2008 Rv. 241948).
Con la citata pronuncia è stato altresì precisato che ai fini dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per l'emissione di una misura cautelare non è necessaria nemmeno la trasmissione del verbale previsto dall'art. 268 c.p.p., comma 1, ma è sufficiente la trasmissione, con la richiesta del P.M., di una documentazione sommaria e informale, come i c.d. brogliacci di ascolto (v. anche Sez. 1, n. 5903 del 26/11/1998 Cc. dep. 18/01/1999 Rv.212104; Sez. 1, n. 3289 del 28/04/1999 Cc. dep. 15/06/1999 Rv. 213727).
Dunque, a maggior ragione non è produttivo di alcuna sanzione processuale e tanto meno della inutilizzabilità del mezzo o della inefficacia della ordinanza, il mancato invio delle bobine contenente i nastri delle intercettazioni, posto che il contraddittorio delle parti e l'esame nel merito da parte del Tribunale è garantito attraverso il vaglio del suddetto materiale, dovendosi tenere conto anche dell'interesse alla celere definizione della procedura, perseguito attraverso la brevità dei termini perentori imposti nella procedura incidentale (così, Sez. 5, n. 37699/2008 cit.). Ciò posto, nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che è "stato trasmesso anche il supporto informatico" riferendosi evidentemente, con tale espressione, anche alle trascrizioni delle conversazioni che sono contenute nel supporto stesso, o ai c.d. brogliacci di ascolto in quanto costituiscono atti delle indagini preliminari: in tal modo, facendo "riferimento alla questione prospettata dal difensore in sede di udienza camerale" il Tribunale ha valutato la censura della difesa e ad essa ha dato corretta risposta.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2015