Sentenza 23 marzo 2006
Massime • 1
La richiesta di restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 secondo comma cod. proc. pen., non può ritenersi implicitamente avanzata con la richiesta di incidente di esecuzione, atteso che i due istituti concernono situazioni e presupposti diversi. La questione con cui si deduca la non esecutività del provvedimento presuppone infatti patologie procedimentali che afferiscono al titolo sotto il profilo della sua mancanza o del suo non essere, per loro causa, divenuto esecutivo; la restituzione nel termine attiene invece solo alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza per il quale si deduca che la sua inosservanza sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore, sicché solo per l'accertata ricorrenza di una di queste cause, e non per patologie procedimentali, l'istante è abilitato a proporre l'atto per il quale altrimenti si sarebbe verificata la decadenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2006, n. 16257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16257 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 23/03/2006
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1081
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 038570/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OUANGRAWA LASSANE, N. IL 28/07/1976;
avverso ORDINANZA del 20/07/2005 TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., al fine di ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza penale di condanna per nullità della notifica dell'estratto contumaciale.
L'ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta, osservando che la notifica era regolare, in quanto compiuta presso il domicilio eletto presso il difensore di ufficio nominato all'indagato nella fase delle indagini preliminari. Con il ricorso si prospettano due motivi:
a) erroneità dell'ordinanza impugnata sulla regolarità della notifica. L'ordinanza non avrebbe tenuto conto che l'elezione di domicilio era invalida in quanto la medesima, quando avvenga presso il difensore d'ufficio, debba essere da questi preventivamente e liberamente accettata e che, in ogni caso, non vi è la prova che all'indagato - che ignora la lingua italiana - sia stato tradotto in lingua francese il contenuto dell'atto che si andava compiendo ad opera di un interprete anzi che dello stesso ufficiale di polizia giudiziaria procedente;
b) omessa pronuncia sulla richiesta di restituzione in termini.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Sia dall'atto introduttivo dell'incidente di esecuzione, sia dalla memoria successivamente presentata non risulta la richiesta di remissione in termini. Nè tale richiesta può desumersi implicitamente dalla richiesta di incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., dal momento che in esecutività del titolo e remissione in termine sono situazioni incompatibili, come questa Corte ha già stabilito, sancendo che la richiesta di restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, non può ritenersi implicitamente avanzata con la richiesta di incidente di esecuzione, atteso che i due istituti concernono situazioni e presupposti diversi. La questione con cui si deduca la non esecutività del provvedimento presuppone infatti patologie procedimentali che offeriscono al titolo sotto il profilo della sua mancanza o del suo non essere, per loro causa, divenuto esecutivo;
la restituzione nel termine attiene invece solo alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza per il quale sì deduca che la sua inosservanza sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore, sicché solo per l'accertata ricorrenza di una di queste cause, e non per patologie procedimentali, l'istante è abilitato a proporre l'atto per il quale altrimenti si sarebbe verificata la decadenza (Sez. 4, Sentenza n. 2377 del 10/11/2000 Cc. (dep. 10/01/2001) Rv. 218477, Giordano).
3. Parimenti infondato è il primo motivo di ricorso in base a vari argomenti:
a) la prima delle ragioni addotte e cioè che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio dovrebbe essere portata a conoscenza di quest'ultimo e da lui liberamente accettata, è suggestiva, perché tende a suscitare riflessioni intorno ad un momento particolarmente "sensibile" del processo, rappresentato dall'esercizio in ogni circostanza del diritto di difesa, ma è infondata. Infatti, a parte l'ovvia considerazione che si tratta di adempimento non previsto dalla legge, basta osservare che l'ordinamento deve assicurare in tutte le circostanze i mezzi per esercitare il diritto di difesa, ma non è affatto tenuto a costringere l'indagato ad usufruirne, con la conseguenza che dalla libera trascuratezza o omissione di quest'ultimo possano poi derivare conseguenze sul piano della lesione del diritto e quindi delle nullità del processo. Pertanto, se l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore d'ufficio e poi da quest'ultimo non si è mai fatto vedere e non ha preso contatto con lui, non vi è ragione alcuna per ritenere la invalidità di quella elezione e nemmeno per subordinarne l'efficacia e la validità ad adempimenti non previsti dalla legge;
b) dal verbale di identificazione ed elezione di domicilio del 20.11.2001 risulta che gli agenti operanti hanno spiegato in lingua francese il contenuto dell'atto all'indagato. A fronte di tale attestazione, competeva al ricorrente la allegazione dei fatti idonei a dimostrare che la spiegazione in lingua francese compiuta dagli agenti operanti non era idonea ad assicurare una adeguata comprensione, anche in relazione al fatto che la legge prevede la traduzione in una lingua comprensibile per l'indagato ma non postula in alcun modo che ciò avvenga ad opera di persone fornite di una qualifica formale di interprete;
c) si tratterebbe, in ogni caso, di una nullità a regime intermedio non eccepita nel corso del giudizio di primo grado, come ha già avuto modo di decidere questa Corte (per tutte, Sez. 4, Sentenza n. 25316 del 05/05/2004 Ud. (dep. 07/06/2004 ) Rv. 228930, Obwo) secondo la quale in tema di traduzione degli atti, la disposizione di cui all'art. 143 cod. proc. pen., nell'interpretazione estensiva ad essa data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993 - si riferisce anche al decreto che dispone il giudizio immediato trattandosi di un atto fondamentale del processo, precisando, tuttavia, che l'omessa traduzione dell'atto costituisce una nullità di ordine generale ma non assoluta, da eccepire prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
Il ricorso va pertanto respinto, con le pronunce consequenziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2006