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Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2023, n. 15801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15801 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PULLARA' SA nato a [...] il [...] DI EG SA nato a [...] il [...] AL SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita ed in subordine il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato PILATO GIANFRANCO del foro di AGRIGENTO in difesa di AL SA, che chiede l'accoglimento del ricorso. L'avv. PILATO depositando nomina a sostituto processuale dell'avv. PILLITTERI MO CA del foro di ENNA in difesa di DI EG SA si riporta ai motivi chiedendo l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato BATTAGLIA SA del foro di PALERMO che sostituisce oralmente l'avv. CICERO MAURIZIO del foro di PALERMO in difesa di PULLARA' SA, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15801 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado - resa con rito abbreviato - ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen., ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di TO Pullarà, TO Di IO e TO IT per i reati loro rispettivamente ascritti. 2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i suddetti imputati. 3. Il ricorso proposto dal difensore del Pullarà deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai seguenti profili: i) erronea ricostruzione degli episodi del 29 aprile, 20 maggio, 24 maggio e 14 giugno 2019, in assenza di prove indicative del prelievo di carburante;
ii) insussistenza dell'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., non potendosi affermare che l'imputato abbia agito per consentire al AN la commissione del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. ; iii) insussistenza dell'aggravante dell'utilizzo di un mezzo fraudolento ex art. 625 n. 2 cod. pen., non potendosi considerare tale il tubo di gomma utilizzato dal AN per aspirare il carburante;
iv) mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., nonostante la confessione resa dal prevenuto;
v) Eccessività della pena irrogata rispetto alle condizioni personali del ricorrente. 4. Il ricorso proposto dal difensore del Di IO deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai seguenti profili: i) mancanza di motivazione con riferimento al primo e al secondo motivo di appello, in relazione alla esatta individuazione dell'imputato - sulla base dei fotogrammi tratti dalle immagini delle telecamere poste nel piazzale antistante la ditta del AN - e in ordine all'elemento psicologico del reato contestato;
ii) erroneità del trattamento sanzionatorio rispetto a fatti rispetto ai quali non è stato accertato il quantitativo di carburante oggetto di furto;
eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 5. Il ricorso proposto dal difensore del IT deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai seguenti profili: i) Erronea qualificazione del fatto nel reato di furto anziché in quello di appropriazione indebita, visto che l'imputato era un dipendente di una società di trasporti ed era impiegato come 2 trasportatore, per cui aveva la disponibilità del mezzo e del relativo carburante sottratto;
il) erronea dosimetria della pena e violazione del divieto di reformatio in peius alla luce dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., avendo i giudici apportato una minima diminuzione della sola pena pecuniaria;
iii) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., privo di motivazione;
iv) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., trattandosi di danno di speciale tenuità; v) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., stante il minimo apporto fattuale apportato dal medesimo alla vicenda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, secondo le considerazioni che seguono. 2. Ricorso IT. 2.1. Il primo motivo - con cui si deduce la erronea qualificazione del fatto nel reato di furto anziché in quello di appropriazione indebita - non è stato proposto in sede di gravame di merito, sicché nel caso trova applicazione il costante principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Rv. 255940 - 01). 2.2. Il secondo motivo - con cui si deduce la erronea dosimetria della pena e la violazione del divieto di reformatio in peius alla luce dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., avendo i giudici apportato una minima diminuzione della sola pena pecuniaria - è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale comunque proceduto ad una reformatio in melius del trattamento sanzionatorio, riducendo la pena pecuniaria nonché l'entità degli aumenti per la riconosciuta continuazione. 2.3. Il terzo motivo - con cui si deduce il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. - non è consentito in questa sede perché attinente al merito, a fronte di una motivazione che ha congruamente e logicamente spiegato le ragioni del diniego, avuto riguardo alla gravità degli illeciti evidenziata dalla sistematica ripetizione delle condotte delittuose in un ristretto arco temporale. 2.4. Il quarto motivo - con cui si deduce il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - non è consentito in questa sede 3 perché attinente al merito, a fronte di una motivazione che ha congruamente e logicamente motivato sul punto, avendo i giudici del fatto ritenuto che i massicci prelievi di carburante reiteratamente commessi abbiano concretato un danno criminale incompatibile con la nozione di "speciale tenuità". 2.5. Il quinto motivo - riguardante il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. - non è stato proposto in sede di gravame di merito, sicché nel caso trova applicazione il costante principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Rv. 255940 - 01). 3. Ricorso Di IO. 3.1. Il primo motivo - con cui si deduce vizio motivazionale in relazione alla esatta individuazione dell'imputato e in ordine all'elemento psicologico del reato contestato - è inammissibile perché sviluppa censure di merito non consentite in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto certa l'identificazione del ricorrente quale autore delle condotte ascrittegli, avendo costui fatto uso dell'utenza cellulare a lui intestata nei contatti con il AN il quale, nell'occorso, gli si rivolgeva chiamandolo per nome ("Totò", diminutivo di TO). Lo stesso nome compariva sul vetro del parabrezza dei camion condotti dal Di IO e utilizzati per le operazioni di prelevamento del carburante, risultati di proprietà della ditta la cui amministratrice, IF Concetta, aveva confermato che il prevenuto era dipendente della stessa con 4 mansioni di autista e che nelle date in cui erano stati commessi i furti i camion in questione erano stati a lui affidati. 3.2. Il secondo motivo - con cui si deduce la erroneità del trattamento sanzionatorio e la eccessività della pena, oltre al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. - non è consentito in questa sede perché attinente al merito, a fronte di una motivazione che ha congruamente e logicamente spiegato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla gravità degli illeciti evidenziata dalla sistematica ripetizione delle condotte delittuose in un ristretto arco temporale. Quanto al trattamento sanzionatorio, è appena il caso di rilevare che la pena irrogata non supera la media edittale, per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). 4. Ricorso Pullarà. 4.1. I primi due motivi di ricorso - con cui si deduce la erronea ricostruzione di alcuni episodi criminosi oggetto di contestazione e l'insussistenza dell'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. - sono inammissibili perché sviluppano censure di merito non consentite in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di 5 determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha motivatamente addebitato al ricorrente gli episodi criminosi oggetto di contestazione, ivi compresi quelli oggetto di doglianza, in quanto caratterizzati dall'utilizzo del medesimo modus procedendi e dalla permanenza dell'autotreno all'interno dei locali della ditta del AN nella medesima fascia oraria interessata dalle altre analoghe operazioni illecite, per un lasso temporale del tutto incompatibile con qualsivoglia differente e, peraltro, mai giustificata attività. Quanto alla consapevolezza del ricorrente in ordine al fatto che il AN avrebbe rivenduto il carburante, essa è stata desunta dal fatto che il AN non faceva mistero ai camionisti di quelle che erano le sue finalità, secondo una valutazione di merito insindacabile in cassazione;
del resto, per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. non è richiesta la consumazione del reato-fine ma solo la sussistenza della connessione criminosa in senso meramente soggettivo, nel caso compiutamente riscontrata. 4.2. Il terzo motivo - con cui si deduce l'insussistenza dell'aggravante dell'utilizzo di un mezzo fraudolento ex art. 625 n. 2 cod. pen. - è manifestamente infondato, oltre che attinente al merito, avendo la Corte territoriale richiamato sul punto l'indirizzo giurisprudenziale, che deve essere qui ribadito, secondo cui, in tema di furto, deve considerarsi uso di mezzo fraudolento qualunque attività che sorprenda con l'insidia la contraria volontà del detentore;
sicché deve ritenersi sussistente la circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 cod. pen. nel caso in cui taluno, per sottrarre il carburante contenuto nel serbatoio di una autovettura, abbia fatto defluire il liquido aspirandolo mediante un tubo di gomma introdotto nel serbatoio stesso (Sez. 2, n. 4780 del 18/02/1972, Rv. 121502 - 01), come avvenuto nel caso di specie. 4.3. Il quarto motivo - con cui si deduce il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. - non è consentito in questa sede perché attinente al merito, a fronte di una motivazione che ha congruamente e logicamente spiegato le ragioni del diniego, avuto riguardo alla gravità degli illeciti evidenziata dalla sistematica ripetizione delle condotte delittuose in un ristretto arco temporale. 4.4. Con riferimento al quinto motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, è appena il caso di rilevare che la pena irrogata non supera la media edittale, per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per 6 Il Consig estensore assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). 5. A questo punto si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, i reati per cui si procede, prima procedibili d'ufficio, sono ora divenuti procedibili a querela di parte. Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità dei ricorsi in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso. 6. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita ed in subordine il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato PILATO GIANFRANCO del foro di AGRIGENTO in difesa di AL SA, che chiede l'accoglimento del ricorso. L'avv. PILATO depositando nomina a sostituto processuale dell'avv. PILLITTERI MO CA del foro di ENNA in difesa di DI EG SA si riporta ai motivi chiedendo l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato BATTAGLIA SA del foro di PALERMO che sostituisce oralmente l'avv. CICERO MAURIZIO del foro di PALERMO in difesa di PULLARA' SA, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15801 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado - resa con rito abbreviato - ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen., ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di TO Pullarà, TO Di IO e TO IT per i reati loro rispettivamente ascritti. 2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i suddetti imputati. 3. Il ricorso proposto dal difensore del Pullarà deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai seguenti profili: i) erronea ricostruzione degli episodi del 29 aprile, 20 maggio, 24 maggio e 14 giugno 2019, in assenza di prove indicative del prelievo di carburante;
ii) insussistenza dell'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., non potendosi affermare che l'imputato abbia agito per consentire al AN la commissione del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. ; iii) insussistenza dell'aggravante dell'utilizzo di un mezzo fraudolento ex art. 625 n. 2 cod. pen., non potendosi considerare tale il tubo di gomma utilizzato dal AN per aspirare il carburante;
iv) mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., nonostante la confessione resa dal prevenuto;
v) Eccessività della pena irrogata rispetto alle condizioni personali del ricorrente. 4. Il ricorso proposto dal difensore del Di IO deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai seguenti profili: i) mancanza di motivazione con riferimento al primo e al secondo motivo di appello, in relazione alla esatta individuazione dell'imputato - sulla base dei fotogrammi tratti dalle immagini delle telecamere poste nel piazzale antistante la ditta del AN - e in ordine all'elemento psicologico del reato contestato;
ii) erroneità del trattamento sanzionatorio rispetto a fatti rispetto ai quali non è stato accertato il quantitativo di carburante oggetto di furto;
eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 5. Il ricorso proposto dal difensore del IT deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai seguenti profili: i) Erronea qualificazione del fatto nel reato di furto anziché in quello di appropriazione indebita, visto che l'imputato era un dipendente di una società di trasporti ed era impiegato come 2 trasportatore, per cui aveva la disponibilità del mezzo e del relativo carburante sottratto;
il) erronea dosimetria della pena e violazione del divieto di reformatio in peius alla luce dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., avendo i giudici apportato una minima diminuzione della sola pena pecuniaria;
iii) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., privo di motivazione;
iv) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., trattandosi di danno di speciale tenuità; v) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., stante il minimo apporto fattuale apportato dal medesimo alla vicenda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, secondo le considerazioni che seguono. 2. Ricorso IT. 2.1. Il primo motivo - con cui si deduce la erronea qualificazione del fatto nel reato di furto anziché in quello di appropriazione indebita - non è stato proposto in sede di gravame di merito, sicché nel caso trova applicazione il costante principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Rv. 255940 - 01). 2.2. Il secondo motivo - con cui si deduce la erronea dosimetria della pena e la violazione del divieto di reformatio in peius alla luce dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., avendo i giudici apportato una minima diminuzione della sola pena pecuniaria - è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale comunque proceduto ad una reformatio in melius del trattamento sanzionatorio, riducendo la pena pecuniaria nonché l'entità degli aumenti per la riconosciuta continuazione. 2.3. Il terzo motivo - con cui si deduce il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. - non è consentito in questa sede perché attinente al merito, a fronte di una motivazione che ha congruamente e logicamente spiegato le ragioni del diniego, avuto riguardo alla gravità degli illeciti evidenziata dalla sistematica ripetizione delle condotte delittuose in un ristretto arco temporale. 2.4. Il quarto motivo - con cui si deduce il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - non è consentito in questa sede 3 perché attinente al merito, a fronte di una motivazione che ha congruamente e logicamente motivato sul punto, avendo i giudici del fatto ritenuto che i massicci prelievi di carburante reiteratamente commessi abbiano concretato un danno criminale incompatibile con la nozione di "speciale tenuità". 2.5. Il quinto motivo - riguardante il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. - non è stato proposto in sede di gravame di merito, sicché nel caso trova applicazione il costante principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Rv. 255940 - 01). 3. Ricorso Di IO. 3.1. Il primo motivo - con cui si deduce vizio motivazionale in relazione alla esatta individuazione dell'imputato e in ordine all'elemento psicologico del reato contestato - è inammissibile perché sviluppa censure di merito non consentite in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto certa l'identificazione del ricorrente quale autore delle condotte ascrittegli, avendo costui fatto uso dell'utenza cellulare a lui intestata nei contatti con il AN il quale, nell'occorso, gli si rivolgeva chiamandolo per nome ("Totò", diminutivo di TO). Lo stesso nome compariva sul vetro del parabrezza dei camion condotti dal Di IO e utilizzati per le operazioni di prelevamento del carburante, risultati di proprietà della ditta la cui amministratrice, IF Concetta, aveva confermato che il prevenuto era dipendente della stessa con 4 mansioni di autista e che nelle date in cui erano stati commessi i furti i camion in questione erano stati a lui affidati. 3.2. Il secondo motivo - con cui si deduce la erroneità del trattamento sanzionatorio e la eccessività della pena, oltre al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. - non è consentito in questa sede perché attinente al merito, a fronte di una motivazione che ha congruamente e logicamente spiegato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla gravità degli illeciti evidenziata dalla sistematica ripetizione delle condotte delittuose in un ristretto arco temporale. Quanto al trattamento sanzionatorio, è appena il caso di rilevare che la pena irrogata non supera la media edittale, per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). 4. Ricorso Pullarà. 4.1. I primi due motivi di ricorso - con cui si deduce la erronea ricostruzione di alcuni episodi criminosi oggetto di contestazione e l'insussistenza dell'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. - sono inammissibili perché sviluppano censure di merito non consentite in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di 5 determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha motivatamente addebitato al ricorrente gli episodi criminosi oggetto di contestazione, ivi compresi quelli oggetto di doglianza, in quanto caratterizzati dall'utilizzo del medesimo modus procedendi e dalla permanenza dell'autotreno all'interno dei locali della ditta del AN nella medesima fascia oraria interessata dalle altre analoghe operazioni illecite, per un lasso temporale del tutto incompatibile con qualsivoglia differente e, peraltro, mai giustificata attività. Quanto alla consapevolezza del ricorrente in ordine al fatto che il AN avrebbe rivenduto il carburante, essa è stata desunta dal fatto che il AN non faceva mistero ai camionisti di quelle che erano le sue finalità, secondo una valutazione di merito insindacabile in cassazione;
del resto, per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. non è richiesta la consumazione del reato-fine ma solo la sussistenza della connessione criminosa in senso meramente soggettivo, nel caso compiutamente riscontrata. 4.2. Il terzo motivo - con cui si deduce l'insussistenza dell'aggravante dell'utilizzo di un mezzo fraudolento ex art. 625 n. 2 cod. pen. - è manifestamente infondato, oltre che attinente al merito, avendo la Corte territoriale richiamato sul punto l'indirizzo giurisprudenziale, che deve essere qui ribadito, secondo cui, in tema di furto, deve considerarsi uso di mezzo fraudolento qualunque attività che sorprenda con l'insidia la contraria volontà del detentore;
sicché deve ritenersi sussistente la circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 cod. pen. nel caso in cui taluno, per sottrarre il carburante contenuto nel serbatoio di una autovettura, abbia fatto defluire il liquido aspirandolo mediante un tubo di gomma introdotto nel serbatoio stesso (Sez. 2, n. 4780 del 18/02/1972, Rv. 121502 - 01), come avvenuto nel caso di specie. 4.3. Il quarto motivo - con cui si deduce il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. - non è consentito in questa sede perché attinente al merito, a fronte di una motivazione che ha congruamente e logicamente spiegato le ragioni del diniego, avuto riguardo alla gravità degli illeciti evidenziata dalla sistematica ripetizione delle condotte delittuose in un ristretto arco temporale. 4.4. Con riferimento al quinto motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, è appena il caso di rilevare che la pena irrogata non supera la media edittale, per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per 6 Il Consig estensore assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). 5. A questo punto si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, i reati per cui si procede, prima procedibili d'ufficio, sono ora divenuti procedibili a querela di parte. Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità dei ricorsi in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso. 6. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023 Il Presidente